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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35389/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva confermato il sequestro probatorio disposto con decreto del 15 novembre 2021, eseguito nell'ambito di una richiesta di cooperazione giudiziaria internazionale dagli Stati Uniti. Hanno dedotto l'illegittimità dell'atto ministeriale che invitava a dare esecuzione alla richiesta di cooperazione per carenza di motivazione (violazione della legge n. 241/1990, art. 3) e per mancato rispetto della condizione di reciprocità prevista dall'art. 694, comma 4, c.p.p.; hanno chiesto la disapplicazione dell'atto amministrativo e la revoca del sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il sindacato in cassazione sui provvedimenti cautelari reali sia limitato alla verifica di vizio di violazione di legge e che, nel caso concreto, il Tribunale di Torino avesse correttamente valutato la questione della motivazione dell'atto ministeriale, ritenendola adeguata per il richiamo al trattato internazionale ratificato con legge n. 25/2009. Ha inoltre escluso rilievo all'argomento della reciprocità, considerato superato dalla prevalenza della fonte del trattato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, artt. 723 e ss.

    richiamati nel testo per le modalità di perquisizione

    indicano le regole procedurali applicate per perquisizioni e sequestro probatorio; in questa vicenda le operazioni sono state valutate conformi a tali disposizioni

  • Legge n. 25 del 2009

    legge di ratifica del trattato di cooperazione con gli Stati Uniti

    il richiamo al trattato ratificato è ritenuto idonea motivazione per l'atto ministeriale che invita a dare corso alla cooperazione; la fonte pattizia prevale sulla normativa codicistica nazionale quando il trattato non richiede reciprocità

  • Codice di procedura penale, art. 694, comma 4

    previene che la cooperazione giudiziaria sia subordinata alla reciprocità; tuttavia, ove esista un trattato internazionale che disciplina diversamente, la normativa codicistica nazionale può recedere davanti alla norma pattizia

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    stabilisce l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; nel caso in esame il tribunale ha ritenuto che il richiamo al trattato costituisse motivazione adeguata

  • Codice di procedura penale, art. 325, comma 1

    limita il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali ai vizi di violazione di legge; la Corte ha applicato tale limite per dichiarare inammissibile il ricorso

  • Codice di procedura penale, art. 125, comma 3

    impone che i provvedimenti giurisdizionali siano corredati di idonea motivazione a pena di nullità; la Corte ha esaminato la motivazione e l'ha ritenuta non meramente apparente

  • Codice di procedura penale, art. 616

    dispone le sanzioni in caso di ricorso infondato; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi di tale articolo

Massime di principio

  • Un atto ministeriale che invita l'autorità giudiziaria a eseguire una richiesta di cooperazione internazionale deve essere motivato, ma il richiamo all'esistenza e al contenuto di un trattato internazionale ratificato può costituire motivazione sufficiente.
  • Quando esiste un trattato internazionale che disciplina la cooperazione giudiziaria, la sua disciplina prevale sulla normativa interna che impone condizioni (es. reciprocità) non previste dal trattato.
  • Il sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari reali è limitato alla verifica di violazione di legge; questioni di fatto o valutazioni di merito sulla motivazione sono sindacabili solo nei limiti stretti riconosciuti dalla giurisprudenza.
  • Per ottenere la disapplicazione di un atto amministrativo (es. invito ministeriale) occorre dimostrare vizi tipici dell'atto (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) o una motivazione meramente apparente.
  • Chi impugna deve curare la fase del riesame: il Tribunale del riesame valuta la legittimità del sequestro e della motivazione dell'atto amministrativo; una decisione favorevole al PM confermata in riesame rende difficile l'ammissibilità del ricorso in cassazione.

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