Cassazione Penale, Ordinanza n. 41379/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, senza patrocinio tecnico, in contrasto con l'art. 613 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La trattazione è stata camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28/03/2025. La Corte ha rilevato che il ricorso era stato presentato senza ministero difensivo e, quindi, in violazione dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, che non consente più la proposizione personale del ricorso in cassazione da parte dell'imputato. La decisione non entra nel merito dei motivi di impugnazione, perché la ragione assorbente è l'inammissibilità formale del ricorso.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
Il ricorso per cassazione dell'imputato richiede la rappresentanza tecnica: la proposizione personale non è più consentita dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017.
art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017
La modifica legislativa ha eliminato la possibilità per l'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione.
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
L'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità di rito, in trattazione camerale non partecipata, con ordinanza.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la difesa tecnica è necessaria: l'imputato non può proporre personalmente ricorso per cassazione.
- Il requisito della rappresentanza tecnica vale per tutte le forme di ricorso per cassazione proponibili dall'imputato o da altri soggetti processuali, sia previste dal codice sia da norme extra-codicistiche.
- La mancanza del ministero difensivo nel ricorso per cassazione determina un'inammissibilità rilevabile e dichiarabile in camera di consiglio non partecipata, con ordinanza.
- All'inammissibilità del ricorso per cassazione consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo diverse specifiche previsioni.
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