Cassazione Civile, Sentenza n. 8566/2021 del 26/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza del CNF che aveva rigettato il reclamo elettorale volto a dichiarare l'incandidabilità/ineleggibilità degli avv. Moretti e Levato per aver già svolto due mandati consecutivi, ai sensi dell'art. 3 co. 3 della legge n. 113/2017 (e successive interpretazioni). Questione centrale: se il divieto di terzo mandato consecutivo vada valutato con riferimento alla durata «oggettiva» della consiliatura (nozione legale di mandato) oppure in base alla durata «soggettiva» dell'effettivo esercizio delle funzioni da parte del singolo consigliere (es. nel caso di dimissioni anticipate). Inoltre era contestata la validità del reclamo proposto per mero deposito presso il COA senza preventiva notifica a tutti gli eletti.
La decisione
La Corte di Cassazione - Sezioni Unite ha accolto i primi sette motivi del ricorso principale, cassando la sentenza del CNF e rinviando la causa al CNF in diversa composizione per nuovo esame alla luce del principio affermato. Principali statuizioni: (1) per l'applicazione del divieto di rielezione dopo due mandati consecutivi va fatto riferimento alla nozione di "mandato" in senso oggettivo (cioè alla durata della consiliatura), e le dimissioni anticipate del consigliere non interrompono la consecutività ai fini del divieto; (2) il terzo periodo dell'art. 3 co. 3 (la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato) va interpretato come rafforzamento del divieto per i casi di consiliature anticipate e non come dispositivo che permetta di eludere il divieto con dimissioni anticipate; (3) sul profilo procedurale, è confermato che il reclamo elettorale tempestivamente depositato presso il COA è ammissibile anche in difetto di preventiva notifica a tutti gli eletti, spettando all'organo giurisdizionale domestico attivare d'ufficio il contraddittorio; di conseguenza il ricorso incidentale del COA volto a sostenere l'inammissibilità per mancata notifica è stato rigettato. La causa è rinviata per nuovo esame; sono compensate le spese di Cassazione, salvo oneri accessori per il ricorrente incidentale come indicato nella sentenza.
Norme richiamate
Legge 12 luglio 2017, n. 113, art. 3
"3. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato. 4. Dei mandati di durata inferiore ai due anni non si tiene conto ai fini del rispetto del divieto di cui al secondo periodo del comma 3."
La Corte afferma che "mandato" va inteso in senso oggettivo (riferito alla durata della consiliatura). Due mandati consecutivi, anche se in parte svolti prima dell'entrata in vigore della norma, impediscono la candidatura immediatamente successiva; le dimissioni anticipate non interrompono la consecutività. Il terzo periodo è interpretato come clausola volta a rafforzare il divieto nei casi di consiliature anticipate.
D.L. 30 dicembre 2018, n. 135, art. 11-quinquies (conv. L. 11 febbraio 2019, n. 12)
"L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto periodo, si tiene conto dei mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua entrata in vigore... Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113."
Interpretazione autentica che conferma l'operatività del divieto anche con riguardo a mandati svolti in parte prima dell'entrata in vigore; la Cassazione si richiama a questa interpretazione nell'argomentazione sulla nozione oggettiva di mandato.
R.D. (richiamato) art. 59
"L'art. 59 del RD (richiamato dall'art. 36 della legge n. 247/2012) prevede che il reclamo sia presentato negli uffici del Consiglio che ha emesso la pronuncia"
La Corte conferma l'orientamento secondo cui, in materia di reclami elettorali forensi, il tempestivo deposito del reclamo presso il COA è sufficiente ai fini di ammissibilità e attiva l'obbligo dell'organo di giurisdizione domestica di costituire il contraddittorio; tuttavia la Corte riconosce l'esistenza di orientamenti diversi e raccomanda attenzione procedurale.
Legge n. 247/2012, art. 8 e art. 9
"Art. 8 co.2: termine per la presentazione delle candidature entro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto"; "Art. 9: dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature il presidente costituisce la commissione elettorale."
La Corte individua il momento decisivo per verificare i requisiti di candidabilità nella scadenza del termine di presentazione delle candidature (quattordici giorni antecedenti l'inizio delle operazioni di voto), che si sposta automaticamente in caso di differimento della data delle elezioni.
Massime di principio
- La nozione di "mandato" rilevante ai fini del divieto dei due mandati consecutivi va interpretata in senso oggettivo: si prende a riferimento la durata della consiliatura (periodo legale), non il solo esercizio soggettivo delle funzioni da parte del singolo consigliere.
- Le dimissioni anticipate del consigliere non interrompono automaticamente la consecutività dei mandati ai fini del divieto di rielezione immediata; pertanto chi ha già ricoperto due mandati consecutivi (anche in parte prima dell'entrata in vigore della norma) è generalmente impedito a ricandidarsi nella tornata immediatamente successiva.
- L'eccezione per i mandati di durata inferiore ai due anni (art. 3 co.4 L.113/2017) resta operativa: mandati inferiori a due anni non sono computati ai fini del divieto.
- Il terzo periodo dell'art.3 co.3 (ricandidatura possibile dopo un numero di anni pari alla durata del precedente mandato) opera come remediazione nei casi in cui una consiliatura successiva abbia avuto durata anticipata; non va interpretato in modo da consentire l'elusione del divieto tramite dimissioni anticipate.
- Sul piano procedurale, il reclamo elettorale tempestivamente depositato presso il COA è ammissibile e obbliga l'organo giurisdizionale domestico a costituire il contraddittorio; tuttavia, per maggiore cautela, è consigliabile procedere anche alla notifica ai controinteressati per tutelare la tempestività e prevenire contestazioni procedurali.
- In caso di dubbio interpretativo significativo o di precedente giurisprudenziale contrastante, è prevedibile il rinvio della questione all'organo competente (o il rimando per nuovo esame) e la possibilità di compensazione delle spese in ragione della novità e complessità della questione.
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