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Sentenza

Sentenza del 07/11/2019 n. 28672 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato la sentenza della CTR denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione degli obblighi di motivazione previsti dal D.Lgs. n. 546/1992, artt. 36 e 61, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. In particolare, ha sostenuto che la CTR non avesse adeguatamente motivato né sulle differenze inventariali al 31 dicembre 2002, costituenti le rimanenze iniziali del 2003, né sui presupposti dell'accertamento induttivo fondato sul D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d). La contribuente contestava inoltre la qualificazione delle operazioni infragruppo come soggettivamente inesistenti, sostenendo che rientrassero in una strategia finalizzata al mantenimento delle scorte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la parte della censura diretta a ottenere una nuova valutazione del merito, attività non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto infondata la doglianza relativa all'insufficienza della motivazione, poiché la CTR aveva esaminato analiticamente la documentazione e aveva svolto un approfondito accertamento in fatto, valutando l'indisponibilità della merce, l'anomalia dei prezzi e le modalità eccentriche di pagamento. È stata quindi confermata la legittimità della decisione d'appello e dell'accertamento fiscale. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 7.300,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    La disposizione consente l'accertamento analitico-induttivo quando gli elementi indicati nella dichiarazione non risultano attendibili o quando emergono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. Nel caso concreto, le anomalie nelle operazioni infragruppo, nelle registrazioni e nella documentazione sono state ritenute idonee a giustificare la rideterminazione del reddito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4

    Impone alle sentenze delle commissioni tributarie di contenere l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione. La Corte ha ritenuto rispettato tale obbligo, poiché la CTR aveva motivato in modo analitico sulle risultanze documentali e sugli elementi posti a fondamento dell'accertamento.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61

    Richiama, per il giudizio d'appello tributario, i requisiti di motivazione della sentenza. La decisione d'appello è stata ritenuta sufficientemente motivata.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Delimita i motivi del ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e ai vizi della motivazione. La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del merito né una rilettura delle prove, salvo effettivi vizi giuridici o motivazionali rilevanti.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove o sostituire la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito con una diversa ricostruzione proposta dal contribuente.
  • Una sentenza tributaria è sufficientemente motivata quando esamina gli elementi principali della controversia e indica, anche sinteticamente ma in modo coerente, le ragioni per cui ritiene attendibili o inattendibili le operazioni contestate.
  • In presenza di operazioni infragruppo anomale, l'Amministrazione può fondare l'accertamento induttivo su una pluralità di indizi, quali discrepanze tra registri e documentazione extracontabile, indisponibilità della merce, prezzi anomali e modalità di pagamento inconsuete.
  • La qualificazione delle operazioni come effettive o inesistenti dipende dalla valutazione complessiva degli elementi documentali e presuntivi; una spiegazione economica generica, come la necessità di mantenere le scorte, deve essere supportata da documentazione coerente e verificabile.
  • Per contestare validamente la motivazione in cassazione occorre indicare uno specifico e concreto vizio giuridicamente rilevante, non limitarsi a criticare il convincimento del giudice di merito.
  • La parte soccombente nel giudizio di legittimità è normalmente condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa.

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