Cassazione Penale, Sentenza n. 4212/2024 del 31/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per evasione delle accise sull'olio da gas destinato ad autotrazione: Tavcar contestava la regolarità della documentazione di trasporto e l'utilizzo del prodotto per giardinaggio, la valutazione delle intercettazioni e il diniego delle circostanze attenuanti generiche; Nicodemo contestava l'utilizzabilità delle intercettazioni e la valutazione probatoria sui fatti e sulla natura del prodotto trasportato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente inammissibili, confermando la ricostruzione di merito: i trasporti erano documentati con CMR falsificati (mittente Volnik Doo di Tavcar e destinatari inesistenti), intercettazioni e accertamenti hanno dimostrato la consapevolezza degli imputati nella partecipazione ai trasporti illeciti; i Vigili del fuoco hanno provato che il materiale era utilizzabile come carburante; la Corte territoriale aveva correttamente motivato il diniego delle attenuanti per Tavcar. Per l'inammissibilità sono state imputate ai ricorrenti le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e il versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito: la Cassazione verifica soltanto la presenza di ragioni giuridicamente apprezzabili, l'assenza di manifesta illogicità e la coerenza della motivazione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere per i ricorrenti di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso
art. 40 d.lgs. n. 504/1995
Riferimento alla normativa sulle tipologie di prodotti soggetti ad accise; la Corte ha ritenuto che il materiale sequestrato rientrasse nelle tipologie tassate e potesse essere utilizzato per autotrazione
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata in relazione alla determinazione dell'eventuale responsabilità disciplinare o rimedio per ricorsi inammissibili e alla valutazione della colpa nella presentazione del ricorso
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, n. 36913/2017 e Sez. 6, n. 22524/2020)
Riconosciuta la legittimità della motivazione per relationem dei decreti autorizzativi delle intercettazioni e la minor specificità ammessa per le motivazioni dei decreti di proroga
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: le valutazioni probatorie e l'interpretazione delle intercettazioni sono in linea di massima di competenza del giudice di merito e non sono sindacabili se motivate adeguatamente
- I decreti autorizzativi delle intercettazioni possono essere motivati per relationem richiamando le richieste del pubblico ministero e le relazioni della polizia giudiziaria; le proroghe richiedono motivazioni meno dettagliate ma plausibili
- La falsificazione di documenti di trasporto, l'assenza di un deposito fiscale destinatario e l'accertata possibilità d'uso del prodotto come carburante sono elementi forti per sostenere la responsabilità per evasione delle accise
- La mera indicazione di un diverso uso sperato del prodotto (es. giardinaggio) non esclude la rilevanza penale se gli altri elementi provano la destinazione all'autotrazione e l'evasione fiscale
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese del procedimento e a somme alla Cassa delle Ammende; conviene che il ricorso indichi chiaramente profili di illegittimità di diritto piuttosto che limitarsi a censure fattuali
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