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Sentenza

Sentenza n. 2206/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza della sentenza Tribunale di Frosinone n. 922/2024, pubbl. il 15/05/2024 RG n. 2864/2023, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202508893

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, sezione lavoro, n. 922/2024, relativa al pagamento di euro 2.500,00 per la Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto di accertare l'inottemperanza dell'Amministrazione alla sentenza del Tribunale di Frosinone, sezione lavoro, n. 922/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto a percepire euro 2.500,00 a titolo di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Ha dedotto l'omessa esecuzione del titolo giudiziale e chiesto l'adozione delle misure necessarie alla conformazione al giudicato. Le Amministrazioni resistenti si sono costituite con atto di stile e non hanno fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione della pronuncia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ribadito che, ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., l'ottemperanza può essere proposta per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Quando il titolo proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve verificare l'esistenza di un comportamento omissivo o elusivo, senza integrare il contenuto della pronuncia né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché la ricorrente aveva allegato l'inadempimento e l'Amministrazione non aveva fornito elementi circa la corretta esecuzione della sentenza, il TAR ha ritenuto fondata la pretesa e ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per l'eventuale perdurante inadempimento, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso al Ministero e attribuendogli anche la possibilità di sostituirsi o superare il dissenso di altre Amministrazioni. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario

    La disposizione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza anche per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi al relativo contenuto.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La norma costituisce il riferimento legislativo per la Carta elettronica destinata all'aggiornamento e alla formazione del docente; nel caso concreto, il relativo importo di euro 2.500,00 era stato riconosciuto dal giudice ordinario con sentenza passata in giudicato.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione sia tenuta a conformarsi al contenuto del titolo giudiziale.
  • Quando il titolo da eseguire proviene dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudizio amministrativo di ottemperanza ha natura meramente esecutiva e si limita ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare la pronuncia né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
  • In presenza dell'allegazione dell'inadempimento da parte del creditore, la mancata produzione da parte dell'amministrazione di chiarimenti o elementi sull'avvenuta esecuzione del titolo può giustificare l'accoglimento della domanda di ottemperanza secondo le regole sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione del giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricandolo di provvedere in caso di perdurante inerzia dell'amministrazione, anche superando il dissenso di altre amministrazioni coinvolte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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