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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17319/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, con cui l'Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione costi indebitamente detratti ai fini IVA e irrogato sanzioni, ritenendo che la società avesse utilizzato fatture asseritamente fittizie o comunque, in parte, riferite a operazioni inesistenti, emesse da una ditta individuale incaricata della realizzazione di una struttura alberghiera finanziata pubblicamente. In primo grado la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso, riconoscendo la detraibilità dell'IVA al 50% e riducendo le sanzioni al minimo. In appello, la Corte tributaria regionale aveva accolto il motivo della società sull'asserita extrapetizione della CTP, ritenendo che il giudice di primo grado avesse rilevato d'ufficio una sovrafatturazione non contestata dall'Ufficio, e perciò aveva annullato la sentenza di primo grado; poi aveva esaminato il merito e annullato integralmente l'avviso. L'Agenzia ricorre in cassazione denunciando: 1) violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c., sostenendo che non vi fosse extrapetizione perché la contestazione di fatture gonfiate e di operazioni parzialmente inesistenti era già contenuta nell'atto impositivo e ribadita in giudizio; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 111 Cost., 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., lamentando che il giudice di appello, una volta annullata la sentenza di primo grado per extrapetizione, avesse deciso nel merito recependo acriticamente le difese della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo dell'Agenzia sulla insussistenza del vizio di extrapetizione. Ha affermato che il giudice di merito può riqualificare giuridicamente i fatti, ma non può oltrepassare il petitum e la causa petendi né introdurre nuovi elementi di fatto. Nel caso concreto, la contestazione dell'Ufficio sull'uso di fatture in tutto o in parte inesistenti e gonfiate era già contenuta nell'atto impositivo; dunque la Corte tributaria di secondo grado ha errato nel ritenere che la CTP avesse pronunciato d'ufficio su una sovrafatturazione mai dedotta. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    viene utilizzato come parametro per denunciare errori processuali e nullità della sentenza impugnata.

  • art. 101 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per escludere l'obbligo di assegnare un termine a difesa quando la questione non sia realmente rilevata d'ufficio.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per delimitare il divieto di ultrapetizione ed extra petizione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato a sostegno del vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata.

  • art. 36 del d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze del processo tributario.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per denunciare la nullità della sentenza priva di adeguata motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in combinazione con l'art. 132 c.p.c. per il requisito motivazionale della decisione.

Massime di principio

  • Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice pronuncia oltre i limiti del petitum e della causa petendi, attribuendo un bene della vita diverso da quello richiesto o decidendo su questioni non dedotte e non rilevabili d'ufficio.
  • Il potere-dovere del giudice di riqualificare giuridicamente i fatti incontra il limite del rispetto del thema decidendum: è consentita una diversa qualificazione giuridica, ma non l'introduzione di nuovi elementi di fatto nel processo.
  • Non sussiste extrapetizione se la questione decisa dal giudice di merito era già compresa, anche solo in termini sostanziali, nella contestazione originaria dell'Ufficio e nelle difese svolte nel giudizio di primo grado.
  • Quando il giudice d'appello esclude erroneamente il vizio di ultrapetizione del primo giudice e per questo riforma la decisione, la cassazione può intervenire per errore di diritto sul perimetro del decidendum, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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