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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44707/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per rapina (telefono cellulare): si contestava la violazione di legge e il vizio di motivazione per aver ritenuto integrata la rapina nonostante il cellulare fosse stato acquistato dall'imputato e poi dato in comodato alla persona offesa, sostenendo che non sarebbe "cosa altrui" e quindi non integrerebbe il tipo di reato contestato; dedotto ai sensi degli artt. 173 disp. att. c.p.p. e 606 c.p.p. comma 1 lett. b ed e.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito sia corretta nel privilegiare le dichiarazioni rese dalla persona offesa nella immediatezza dei fatti e nel ritenere che il cellulare fosse nella sfera possessoria della vittima (comodato), con conseguente spossessamento a seguito della sottrazione violenta. Inoltre la Corte ha richiamato la giurisprudenza (Sez. U., Sciuscio e altre pronunce) che interpreta l'elemento dell'altruità in termini di possesso effettivo: se la cosa è passata nel possesso di un terzo, anche il proprietario che la sottrae può integrare il furto/rapina. La condanna è quindi confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Usato come riferimento procedurale per i limiti dei motivi di impugnazione in relazione al delitto di rapina (motivi dedotti nel ricorso).

  • art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro per i profili di vizio di motivazione e violazione di norme penali denunciati dal ricorrente.

  • art. 624 cod. pen. (furto)

    Interpretata dalla Corte in senso sostanziale: l'elemento dell"altruità" va valutato con riferimento al possesso effettivo della res; la mera proprietà non esclude la configurabilità del reato se la cosa è passata nel possesso di altro soggetto.

  • art. 627 cod. pen.

    Richiamato nel ragionamento sistematico per distinguere i casi di beni in comunione/proprietà multipla e per sottolineare che la nozione di "altruità" può richiedere riferimento alla proprietà in alcune fattispecie speciali.

  • art. 334 cod. pen.

    Citato nella ricostruzione sistematica per mostrare come la normativa preveda ipotesi con pena minore quando il proprietario sottrae beni sottoposti a sequestro o pignoramento, utile a delimitare l"ambito interpretativo dell"altruità.

  • art. 388 cod. pen.

    Analogamente richiamato a fini interpretativi sistematici rispetto all"art. 334, per argomentare sulla coerenza delle diverse discipline che coinvolgono l'altruità della cosa.

  • art. 42 Cost.

    Menizonata nella discussione dottrinaria come parametro costituzionale che limita e qualifica il concetto di proprietà, utile al confronto sul significato di "altruità" e sulla tutela penale della detenzione e del possesso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente dopo il rigetto del ricorso.

  • art. 402 cod. (Zanardelli) - richiamo storico

    "si impossessa della cosa mobile altrui ... senza il consenso di colui al quale essa appartiene"

    Citazione storica per evidenziare l'evoluzione interpretativa del concetto di "altruità" dal linguaggio della vecchia formulazione alla necessità di valutare possesso e detenzione nel diritto moderno.

Massime di principio

  • La "altruità" della cosa ai fini di furto/rapina va valutata concretamente sulla base del possesso effettivo: se il bene era nella disponibilità/possesso di un terzo (es. comodatario), il proprietario che lo sottrae può integrare furto o rapina.
  • Occorre distinguere tra detenzione materiale e possesso giuridico: la semplice detenzione non sempre equivarrebbe al possesso rilevante ai fini penali.
  • Le dichiarazioni rese dalla persona offesa nella immediatezza del fatto godono di particolare attendibilità, specie se confluiscono in un giudizio con rito che consente l'uso di quelle dichiarazioni; la ritrattazione successiva può essere ritenuta non credibile dal giudice di merito.
  • Il profitto tratto dalla condotta sottrattiva può essere anche non patrimoniale (es. controllo dei contenuti informatici di un telefono), e ciò può integrare l'elemento soggettivo del reato.
  • Se l'azione è diretta all'esercizio di un preteso diritto (es. rientrare in possesso), la fattispecie potrebbe essere valutata come esercizio delle proprie ragioni; diventa però reato quando l'azione si compie con violenza o minaccia (rilevando artt. 392/393 o altri reati connessi).
  • In sede di legittimità il controllo è incentrato sulla manifestata illogicità o illogica motivazione del giudice di merito: non si riforma il libero apprezzamento delle prove se sussiste una valutazione razionale.

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