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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8565/2021 del 26/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente

La controversia

La magistrata, giudice di un tribunale, impugnava l’ordinanza n. 81/2020 della Sezione disciplinare del CSM, depositata il 13 luglio 2020 in sede di rinvio, che aveva disposto la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio e il collocamento fuori ruolo. L’azione disciplinare era collegata al rinvio a giudizio per riciclaggio continuato, contestato in relazione alla ricezione di due bonifici esteri di rilevante importo, ritenuti provenienti da delitti presupposti. La Sezione disciplinare aveva escluso elementi indiziari sufficienti circa la provenienza illecita del primo bonifico, di 150.000 euro, asseritamente ricevuto per la vendita di gioielli e lingottini d’oro, ma aveva ritenuto sussistenti il fumus relativo al secondo bonifico di 262.000 euro, asseritamente pagato per la vendita di un dipinto, e il periculum in mora. La ricorrente articolava quattro motivi, esaminati congiuntamente: lamentava la violazione dei vincoli del giudizio di rinvio e dell’art. 627, comma 3, c.p.p., sostenendo che il CSM avesse modificato l’imputazione e non si fosse uniformato alla precedente sentenza di annullamento; denunciava che la Sezione disciplinare avesse ricostruito fatti e prove non dedotti dall’accusa, in violazione delle regole di contestazione, acquisizione e utilizzazione probatoria e della terzietà del giudice; contestava che il reato tributario indicato come presupposto fosse idoneo a generare il profitto oggetto di riciclaggio, per difetto di pertinenzialità, e negava la consapevolezza della provenienza illecita; infine deduceva carenze e illogicità della motivazione sia sul fumus sia sul periculum, anche per il carattere risalente e isolato dei fatti e per l’asserita mancanza di un concreto pregiudizio al prestigio della magistratura.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e non ha provveduto sulle spese processuali. Ha escluso la violazione dell’art. 627, comma 3, c.p.p.: dopo un annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio può rivalutare i fatti già acquisiti e, nei limiti indicati dalla sentenza rescindente e in assenza di preclusioni, esaminare anche ulteriori elementi, purché non riproponga il percorso argomentativo censurato. Ha inoltre ribadito che il sindacato di legittimità sulla motivazione delle decisioni disciplinari è circoscritto alla sua congruità, adeguatezza e logicità e non consente una nuova valutazione degli elementi di fatto. Per l’adozione di una misura cautelare disciplinare non occorre un accertamento pieno dell’addebito, riservato al giudizio di merito: sono sufficienti la valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti, della loro possibile sussistenza e della loro oggettiva gravità e compatibilità con l’esercizio delle funzioni. La motivazione del CSM è stata giudicata congrua e logica quanto al carattere sospetto e fittizio dell’operazione, alla consapevolezza attribuita alla magistrata, alla rete societaria opaca e alla possibile esistenza di reati presupposti. Le doglianze che miravano a contestare l’effettiva sussistenza dei reati esulavano dal sindacato di legittimità sulla misura cautelare. È stata ritenuta adeguata anche la valutazione del periculum, tenuto conto della gravità delle condotte contestate e della risonanza locale del processo penale, idonee a incidere sull’autorevolezza, sul prestigio e sulla credibilità della magistrata e sulla legittimazione dell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.

Norme richiamate

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata, sicchè esso conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento

    Il vincolo del giudice di rinvio riguarda il principio di diritto e i punti decisivi non congruamente valutati; resta possibile una nuova valutazione dei fatti acquisiti e l’acquisizione di ulteriori fatti necessari in rapporto alle direttive dell’annullamento.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    il sindacato di queste S.U. sulla motivazione delle decisioni della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura è limitato, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al controllo della congruità, adeguatezza e logicità della stessa, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato a verificarne congruità, adeguatezza e logicità; non permette alla Cassazione di rivalutare direttamente i fatti o sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa ricostruzione.

  • D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 22

    l’adozione della misura cautelare della sospensione di un magistrato dalle funzioni e dallo stipendio presuppone una valutazione circa la rilevanza dei fatti contestati, astrattamente considerati, e la delibazione della possibile sussistenza degli stessi nonchè la loro oggettiva gravità e la loro compatibilità con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali

    La sospensione cautelare disciplinare del magistrato richiede una valutazione sommaria della rilevanza e della possibile sussistenza dei fatti, insieme all’apprezzamento della loro gravità oggettiva e della compatibilità con l’esercizio delle funzioni; non richiede il pieno accertamento dell’illecito.

Massime di principio

  • Dopo l’annullamento con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio deve rispettare il principio di diritto e i punti che esso presuppone come definitivamente accertati, ma può rivalutare gli altri fatti e, in assenza di preclusioni o decadenze, acquisirne di ulteriori; può anche giungere alla medesima conclusione con un percorso argomentativo diverso, purché elimini i vizi rilevati.
  • Il sindacato di legittimità sulle decisioni della Sezione disciplinare del CSM è circoscritto alla congruità, adeguatezza e logicità della motivazione e non consente una nuova lettura delle prove né la sostituzione della ricostruzione del giudice di merito con quella proposta dal ricorrente.
  • La misura cautelare disciplinare della sospensione del magistrato non presuppone il pieno accertamento dell’addebito, riservato al giudizio di merito, ma richiede una delibazione della possibile sussistenza e della rilevanza disciplinare dei fatti, nonché della loro gravità oggettiva e compatibilità con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
  • Ai fini della misura cautelare disciplinare, la gravità dei fatti e la loro incompatibilità con l’esercizio delle funzioni possono fondare l’interruzione immediata di tale esercizio; secondo la decisione, il profilo della compatibilità assorbe l’urgenza e l’attualità del pericolo, quando l’incompatibilità sia attuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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