Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8563/2021 del 26/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La magistrata, sostituto procuratore della Repubblica presso un tribunale, era stata assolta dalla Sezione disciplinare del CSM con sentenza n. 15 del 16 dicembre 2019, depositata il 23 gennaio 2020, da contestazioni relative alla mancata astensione in procedimenti nei quali era interessato un avvocato con cui intratteneva una relazione sentimentale e all’autorizzazione al rilascio di copie di un fascicolo a un sovrintendente di polizia con cui aveva un rapporto di particolare vicinanza, nonché a un’addebito relativo alla competenza sull’autorizzazione. La Sezione disciplinare aveva escluso, per le contestazioni diverse da quella riguardante la partecipazione a una sola udienza di rinvio, un’effettiva interferenza con la funzione giurisdizionale, richiamando anche il rischio di paralisi dell’ufficio in un contesto locale ristretto; per la partecipazione minima all’udienza aveva applicato l’esimente della scarsa rilevanza del fatto. La Procura Generale ha proposto due motivi: il primo denunciava motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica e erronea applicazione della legge, perché la sentenza non aveva esaminato i singoli addebiti né chiarito la mancata prova e aveva richiesto, per la rilevanza disciplinare, un’interferenza effettiva con la funzione; il secondo denunciava erronea applicazione dell’art. 3-bis del d.lgs. n. 109/2006 e vizio motivazionale, contestando l’applicazione dell’esimente alla partecipazione della magistrata a un’unica udienza di rinvio senza valutare l’incidenza sulla percezione di imparzialità e sul prestigio dell’ordine giudiziario.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e respinto il secondo. Ha ritenuto apparente la motivazione assolutoria relativa agli addebiti diversi da quello esaminato con il secondo motivo: la Sezione disciplinare aveva escluso l’interferenza con la funzione senza accertare e valutare il conflitto d’interessi e senza spiegare, con riguardo alle singole condotte contestate, perché esse non compromettessero l’esercizio delle funzioni istituzionali. Il pubblico ministero deve astenersi quando la propria attività possa essere condizionata da un interesse personale o familiare e deve agire in modo imparziale, evitando anche di ingenerare l’impressione di perseguire fini personali. Il secondo motivo è stato respinto perché la valutazione della scarsa rilevanza della partecipazione a una sola udienza di mero rinvio era stata motivata in modo non censurabile in sede di legittimità; l’esimente dell’art. 3-bis si applica a tutte le ipotesi disciplinari e richiede una valutazione concreta dell’offensività. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Sezione disciplinare del CSM per il riesame. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 52 c.p.p.

    Il risultato, per quanto riguarda l’art. 52 c.p.p., consiste nell’abrogazione della facoltà, sostituita dall’obbligo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, che rientra con ogni evidenza nelle gravi ragioni di convenienza.

    La facoltà di astensione del pubblico ministero per gravi ragioni di convenienza deve essere intesa come obbligo di astensione quando sussista un interesse proprio o di un prossimo congiunto.

  • art. 323 c.p.

    L’art. 323 c.p., nel contemplare l’obbligo di astensione, ha dettato una norma di carattere generale, che ha coordinato con quelle speciali che prevedono casi diversi, sicchè il richiamo – esteso, secondo lo schema della norma penale in bianco, anche alle norme speciali di futura emanazione – delinea un sistema in cui l’ipotesi di carattere generale e quelle particolari risultano armonizzate grazie a un effetto parzialmente abrogante che esclude ogni possibile contrasto.

    La previsione generale dell’obbligo di astensione coordina le ipotesi speciali e impone l’astensione in presenza di un interesse personale o familiare; tale regola orienta l’interpretazione dell’art. 52 c.p.p. per il pubblico ministero.

  • art. 97 Cost.

    L’art. 52 c.p.p., che ne prevede la facoltà di astensione per gravi ragioni di convenienza, va difatti interpretato alla luce dell’art. 323 c.p. (il quale prevede e punisce il delitto di abuso d’ufficio), in seno al quale il riferimento all’“interesse proprio o di un prossimo congiunto” è posto a base del dovere generale di astensione; ciò in coerenza col principio d’imparzialità dei pubblici ufficiali ex art. 97 Cost. e con la necessità di equiparare il trattamento del magistrato del P.M. – il cui statuto costituzionale partecipa dell’indipendenza del giudice – al trattamento del giudice penale, obbligato ad astenersi per gravi ragioni di convenienza ai sensi dell’art. 36 c.p.p.

    Il dovere di astensione del magistrato requirente è coerente con il principio costituzionale d’imparzialità dei pubblici ufficiali e va interpretato in modo da assicurare un trattamento equiparabile a quello previsto per il giudice penale.

  • art. 36 c.p.p.

    L’art. 52 c.p.p., che ne prevede la facoltà di astensione per gravi ragioni di convenienza, va difatti interpretato alla luce dell’art. 323 c.p. (il quale prevede e punisce il delitto di abuso d’ufficio), in seno al quale il riferimento all’“interesse proprio o di un prossimo congiunto” è posto a base del dovere generale di astensione; ciò in coerenza col principio d’imparzialità dei pubblici ufficiali ex art. 97 Cost. e con la necessità di equiparare il trattamento del magistrato del P.M. – il cui statuto costituzionale partecipa dell’indipendenza del giudice – al trattamento del giudice penale, obbligato ad astenersi per gravi ragioni di convenienza ai sensi dell’art. 36 c.p.p.

    L’obbligo di astensione del giudice penale per gravi ragioni di convenienza costituisce il parametro cui equiparare il trattamento del pubblico ministero, la cui astensione diviene doverosa in presenza di un interesse personale o familiare.

  • art. 3-bis d.lgs. n. 109/2006

    Queste Sezioni Unite hanno già ripetutamente affermato che l’esimente di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3 bis secondo la quale l’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza, è applicabile, sia per il tenore letterale della disposizione e sia per la sua collocazione sistematica, a tutte le ipotesi previste negli artt. 2 e 3 medesimo decreto, anche quando la gravità del comportamento è elemento costitutivo del fatto tipico, e impone al giudice di procedere ad una valutazione di ufficio, sulla base dei fatti acquisiti al procedimento e prendendo in considerazione le caratteristiche e le circostanze oggettive della vicenda addebitata, anche riferibili al comportamento dell’incolpato, purchè strettamente attinenti allo stesso.

    L’esimente della scarsa rilevanza si applica a tutte le fattispecie disciplinari previste dal decreto e richiede una valutazione d’ufficio, concreta e riferita alle circostanze oggettive della vicenda, comprese quelle relative alla condotta dell’incolpato se pertinenti.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero deve astenersi quando la propria attività possa risultare condizionata da un interesse personale o familiare; la facoltà di astensione per gravi ragioni di convenienza va interpretata come obbligo in tali situazioni.
  • Il pubblico ministero, pur essendo parte pubblica, deve operare esclusivamente per i fini istituzionali e deve essere imparziale, evitando anche condotte idonee a ingenerare il sospetto di compiacenza o di perseguimento di obiettivi personali.
  • Nell’accertamento disciplinare relativo a condotte tenute nell’esercizio della funzione giurisdizionale o requirente, l’inesattezza tecnico-giuridica del provvedimento non basta da sola a configurare l’illecito; assumono rilievo la negligenza o imperizia grave, l’arbitrarietà e il comportamento deontologicamente deviante idoneo a compromettere il prestigio dell’ordine giudiziario.
  • La decisione assolutoria disciplinare deve confrontarsi con i singoli addebiti e spiegare perché le specifiche condotte contestate non siano idonee a interferire con l’esercizio delle funzioni istituzionali; il richiamo generico alla mancanza di prova o al rischio di paralisi dell’ufficio rende apparente la motivazione.
  • L’esimente della scarsa rilevanza del fatto prevista dall’art. 3-bis del d.lgs. n. 109/2006 si applica a tutte le ipotesi disciplinari e comporta una valutazione concreta dell’offensività rispetto alla compromissione dell’immagine del magistrato e dell’ordine giudiziario; tale valutazione spetta alla Sezione disciplinare ed è sindacabile in cassazione nei limiti dell’errore giuridico o del vizio motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.