Sentenza n. 5324/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della determinazione del 26.03.2024 di inidoneità all'esito delle tre prove scritte con seguente esclusione dalle successive prove orali, disposta in danno del ricorrente dalla Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio indetto con D.D. Ministero Giustizia 13.12.2022; del verbale n. -OMISSIS- del 26.03.2024 e della allegata scheda di valutazione con motivazione (Allegato C al verbale), nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha riportato la valutazione relativa al ricorrente (busta n. -OMISSIS-); per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27\6\2025: del decreto del Ministro della Giustizia del 15 maggio 2025, pubblicato in pari data sul sito internet del Ministero della Giustizia recante “Approvazione graduatoria vincitori concorso a 400 posti di notaio, indetto con d.d. 13 dicembre 2022”; della relativa graduatoria, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, tra cui, ove occorra del decreto del Ministero della Giustizia 12.06.2025 pubblicato in GU del 17.06.2025, di nomina di 288 notai e assegnazione agli stessi delle sedi notarili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità alle prove scritte del concorso a 400 posti di notaio, con esclusione dalle prove orali, nonché graduatoria finale e atti di nomina e assegnazione delle sedi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità adottato dalla commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006, contestando le valutazioni relative all’elaborato inter vivos di diritto commerciale e agli elaborati inter vivos e mortis causa di diritto civile. Ha dedotto, in particolare, l’erroneità e l’illogicità dei rilievi concernenti: la mancata disciplina completa della clausola antistallo; l’insufficiente regolazione della clausola di mero gradimento e della sorte del diritto particolare attribuito a un socio; l’omessa previsione della validità della riunione del consiglio di amministrazione senza formale convocazione; le correzioni mediante ricalco, ritenute in violazione dell’art. 53 della legge notarile; la mancata indicazione, nell’atto di conferma di una divisione nulla, della consapevolezza della nullità e della volontà di confermare l’atto; la mancata previsione di un atto ricognitivo dell’avveramento o mancato avveramento della condizione risolutiva; l’omessa garanzia specifica relativa a una servitù esposta al rischio di estinzione per effetto dell’espropriazione del fondo servente; e la mancata previsione di rimedi per l’ipotesi in cui l’erede istituito non potesse o non volesse accettare l’eredità. Il ricorrente ha inoltre lamentato disparità di trattamento rispetto ad altri candidati e ha impugnato con motivi aggiunti la graduatoria finale e gli atti di nomina e assegnazione delle sedi notarili.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente affermato che l’art. 11, comma 7, d.lgs. n. 166/2006 consente di dichiarare l’inidoneità senza procedere alla lettura degli elaborati successivi quando dal primo o dal secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, individuabili come errori ostativi secondo i criteri fissati dalla commissione. L’individuazione di tali errori e la correzione degli elaborati costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di macroscopico travisamento o manifesta irrazionalità, senza possibilità per il giudice di sostituire il proprio giudizio a quello della commissione. Ha escluso la disparità di trattamento, osservando che il giudizio concorsuale è unitario e dipende dalla completezza, profondità, coerenza logica, capacità espositiva e argomentativa dell’elaborato nel suo complesso; il confronto con altri elaborati non può essere atomistico e un giudizio favorevole ottenuto da altro candidato non sana gli errori del ricorrente. Nel merito, ha ritenuto logici e adeguati i rilievi della commissione: la clausola antistallo era stata trattata in modo incompleto; la clausola di mero gradimento non disciplinava gli elementi necessari al suo funzionamento, compresa la rilevanza del silenzio dell’organo amministrativo; non era stata regolata la sorte del diritto particolare in caso di cessione della quota; il candidato non aveva dato seguito alla richiesta della traccia sulla riunione del consiglio di amministrazione senza convocazione formale; le correzioni mediante ricalco violavano le prescrizioni formali della legge notarile, indipendentemente dalla loro eventuale incidenza sulla validità dell’atto; l’atto di conferma della divisione nulla non conteneva né una dichiarazione di volontà diretta a confermare l’atto né la consapevolezza della causa di nullità; la condizione risolutiva non era stata completata con la previsione dell’atto ricognitivo necessario anche ai fini pubblicitari; non era stata prevista una garanzia idonea a proteggere il compratore dal rischio di estinzione della servitù per l’espropriazione del fondo servente; nell’elaborato mortis causa, l’esclusione di rimedi per il caso di mancata accettazione dell’erede istituito era giustificata soltanto dall’argomento empirico dell’improbabilità della rinuncia, ritenuto giuridicamente incongruo. La graduatoria e gli atti consequenziali non sono stati quindi travolti. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 11, commi 6 e 7, d.lgs. n. 166/2006
«nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla Commissione, ai sensi dell’art. 10, comma 2, la Sottocommissione dichiara non idoneo il candidato, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi»
La commissione può interrompere la correzione e dichiarare l’inidoneità quando rilevi nullità o gravi insufficienze, qualificabili come errori ostativi; le valutazioni rientrano nella discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per macroscopico travisamento o manifesta irrazionalità.
art. 2469 c.c.
«Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473»
Le clausole limitative della circolazione delle partecipazioni sono lecite, ma devono essere strutturate con condizioni e limiti adeguati; la prova doveva disciplinare puntualmente il funzionamento della clausola di mero gradimento.
art. 53, primo comma, l. n. 89/1913
«Gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature»
Le prescrizioni formali sulla redazione degli atti notarili possono rilevare autonomamente nella valutazione concorsuale, anche se la loro violazione non determina necessariamente nullità o inefficacia dell’atto.
art. 137 l. n. 89/1913
«è punito con la sanzione pecuniaria da 5 euro a 45 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dell'articolo (…) 53 (…)»
La previsione di una sanzione pecuniaria per la violazione delle prescrizioni formali non impedisce alla commissione di valutare negativamente l’inosservanza nella prova concorsuale.
art. 46 d.P.R. n. 380/2001
«gli atti tra vivi [...] aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici [...] sono nulli [...] ove da essi non risultino [...] gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria»; «Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire [...] essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo [...] che contenga la menzione omessa»
L’atto di conferma deve riferirsi all’atto nullo, esprimere la volontà di confermarlo e contenere la menzione del titolo edilizio omesso; non è sufficiente dichiarare che l’omissione non dipendeva dall’inesistenza del titolo.
art. 1444 c.c.
Lo schema della convalida del contratto annullabile, con la specifica indicazione del contratto e della causa di invalidità, è stato ritenuto applicabile alla conferma nei casi eccezionali di sanatoria del contratto nullo.
art. 2655 c.c.
«Qualora un atto trascritto o iscritto […] sia soggetto a condizione risolutiva […] l’avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione»
La corretta disciplina di una condizione risolutiva in un atto notarile può richiedere la previsione di un successivo atto ricognitivo dell’avveramento o del mancato avveramento, anche per assicurare certezza ai fini pubblicitari.
artt. 2825, 757, 2812 e 2866 c.c.
La disciplina della divisione, delle ipoteche e delle servitù comporta che una servitù costituita sul fondo assegnato al debitore possa estinguersi con l’espropriazione se trascritta dopo l’ipoteca; al titolare spettano i rimedi legali relativi al residuo del prezzo e alla garanzia per evizione, ma una specifica richiesta contrattuale di garanzia richiede una tutela ulteriore, quale l’obbligo dell’alienante di liberare il bene dall’ipoteca.
Massime di principio
- Nel concorso notarile, l’individuazione degli errori ostativi e la valutazione degli elaborati costituiscono espressione di discrezionalità tecnica; il giudice amministrativo può sindacarle solo in presenza di macroscopico travisamento o manifesta irrazionalità e non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
- Il giudizio di idoneità concorsuale è unitario e dipende dalla valutazione complessiva della completezza, profondità, coerenza logico-giuridica, capacità espositiva e argomentativa dell’elaborato; la comparazione con le prove di altri candidati non può essere condotta in modo atomistico e il giudizio favorevole su un altro elaborato non sana gli errori del candidato.
- Una clausola statutaria antistallo o di mero gradimento deve disciplinare in modo puntuale soggetti legittimati, comunicazioni, contenuto della proposta, corrispettivo, condizioni e termini di pagamento e trasferimento, termini per la decisione dell’organo competente e conseguenze del suo silenzio; una trattazione generica può integrare grave insufficienza nella prova notarile.
- La conferma di un atto nullo per omessa indicazione del titolo edilizio deve contenere l’indicazione dell’atto e della causa di nullità, la consapevolezza del dichiarante e una dichiarazione di volontà diretta a confermare l’atto, oltre alla menzione del titolo edilizio; la mera conferma dell’esistenza del presupposto edilizio non equivale a conferma dell’atto.
- Nella redazione di un atto sottoposto a condizione risolutiva, quando sia necessario assicurare certezza dell’avveramento o del mancato avveramento anche ai fini pubblicitari, è coerente prevedere un successivo atto notarile ricognitivo.
- Nella valutazione di una disposizione testamentaria che istituisce un erede universale, il candidato deve considerare anche l’eventualità che l’istituito non possa o non voglia accettare, poiché in tale ipotesi può aprirsi la successione legittima; l’improbabilità empirica della rinuncia non costituisce motivazione giuridicamente sufficiente per omettere ogni rimedio.
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