Sentenza n. 1487/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione II) n. 978 del 4 luglio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto n. 978 del 4 luglio 2023, nonché ordinanza comunale n. 1 del 15 gennaio 2015 e ordinanza n. 79 del 13 luglio 2018 relative alla rimozione dei rifiuti, al ripristino ambientale e alla presentazione del piano di caratterizzazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante contestava la sentenza del TAR che aveva respinto le impugnazioni delle ordinanze comunali adottate in relazione a un’area concessa in locazione a una società esercente attività di recupero di inerti, nella quale erano state realizzate opere abusive e abbandonati, anche mediante interramento, numerosi rifiuti. Con il primo motivo deduceva l’erroneità della sentenza quanto al perfezionamento dell’acquisizione dell’area al patrimonio comunale e sosteneva che l’assenza di una regolare comunicazione del nuovo provvedimento di individuazione della porzione da acquisire avrebbe travolto anche l’ordine di rimozione dei rifiuti. Con il secondo motivo lamentava il difetto e l’apparenza della motivazione delle ordinanze, sostenendo di non essere autrice dell’abbandono, di non essere più proprietaria dell’area e di non poter essere ritenuta responsabile per omessa vigilanza o mancata cura del sito. Con il terzo motivo deduceva l’incompetenza del Comune a disporre gli interventi di bonifica e contestava la validità dell’eventuale delega provinciale. Con il quarto motivo negava l’applicabilità del principio “chi inquina paga”, attribuendo la contaminazione esclusivamente alla società conduttrice, e denunciava travisamento dei fatti, perplessità, contraddittorietà, sviamento e genericità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla censura sull’acquisizione dell’area, ha rilevato che la documentazione in atti escludeva la dedotta irregolarità e che, comunque, la questione non incideva sulla legittimità dell’ordinanza del 2015: l’inottemperanza alle precedenti ordinanze di demolizione e ripristino era stata definitivamente accertata con sentenza passata in giudicato e l’ordine di rimozione dei rifiuti, diretto anche al soggetto corresponsabile dell’abbandono e adottato per finalità di tutela ambientale, era autonomo rispetto alla proprietà comunale dell’area. Ha poi escluso l’estraneità della società, richiamando quanto già accertato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3962/2019: la proprietaria era rimasta inerte rispetto agli ordini di ripristino e rimozione, non aveva adottato iniziative concrete verso la conduttrice, si era opposta ai provvedimenti diretti a eliminare le fonti di inquinamento e aveva omesso i doveri minimi di cura e custodia del bene. Le vicende del procedimento penale non erano idonee a smentire tale ricostruzione, essendo fondate su presupposti autonomi. Il Collegio ha inoltre riconosciuto la competenza del Comune, poiché abbandono incontrollato di rifiuti e contaminazione del sito erano strettamente connessi nel caso concreto; l’asportazione dei rifiuti interrati costituiva un adempimento essenziale anche ai fini della bonifica. La competenza comunale risultava inoltre dal conferimento dell’incarico disposto in conferenza di servizi, anche quale delega provinciale, non vietata dalla legge e funzionale a un intervento più tempestivo ed efficace. Infine, il principio “chi inquina paga” è stato ritenuto applicabile anche alla proprietaria locatrice, cui è stata imputata la responsabilità per la permanenza dei rifiuti e per l’aggravamento della contaminazione, in ragione dell’inerzia e dell’omessa cura del fondo. La società è stata condannata alle spese del grado, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 192 d.lgs. 152/2006
La disciplina dell’abbandono e della rimozione dei rifiuti è applicabile al soggetto cui sia riconducibile, anche mediante condotte omissive colpose, la permanenza dei rifiuti sul sito.
art. 242 d.lgs. 152/2006
La disciplina degli interventi di bonifica e ripristino ambientale è stata considerata in rapporto alla disciplina dell’abbandono dei rifiuti e alla necessità di rimuovere previamente i rifiuti interrati.
art. 244 d.lgs. 152/2006
La censura relativa alla competenza provinciale è stata respinta, ritenendo legittimo l’intervento comunale anche in quanto incaricato dalla conferenza di servizi e delegato dalla Provincia.
principio europeo "chi inquina paga"
Il principio può fondare l’imputazione degli obblighi ambientali anche nei confronti del proprietario-locatore che, pur non avendo materialmente depositato i rifiuti, abbia omesso colposamente i doveri di cura, custodia e attivazione per la loro rimozione, contribuendo alla permanenza e all’aggravamento della contaminazione.
Massime di principio
- L’ordine di rimozione dei rifiuti adottato per finalità di salvaguardia ambientale conserva autonomia rispetto alla proprietà dell’area e può essere rivolto al soggetto corresponsabile dell’abbandono anche quando il sito sia stato successivamente acquisito al patrimonio pubblico.
- Il proprietario-locatore può essere ritenuto corresponsabile della permanenza dei rifiuti e della contaminazione del fondo quando, pur non essendo l’autore materiale dell’abbandono, ometta i doveri minimi di cura e custodia, non si attivi concretamente verso il conduttore e si opponga agli interventi di ripristino.
- Quando il deposito incontrollato di rifiuti costituisce la causa della contaminazione del sito, le attività di rimozione dei rifiuti e quelle di bonifica possono essere considerate strettamente connesse; ciò consente l’intervento del Comune per l’asportazione dei rifiuti, anche nell’ambito di un incarico o di una delega conferita dalla Provincia in conferenza di servizi, salvo divieti normativi specifici.
- Il principio “chi inquina paga” non richiede necessariamente l’individuazione dell’autore materiale del deposito, potendo l’obbligo ambientale gravare anche su chi, con condotta omissiva colposa, abbia consentito la permanenza dei rifiuti e l’aggravamento della contaminazione.
- L’ordine di rimozione dei rifiuti può rimanere legittimo anche indipendentemente dal perfezionamento dell’acquisizione dell’area al patrimonio comunale, quando siano autonomamente accertati l’inottemperanza agli ordini di ripristino e la responsabilità del destinatario per la permanenza dei rifiuti.
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