Cassazione Civile, Ordinanza n. 19228/2021 del 07/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007, fondati su accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 basato sulla disponibilità di beni-indice. Dopo il rigetto dei ricorsi in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: (1) denunciava omessa pronuncia e vizio motivazionale, sostenendo che la CTR non avesse considerato la prova che alcune spese di esercizio erano sostenute da una società di cui egli era amministratore e che tale società gli rimborsava i costi; (2) deduceva violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, lamentando che la CTR avesse ritenuto irrilevante la natura presuntiva del redditometro e non avesse valorizzato le giustificazioni/documentazioni prodotte per escludere il maggior reddito e dimostrare la disponibilità di risorse finanziarie; (3) contestava l'inapplicabilità delle tabelle del redditometro aggiornate dal d.m. 24 dicembre 2014, sostenendo che dovessero applicarsi anche agli accertamenti relativi agli anni 2006-2007, come strumenti standardizzati e quindi retroattivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mera insufficienza o erronea valutazione delle prove; il ricorrente, invece, sollecitava un riesame del merito senza indicare un vero fatto storico omesso. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile e comunque infondato, ribadendo che nell'accertamento sintetico l'Ufficio può fondarsi su elementi certi e che il contribuente, per vincere la presunzione, deve fornire prova documentale dell'entità e della durata del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta, non bastando la mera allegazione della disponibilità di somme. Ha respinto il terzo motivo, affermando che il c.d. nuovo redditometro non si applica retroattivamente agli anni d'imposta anteriori al 2009, perché la disciplina introdotta dal d.l. 78/2010 e dal d.m. 24 dicembre 2012 opera solo per gli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore della riforma. Il contribuente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento sintetico sulla base di elementi e circostanze di fatto certi; il contribuente può superarlo solo con prova documentale dell'entità e della durata del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta, non bastando la mera allegazione della loro esistenza.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma, è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non sono più deducibili il semplice difetto di sufficienza della motivazione o il mero dissenso sulla valutazione delle prove.
artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
impongono l'onere di specificare e depositare gli atti e i documenti rilevanti; nel caso di specie il ricorrente non aveva indicato con precisione il fatto storico asseritamente omesso.
artt. 375, ultimo comma, e 380 bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione in adunanza camerale del ricorso.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di omessa pronuncia/vizio motivazionale, ma senza accoglimento.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, senza esito favorevole.
art. 22, primo comma, d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122
le modifiche all'art. 38 d.P.R. 600/1973 hanno effetto solo per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto.
d.m. 24 dicembre 2012
ha disciplinato il nuovo redditometro per gli anni d'imposta a decorrere dal 2009, escludendo l'applicazione retroattiva agli anni precedenti.
d.m. 10 settembre 1992
la precedente disciplina, richiamata per confronto con il nuovo redditometro, era strutturata sulla valutazione dei beni posseduti dal contribuente.
d.m. 21 luglio 1983
menzionato quale precedente parametro del vecchio sistema redditometrico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
ha inserito la previsione sul versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è consentito censurare la mera insufficienza della motivazione o chiedere una nuova valutazione delle prove: è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
- In tema di accertamento sintetico del reddito, l'Ufficio può fondarsi su elementi certi e indici di capacità di spesa; il contribuente può vincere la presunzione solo con prova documentale idonea a dimostrare entità e durata del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta, oltre alla loro riferibilità alle spese contestate.
- La mera disponibilità di somme o il loro transito nella sfera del contribuente non è sufficiente a giustificare il maggior reddito accertato sinteticamente se non è provata documentalmente la persistenza della disponibilità e la sua idoneità a coprire le spese.
- Il nuovo redditometro introdotto dal d.l. 78/2010 e dal d.m. 24 dicembre 2012 non si applica agli anni d'imposta anteriori al 2009, perché il legislatore ne ha limitato espressamente l'efficacia temporale e la disciplina ha una struttura metodologica diversa da quella previgente.
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