Ordinanza n. 1362/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, della Pesca e dell’Ippica - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell’Ippica, prot. n. 0633056 del 15 novembre 2023, pubblicato in data 12 gennaio 2024, recante approvazione della graduatoria definitiva relativa ai Programmi presentati a valere sull’avviso n. 0182458 del 22 aprile 2022, integrato con l’avviso n. 324752 del 21 luglio 2022; - dei verbali della Commissione di valutazione, tra cui: verbale prot. n. 584063 del 19 ottobre 2023, non conosciuto, recante la suddetta graduatoria definitiva, soggetta alla successiva approvazione ministeriale; i verbali di tutte le sedute di valutazione raggruppate in unico documento prot. n. 340824 del 30 giugno 2023; il verbale della seduta di riesame del 19 luglio 2023 prot. n. 543270 del 3 ottobre 2023; - delle schede della Commissione di valutazione relative al Programma “Nostra Madre Terra” della parte ricorrente; - del decreto prot. n. 342515 del 30 giugno 2023 recante approvazione della graduatoria provvisoria; - in parte qua, nei limiti di interesse e ove occorrente, dell’avviso n. 0182458 del 22 aprile 2022, integrato con l’avviso n. 324752 del 21 luglio 2022, nella parte in cui assegna il termine di dieci giorni a far data dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria [e non a far data dall’accesso documentale dei concorrenti alle schede di valutazione] per formulare richiesta di riesame; - di ogni atto connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da Rete Agricola Istituti Diocesani il 09/07/2026 per l’annullamento: - in parte qua, del decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica, prot. n. 0209036 del 5 maggio 2026, comunicato in data 23 giugno 2026, recante approvazione del Programma di filiera denominato “LAUDATO SI (NOSTRA MADRE TERRA)” e la conseguente concessione di agevolazioni per un importo pari a euro 7.252.415,02, nella sola parte in cui determina lo stralcio delle agevolazioni afferenti alle spese di promozione e comunicazione di cui alla Tabella 3A dell’Allegato A al d.m. n. 0264374 del 12 giugno 2024; - in parte qua, della nota dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare – ISMEA prot. n. 0020426 del 7 maggio 2026, recante comunicazione dell’ivi menzionata Determinazione del Direttore Generale n. 480 del 6 maggio 2026 e dell’ivi acclusa relazione di sintesi dell’istruttoria in ordine al Programma di filiera denominato “LAUDATO SI (NOSTRA MADRE TERRA)”, nella sola parte in cui determina il detto illegittimo stralcio; - della nota dell’I.S.M.E.A. prot. n. 0022509 del 20 maggio 2026, recante diniego dell’istanza della ricorrente – prot. n. 0021230 del 13 maggio 2026 – di riesame del ridetto stralcio; - in parte qua, nei limiti di interesse e ove dovesse occorrere, del D.M. n. 0264374 del 12 giugno 2024 limitatamente alla Tabella 3A contenuta nell’Allegato A, nella parte in cui dispone che “Le attività promozionali di carattere generico e a vantaggio di tutti i produttori di quel tipo di prodotto non devono far riferimento al nome di un’impresa, a un marchio o a una particolare origine”; - di ogni atto connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria definitiva relativa a programmi di filiera agricola e, con motivi aggiunti, provvedimenti di approvazione e concessione delle agevolazioni con stralcio di spese di promozione e comunicazione
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva approvata dal Ministero nell’ambito di un avviso per programmi di filiera agricola, nonché i verbali della Commissione di valutazione, le schede relative al proprio programma, la graduatoria provvisoria e, in parte qua, la clausola dell’avviso che fissava il termine per la richiesta di riesame decorrente dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto ministeriale di approvazione del programma e concessione delle agevolazioni, nella parte in cui disponeva lo stralcio delle spese di promozione e comunicazione, la relativa nota ISMEA, il diniego dell’istanza di riesame e la disposizione ministeriale concernente le attività promozionali generiche. La presente ordinanza non esamina il merito delle censure, ma riguarda l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati inseriti nella graduatoria impugnata.
La decisione
Il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati, sia con riferimento al ricorso introduttivo sia ai motivi aggiunti. Il Collegio ha ritenuto sussistenti le circostanze eccezionali giustificative della notificazione extra ordinem, considerato l’elevato numero dei controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi. La notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e dell’ordinanza, unitamente a un avviso contenente gli elementi identificativi del giudizio, degli atti impugnati, dei motivi, delle amministrazioni intimate e dei controinteressati. Il Ministero dovrà mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, rilasciare alla ricorrente un’attestazione dell’avvenuta pubblicazione e predisporre un collegamento dalla home page alla sezione “Atti di notifica”. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni; l’inosservanza è espressamente sanzionata con l’improcedibilità del gravame. La trattazione del ricorso è stata rinviata alla successiva udienza pubblica già fissata.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice di adottare modalità idonee a garantire il contraddittorio nei confronti dei soggetti interessati al giudizio.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
Impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Costituisce base normativa per l’integrazione del contraddittorio mediante modalità diverse dalla notificazione ordinaria quando ricorrano i relativi presupposti.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Consente, in presenza di eccezionali circostanze, l’autorizzazione di forme di notificazione per pubblici proclami o altre modalità extra ordinem.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide sulla posizione di un elevato numero di soggetti inseriti nella graduatoria impugnata, il giudice deve assicurare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati.
- L’elevato numero dei controinteressati, unitamente alle prevedibili difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi, può integrare le eccezionali circostanze che giustificano la notificazione per pubblici proclami ai sensi del codice del processo amministrativo.
- La notificazione per pubblici proclami può essere eseguita mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione di un avviso e del testo integrale degli atti processuali, purché siano resi conoscibili l’autorità giudiziaria, il numero di registro, le parti, gli atti impugnati, i motivi, i controinteressati e le modalità di consultazione del processo.
- Il giudice può imporre all’amministrazione obblighi accessori di permanenza online della documentazione, di attestazione dell’avvenuta pubblicazione e di predisposizione di un collegamento facilmente accessibile dalla home page istituzionale.
- Il mancato compimento degli adempimenti prescritti per l’integrazione del contraddittorio entro i termini perentori stabiliti dal giudice può comportare l’improcedibilità del ricorso.
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