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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4874/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati di truffa (art. 640, comma 2) e riciclaggio/autoriciclaggio (art. 512-bis), entrambi aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Il ricorso contestava: 1) la mancanza di danno patrimoniale allo Stato rispetto alle condotte relative al Gran Caffè Cellini (anche alla luce dell'annullamento del sequestro anticipato di prevenzione) e la carenza nella individuazione del profitto illecito; 2) analoga insussistenza del danno patrimoniale per le condotte in danno dell'amministrazione giudiziaria del Bar Pedone; 3) l'assenza di cooperazione artificiosa della vittima e la mancanza di identità tra soggetto indotto in errore e soggetto che avrebbe subito il danno; 4) vizio nella applicazione e nella motivazione circa l'aggravante ex art. 416-bis.1 (mancata prova della conoscenza del metodo mafioso e della finalità di agevolare l'associazione); 5) contraddizione temporale tra la data delle condotte contestate e la presunta operatività della locale di 'ndrangheta, che sarebbe sopraggiunta successivamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come complessivamente infondato. Ha ritenuto corretta e logica la motivazione del Tribunale del riesame che ha ricostruito un quadro indiziario solido a carico della ricorrente, ha confermato la possibilità di configurare il danno e il profitto anche in assenza di identità tra la persona indotta in errore e il soggetto che ha subito il danno ove sussista nesso causale tra induzione in errore, profitto e danno, e ha ritenuto sussistente l'aggravante ex art. 416-bis.1 alla luce degli elementi di collegamento con la locale di 'ndrangheta (rapporto con la casa madre, uso di prestanome, radicamento sul territorio, capacità intimidatoria e operativa). La Corte ha confermato la persistenza del regime cautelare (nessa rimessione in libertà), ha condannato la ricorrente alle spese processuali e ha disposto quanto previsto dall'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen. (truffa), comma secondo

    Il giudice conferma che per la configurabilità della truffa aggravata non è necessaria l'identità tra il soggetto indotto in errore e il soggetto che subisce il danno, purché sussista il nesso di causalità tra induzione in errore, profitto e danno; la valutazione del danno patrimoniale va collegata alle modalità operative e agli esiti dell'illecita gestione economica.

  • art. 512-bis cod. pen. (riciclaggio / autoriciclaggio)

    La contestazione del profitto illecito e della sua destinazione (riciclaggio/autoriciclaggio) è parte integrante della ricostruzione indiziaria; la Corte ritiene fondata la ricostruzione del riesame circa la destinazione delle somme.

  • art. 416-bis.1 cod. pen. (aggravante per agevolazione di associazione mafiosa)

    La Corte riconosce che l'aggravante può essere desunta da elementi complessivi quali collegamenti con la casa madre, uso di prestanome, capacità intimidatoria, radicamento territoriale e rapporti con altre consorterie; non è necessario che l'indagato sia formalmente membro dell'associazione, purché emerga la finalità agevolativa.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (presunzione di rilevanza indiziaria)

    La sussistenza dell'aggravante ex art. 416-bis.1 alimenta la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, e rafforza la misura cautelare; tale presunzione non è stata ritenuta elisa.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti nella esposizione degli atti di impugnazione)

    La Corte ricorda i limiti di sintesi nella esposizione dei motivi in cassazione e limita la verifica ai vizi di logicità e di diritto delle motivazioni del giudice di merito, non permettendo un nuovo apprezzamento dei fatti.

  • art. 23 del d.l. n. 137 del 2020 (conclusioni per il Pubblico Ministero)

    Richiamato nella fase di conclusioni dal Procuratore Generale; non incide sul merito della decisione che conferma l'inammissibilità delle censure.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    La Corte dispone che dal rigetto del ricorso non consegue la rimessione in libertà e indica il provvedimento da adottare ai sensi di tale norma.

Massime di principio

  • In Cassazione contro provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: si verifica la logicità e la correttezza giuridica della motivazione, non si rifanno i fatti né si rivede la valutazione della prova.
  • Per il reato di truffa non è necessaria l'identità tra la persona indotta in errore e la persona che subisce il danno, purché esista un nesso causale tra induzione in errore, profitto e danno patrimoniale.
  • Quando la vittima presunta è un'amministrazione giudiziaria o lo Stato, per contestare validamente il danno occorre dimostrare il concreto nesso tra le condotte e la diminuzione patrimoniale o l'effettivo esborso derivante dalle condotte illecite.
  • L'aggravante 'ex art. 416-bis.1' può essere ravvisata anche senza prova di appartenenza formale: rilevano i collegamenti funzionali con l'organizzazione mafiosa, l'uso di prestanome, il radicamento territoriale, la capacità intimidatoria e i rapporti con la casa madre.
  • Le contestazioni di 'incoerenza temporale' tra fatti e sviluppo dell'organizzazione non annullano automaticamente l'aggravante se parte delle condotte prosegue o produce effetti durante il periodo di operatività della locale mafiosa.
  • Nell'impugnare misure cautelari è strategico concentrarsi su errori di diritto o manifeste illogicità nella motivazione del giudice di merito, evitando di proporre semplicemente una diversa ricostruzione dei fatti già valutata dal giudice a quo.

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