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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32992/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava imposta di registro, ipotecaria e catastale a seguito della revoca di un'agevolazione fiscale fruita per il trasferimento di fabbricati. L'agevolazione era stata concessa in relazione a un decreto ingiuntivo di trasferimento immobiliare, con impegno dell'acquirente a rivendere gli immobili entro tre anni. La CTR aveva respinto l'appello della società e la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 342 c.p.c., per avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello per asserita mancanza di specifici motivi di impugnazione; (2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione della disciplina dell'agevolazione e dell'art. 6 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che la mancata rivendita entro il triennio fosse dipesa da forza maggiore, individuata nell'occupazione abusiva degli immobili da parte di terzi.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Prima ha rilevato che la notifica telematica del ricorso era stata eseguita a un indirizzo PEC tratto dall'IPA, diverso da quello risultante dai pubblici elenchi rilevanti ai fini della notificazione, e che tale notificazione sarebbe nulla; tuttavia ha applicato il principio della ragione più liquida, ritenendo sufficiente decidere sul merito senza procedere alla regolarizzazione del contraddittorio. Nel merito ha esaminato prioritariamente il secondo motivo e lo ha rigettato, affermando che l'occupazione abusiva dell'immobile non integra forza maggiore idonea a impedire la decadenza dall'agevolazione, perché non determina un'impossibilità assoluta e oggettiva del trasferimento del bene, ma al più ne incide sul valore. Conseguentemente il primo motivo è rimasto assorbito. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia; disposto inoltre l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3-bis, comma 1, L. 21 gennaio 1994, n. 53

    la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi

    la notifica telematica è valida solo se effettuata all'indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi rilevanti; la difformità comporta nullità della notifica.

  • art. 11, L. 21 gennaio 1994, n. 53

    le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle ... se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ... o se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti

    la violazione delle prescrizioni sulla notifica telematica determina nullità rilevabile d'ufficio.

  • art. 16-ter, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221

    definisce quali sono i pubblici elenchi ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile

    ai fini delle notificazioni telematiche occorre utilizzare gli indirizzi presenti nei pubblici elenchi individuati dalla norma.

  • art. 1, comma 1, Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    si applica la tassazione agevolata all'1%

    l'agevolazione è subordinata all'impegno dell'acquirente di trasferire gli immobili entro tre anni; il mancato rispetto del termine comporta decadenza salvo forza maggiore.

  • art. 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'esimente della forza maggiore, ma ritenuto non utile a superare la decadenza nella fattispecie concreta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 24 Cost.

    richiamato, insieme all'art. 111 Cost., per giustificare la decisione della questione più liquida in funzione di economia processuale.

  • art. 111 Cost.

    richiamato per sostenere l'applicazione del principio della ragione più liquida e della ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • La notificazione telematica del ricorso effettuata a un indirizzo PEC non risultante dai pubblici elenchi previsti dalla disciplina applicabile è nulla, con nullità rilevabile d'ufficio.
  • Nel processo di legittimità il giudice può esaminare prioritariamente la questione dirimente più semplice e assorbente, applicando il principio della ragione più liquida, quando ciò eviti attività processuali superflue.
  • In materia di agevolazioni fiscali subordinate all'impegno di rivendere entro un termine, la forza maggiore ricorre solo se un evento esterno, sopravvenuto, imprevedibile e inevitabile renda oggettivamente e assolutamente impossibile l'adempimento richiesto dalla norma.
  • L'occupazione abusiva dell'immobile, da sola, non integra forza maggiore quando non impedisce in modo assoluto il trasferimento del bene, ma incide soltanto sulle condizioni economiche o sul valore del bene.
  • La decadenza da un'agevolazione fiscale non è esclusa da qualunque difficoltà sopravvenuta: occorre un impedimento oggettivo e assoluto al compimento dell'atto richiesto entro il termine previsto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoCaso fortuito e forza maggiore

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