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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23042/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso proposto dalla pubblica accusa avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze (23/11/2022) che, in parziale riforma del provvedimento del Gip, aveva limitato o annullato l'applicazione di misure interdittive a carico di Vincenzo Pilla e di Alberto Troise su specifici capi di imputazione. Il Procuratore denunciava, per vari capi (tra cui ipotesi di bancarotta fraudolenta, bancarotta documentale, esposizione di passività inesistenti, favoreggiamento e false comunicazioni sociali), vizi di diritto e di motivazione: errata valutazione della gravità indiziaria, omissione e scarsa considerazione di intercettazioni, atti della GdF, relazioni del curatore e altre emergenze probatorie, nonché carenze logiche nelle argomentazioni del Tribunale nella rimozione o limitazione delle misure interdittive.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della pubblica accusa limitatamente alla posizione di Alberto Troise: l'annullamento, da parte del Tribunale, delle interdizioni relative ai capi 30 e 31 è stato ritenuto non conforme ai limiti devoluti dall'appello originario e pertanto l'ordinanza impugnata è annullata in quella parte, con rinvio per la revisione complessiva delle esigenze cautelari e della scelta della misura sul punto. Per la posizione di Vincenzo Pilla il ricorso è stato invece rigettato (manifestamente infondato) in quanto la Corte ha ritenuto non sussistere una manifesta illogicità nella motivazione del Tribunale e ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni indiziarie; di conseguenza la revoca/limitazione delle misure disposta dal Tribunale rispetto ai vari capi imputazione è confermata nella sostanza e non ribaltata dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Il giudizio d'appello cautelare è in principio limitato ai punti devoluti con i motivi di gravame; il Tribunale non può estendere la cognizione oltre il devoluto se non nei limiti strettamente connessi, salvo l'eccezione dell'appello esercitato dalla pubblica accusa che può avere cognizione più ampia.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Individua il requisito della "gravìa indiziaria" come presupposto della misura cautelare: la Cassazione controlla la congruenza logico-giuridica della motivazione ma non può rinnovare ex novo la valutazione dell'intero compendio indiziario.

  • artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Disciplinano le esigenze cautelari e l'idoneità/proporzionalità della misura: nel giudizio di appello cautelare il controllo della loro sussistenza è limitato al devoluto; per la pubblica accusa è riconosciuta maggiore ampiezza di sindacato.

  • art. 216 legge fallimentare

    art. 216, comma 1, legge fallimentare

    Norma richiamata per distinguere le diverse ipotesi di bancarotta (esposizione di passività inesistenti vs. distrazione) e per inquadrare le specifiche imputazioni mosse nei vari capi.

  • art. 2621 cod. civ.

    Riferimento alla fattispecie della falsa comunicazione sociale (falsità in bilancio) contestata al capo 18 bis: la Corte segnala che divergenze tecniche tra consulenti possono rendere dubbia la sussistenza del dolo richiesto.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per la configurazione del concorso di persone nel reato (concorso materiale), rilevando che per l'"extraneus" è necessario che il suo apporto sia volontariamente consapevole e idoneo a contribuire al depauperamento dei beni sociali.

  • art. 11 d.lgs. n. 74/2000

    Norma richiamata in relazione ai reati tributari contestati a Troise; la rilevanza di eventuale prescrizione è tema afferente al merito e alla consistenza degli indizi.

  • Giurisprudenza di cassazione (es. Sez. U. Gibilras, Sez. 2 Saracino, Sez. U. Audino)

    Sez. U. n. 8 del 25/06/1997; Sez. 2 n. 38212 del 28/09/2022; Sez. U. n. 11 del 22/03/2000

    Richiamati per i principi sul limite della cognizione del giudice d'appello cautelare, sull'eccezione dell'appello del pubblico ministero e sui limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali.

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro provvedimenti del tribunale del riesame sulle misure cautelari personali la Corte non può riaprire integralmente la valutazione del compendio indiziario: il controllo è limitato alla congruità logica e giuridica della motivazione.
  • Nel processo cautelare l'appello dell'imputato devolve al giudice di merito i soli punti specificamente dedotti, mentre l'appello del pubblico ministero può legittimamente avere cognizione più ampia per estendere le misure ad altri capi quando il Tribunale le aveva revocate o limitate.
  • Per imputare responsabilità a un "extraneus" (es. consulente) in reati fallimentari occorre dimostrare che il suo apporto sia stato volontario e consapevole e abbia contribuito causalmente al depauperamento del patrimonio societario; la mera consulenza non è sufficiente se non decisiva per la condotta dell'amministratore.
  • Divergenze tra consulenze tecniche e indagini contabili possono, in sede cautelare, giustificare dubbi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) e quindi la non sussistenza dei gravi indizi necessari per misure interdittive o coercitive.
  • Per il reato di favoreggiamento personale è rilevante non solo la condotta di aiuto, ma anche la sua idoneità obiettiva a sviare le indagini; l'assenza di un'effettiva alterazione del contesto probatorio può escludere il delitto.
  • Quando in sede cautelare si censura la motivazione del tribunale del riesame il ricorso per cassazione può limitarsi a verificare la ragionevolezza e la logicità della decisione senza sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione probatoria; questioni probatorie complesse vanno trattate nel merito.

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