Sentenza n. 2108/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero per la condanna dell'Amministrazione resistente all'adozione del provvedimento espresso; per la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Spagna ai fini dell'esercizio della professione docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 17 maggio 2024 una domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna, Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'esercizio della professione di docente. Nonostante il decorso del termine per la conclusione del procedimento, il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha adottato alcun provvedimento espresso. È stata quindi proposta azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, con ordine all'Amministrazione di provvedere e nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. È stata inoltre proposta domanda di risarcimento dei danni da ritardo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto quanto all'azione avverso il silenzio. Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti dell'obbligo di provvedere: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine procedimentale senza adozione di un provvedimento. Il Ministero è stato individuato quale autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. Il Collegio ha rilevato il superamento sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla l. 241/1990 sia dei termini speciali di cui all'art. 16 d.lgs. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, eventualmente chiedere integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento, con un termine massimo complessivo di quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. Il Ministero è stato ordinato a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, considerando la natura seriale e il rilevante numero di richieste. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori 90 giorni. La domanda risarcitoria è stata respinta: il danno da ritardo ricade nello schema dell'art. 2043 c.c. e grava sul ricorrente l'onere di allegare e provare l'ingiustizia del danno, il nesso con il ritardo e il suo preciso ammontare. Nel caso concreto tali elementi non sono stati allegati e provati, anche considerando che l'esito del procedimento di riconoscimento era incerto. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di chiedere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento e l'ordine all'Amministrazione di provvedere; il giudice può disporre la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva per la denominazione dell'autorità competente, divenuta Ministero dell'Istruzione e del Merito.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
“Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato”
Il procedimento deve concludersi, di regola, entro tre mesi dalla documentazione completa; considerando il termine di trenta giorni per la verifica della completezza e l'eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo è pari a quattro mesi.
l. 241/1990
Il giudice richiama il termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento.
art. 117, comma 6, c.p.a.
È richiamato in relazione alla domanda risarcitoria proposta nel giudizio sul silenzio; il rigetto è pronunciato senza conversione del rito.
art. 2043 c.c.
La domanda di risarcimento del danno da ritardo è ricondotta allo schema generale della responsabilità aquiliana.
art. 2697, comma 1, c.c.
Impone al danneggiato di provare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, compresa l'esistenza e l'ingiustizia del danno e il suo preciso ammontare.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di titoli di formazione e abilitazione professionale conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, la presentazione di una formale istanza e il decorso del termine procedimentale senza provvedimento integrano l'obbligo dell'autorità competente di concludere il procedimento e consentono l'azione avverso il silenzio-inadempimento.
- Ai sensi dell'art. 16 d.lgs. 206/2007, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, una volta acquisita la documentazione completa, adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi; considerando l'eventuale fase di integrazione documentale, il termine complessivo massimo è di quattro mesi.
- L'accertamento dell'illegittimità del silenzio non comporta il riconoscimento sostanziale del titolo, ma impone all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro il termine assegnato dal giudice.
- La domanda di risarcimento del danno da ritardo richiede la specifica allegazione e prova, a carico del danneggiato, dell'esistenza del danno, della sua ingiustizia, del nesso causale con il ritardo e del preciso ammontare; il mero superamento del termine procedimentale non è sufficiente.
- In caso di persistente inerzia successiva all'ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per l'adozione del provvedimento.
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