Cassazione Penale, Sentenza n. 23042/2023 del 25/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso proposto dalla pubblica accusa avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze (23/11/2022) che, in parziale riforma del provvedimento del Gip, aveva limitato o annullato l'applicazione di misure interdittive a carico di Vincenzo Pilla e di Alberto Troise su specifici capi di imputazione. Il Procuratore denunciava, per vari capi (tra cui ipotesi di bancarotta fraudolenta, bancarotta documentale, esposizione di passività inesistenti, favoreggiamento e false comunicazioni sociali), vizi di diritto e di motivazione: errata valutazione della gravità indiziaria, omissione e scarsa considerazione di intercettazioni, atti della GdF, relazioni del curatore e altre emergenze probatorie, nonché carenze logiche nelle argomentazioni del Tribunale nella rimozione o limitazione delle misure interdittive.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso della pubblica accusa limitatamente alla posizione di Alberto Troise: l'annullamento, da parte del Tribunale, delle interdizioni relative ai capi 30 e 31 è stato ritenuto non conforme ai limiti devoluti dall'appello originario e pertanto l'ordinanza impugnata è annullata in quella parte, con rinvio per la revisione complessiva delle esigenze cautelari e della scelta della misura sul punto. Per la posizione di Vincenzo Pilla il ricorso è stato invece rigettato (manifestamente infondato) in quanto la Corte ha ritenuto non sussistere una manifesta illogicità nella motivazione del Tribunale e ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni indiziarie; di conseguenza la revoca/limitazione delle misure disposta dal Tribunale rispetto ai vari capi imputazione è confermata nella sostanza e non ribaltata dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Il giudizio d'appello cautelare è in principio limitato ai punti devoluti con i motivi di gravame; il Tribunale non può estendere la cognizione oltre il devoluto se non nei limiti strettamente connessi, salvo l'eccezione dell'appello esercitato dalla pubblica accusa che può avere cognizione più ampia.
art. 273 cod. proc. pen.
Individua il requisito della "gravìa indiziaria" come presupposto della misura cautelare: la Cassazione controlla la congruenza logico-giuridica della motivazione ma non può rinnovare ex novo la valutazione dell'intero compendio indiziario.
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Disciplinano le esigenze cautelari e l'idoneità/proporzionalità della misura: nel giudizio di appello cautelare il controllo della loro sussistenza è limitato al devoluto; per la pubblica accusa è riconosciuta maggiore ampiezza di sindacato.
art. 216 legge fallimentare
art. 216, comma 1, legge fallimentare
Norma richiamata per distinguere le diverse ipotesi di bancarotta (esposizione di passività inesistenti vs. distrazione) e per inquadrare le specifiche imputazioni mosse nei vari capi.
art. 2621 cod. civ.
Riferimento alla fattispecie della falsa comunicazione sociale (falsità in bilancio) contestata al capo 18 bis: la Corte segnala che divergenze tecniche tra consulenti possono rendere dubbia la sussistenza del dolo richiesto.
art. 110 cod. pen.
Richiamato per la configurazione del concorso di persone nel reato (concorso materiale), rilevando che per l'"extraneus" è necessario che il suo apporto sia volontariamente consapevole e idoneo a contribuire al depauperamento dei beni sociali.
art. 11 d.lgs. n. 74/2000
Norma richiamata in relazione ai reati tributari contestati a Troise; la rilevanza di eventuale prescrizione è tema afferente al merito e alla consistenza degli indizi.
Giurisprudenza di cassazione (es. Sez. U. Gibilras, Sez. 2 Saracino, Sez. U. Audino)
Sez. U. n. 8 del 25/06/1997; Sez. 2 n. 38212 del 28/09/2022; Sez. U. n. 11 del 22/03/2000
Richiamati per i principi sul limite della cognizione del giudice d'appello cautelare, sull'eccezione dell'appello del pubblico ministero e sui limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali.
Massime di principio
- In sede di cassazione contro provvedimenti del tribunale del riesame sulle misure cautelari personali la Corte non può riaprire integralmente la valutazione del compendio indiziario: il controllo è limitato alla congruità logica e giuridica della motivazione.
- Nel processo cautelare l'appello dell'imputato devolve al giudice di merito i soli punti specificamente dedotti, mentre l'appello del pubblico ministero può legittimamente avere cognizione più ampia per estendere le misure ad altri capi quando il Tribunale le aveva revocate o limitate.
- Per imputare responsabilità a un "extraneus" (es. consulente) in reati fallimentari occorre dimostrare che il suo apporto sia stato volontario e consapevole e abbia contribuito causalmente al depauperamento del patrimonio societario; la mera consulenza non è sufficiente se non decisiva per la condotta dell'amministratore.
- Divergenze tra consulenze tecniche e indagini contabili possono, in sede cautelare, giustificare dubbi sulla sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) e quindi la non sussistenza dei gravi indizi necessari per misure interdittive o coercitive.
- Per il reato di favoreggiamento personale è rilevante non solo la condotta di aiuto, ma anche la sua idoneità obiettiva a sviare le indagini; l'assenza di un'effettiva alterazione del contesto probatorio può escludere il delitto.
- Quando in sede cautelare si censura la motivazione del tribunale del riesame il ricorso per cassazione può limitarsi a verificare la ragionevolezza e la logicità della decisione senza sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione probatoria; questioni probatorie complesse vanno trattate nel merito.
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