Cassazione Penale, Ordinanza n. 29793/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello per il reato di evasione. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva condannato per evasione. I motivi dedotti riguardavano, da un lato, la ritenuta recidiva e, dall'altro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tali motivi inammissibili perché aspecifici: il ricorrente si era limitato ad affermazioni generiche senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Indica il reato per cui era stata pronunciata la condanna impugnata, cioè l'evasione.
Massime di principio
- In sede di legittimità i motivi di ricorso devono essere specifici e devono confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; deduzioni meramente generiche o apodittiche sono inammissibili.
- La censura sulla recidiva e sul diniego delle attenuanti generiche non è scrutinabile quando sia proposta in modo non argomentato e senza indicare i punti effettivamente criticati della decisione di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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