Cassazione Penale, Ordinanza n. 00470/2025 del 07/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il concorso nella detenzione e nel trasporto di sostanza stupefacente. Il ricorrente lamentava, in sostanza, una diversa ricostruzione dei fatti e una diversa valutazione del materiale probatorio, contestando l'apprezzamento degli elementi da cui i giudici di merito avevano desunto la partecipazione alla condotta di ausilio, consistita nell'accompagnamento dello spacciatore nel luogo concordato. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito, senza evidenziare vizi logici della motivazione di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze investissero la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova, ambiti riservati al giudice di merito. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata aveva offerto una motivazione congrua, adeguata e non illogica sull'accertamento del concorso del ricorrente nella detenzione e nel trasporto della droga, valorizzando plurimi elementi fattuali e reputando irrilevante il movente dell'ausilio prestato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in relazione alle questioni dedotte.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono consentite censure che mirino a ottenere una diversa ricostruzione del fatto o una nuova valutazione del compendio probatorio, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, adeguata e logicamente coerente.
- La verifica della partecipazione dell'imputato a una condotta di detenzione o trasporto di sostanza stupefacente può fondarsi su plurimi elementi fattuali, purché letti secondo criteri di inferenza non illogici e sorretti da massime di esperienza condivisibili.
- Ai fini del concorso nel reato, può rilevare anche una condotta di ausilio materiale o logistico all'azione delittuosa; il movente dell'ausilio non è di per sé decisivo quando la struttura fattuale consenta di desumere una partecipazione consapevole alla condotta.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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