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Sentenza

Sentenza del 25/06/2018 n. 2865 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Raddoppio dei termini - Investimenti in stati a regime fiscale privilegiato - Presunzione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini previsto dall'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. 78/2009. La disposizione è stata qualificata come norma di natura procedurale e, pertanto, non soggetta al principio di irretroattività proprio delle norme sostanziali e sanzionatorie. Ne consegue la validità dell'estensione dei termini di accertamento e di irrogazione delle sanzioni nei casi considerati.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il raddoppio dei termini per l'accertamento e per l'irrogazione delle sanzioni in presenza di investimenti o attività finanziarie detenuti in Stati a regime fiscale privilegiato. Tali attività sono soggette alla presunzione legale che siano state costituite con redditi sottratti a tassazione. Il contribuente contestava, in sostanza, l'applicazione del raddoppio dei termini, anche in relazione al principio di irretroattività.

Norme richiamate

  • Art. 12, commi 2-bis e 2-ter, decreto-legge n. 78/2009

    Norma che prevede il raddoppio dei termini per l'accertamento e per l'irrogazione delle sanzioni in relazione a investimenti e attività finanziarie detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

    La disposizione si applica in presenza della presunzione che le attività finanziarie e gli investimenti detenuti in Stati a fiscalità privilegiata siano stati costituiti mediante redditi sottratti a tassazione. La norma ha natura procedurale, quindi può trovare applicazione anche con riferimento a periodi anteriori alla sua entrata in vigore, senza violare il principio di irretroattività.

Massime di principio

  • La detenzione di investimenti o attività finanziarie in Stati a regime fiscale privilegiato può far scattare una presunzione legale di provenienza da redditi non dichiarati, salvo prova contraria secondo le regole applicabili.
  • Quando una norma incide esclusivamente sui termini e sulle modalità dell'accertamento, e non introduce una nuova imposta o una nuova sanzione sostanziale, può essere qualificata come procedurale e applicata anche a situazioni anteriori.
  • Il raddoppio dei termini può estendere il periodo entro il quale l'Amministrazione finanziaria è legittimata a effettuare l'accertamento e a irrogare le sanzioni.
  • La presenza di attività in giurisdizioni a fiscalità privilegiata non prova automaticamente l'evasione, ma trasferisce sul contribuente l'onere di fornire una giustificazione documentata della provenienza lecita e già tassata delle somme.

Testo integrale

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