Ordinanza n. 56/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento della Prefettura di -OMISSIS- del 29 ottobre 2025, comunicato in pari data, con il quale è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del cittadino extracomunitario -OMISSIS- a seguito dell’istanza presentata dal ricorrente in data 27 marzo 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore di un cittadino extracomunitario
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca prefettizia del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. Il provvedimento, adottato in conformità al parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, aveva ritenuto insufficiente la capacità economica dell’impresa rispetto all’assunzione di sessanta lavoratori, valorizzando la differenza tra il risultato d’esercizio dichiarato e il fatturato imponibile IVA risultante dalle banche dati. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, il difetto di istruttoria, rappresentando di avere sempre inteso assumere non sessanta, ma soltanto sei lavoratori, compreso il cittadino interessato, e di avere prodotto documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste per l’assunzione di sei lavoratori.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris della censura di difetto di istruttoria, poiché l’Amministrazione non si è costituita e dalla documentazione prodotta emergeva che il ricorrente aveva rappresentato più volte, da ultimo mediante asseverazione del 18 aprile 2025, l’intenzione di assumere sei e non sessanta lavoratori. La documentazione depositata appariva inoltre idonea ad attestare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 44 del d.l. n. 73/2022 per l’assunzione di sei lavoratori. In ragione del danno prospettato, il giudice ha sospeso la revoca e ordinato alla Questura di riesaminare la posizione del lavoratore alla luce della documentazione indicata. Le spese della fase cautelare, liquidate in 500 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero dell’Interno. Il merito è stato fissato per l’8 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il pregiudizio prospettato, disponendo la sospensione dell’atto e il riesame della posizione.
art. 44 d.l. n. 73/2022
Richiamato quale disposizione che individua le condizioni per l’assunzione dei lavoratori; la documentazione prodotta appariva attestare il rispetto di tali condizioni con riferimento a sei lavoratori.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato fonda l’insufficienza della capacità economica del datore di lavoro sul numero di lavoratori da assumere, l’Amministrazione deve accertare correttamente il numero effettivo delle assunzioni richieste e valutare la documentazione prodotta in relazione a tale numero.
- Sussiste il fumus boni iuris del difetto di istruttoria quando l’Amministrazione adotta una revoca sulla base di un presupposto numerico apparentemente non corrispondente alle reiterate dichiarazioni e alla documentazione prodotta dal richiedente.
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere il provvedimento impugnato e ordinare il riesame della posizione individuale quando la riedizione dell’istruttoria, alla luce della documentazione già prodotta, è idonea a prevenire il pregiudizio lamentato senza definire anticipatamente il merito della controversia.
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