Cassazione Civile, Ordinanza n. 20241/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino tunisino ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 13, comma 8, del t.u. immigrazione, contro il decreto del Questore di Trapani del 5 gennaio 2020 che disponeva il suo respingimento dal territorio dello Stato e l'accompagnamento alla frontiera ex art. 10, comma 2, t.u. immigrazione. Il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione e l'interessato ha ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2 Cost. e 19 t.u. immigrazione, assumendo l'illegittimità della convalida del provvedimento del questore; 2) violazione dell'art. 13, comma 7, t.u. immigrazione, per difetto di traduzione integrale del decreto nella lingua araba conosciuta dal ricorrente; 3) violazione dell'art. 13, comma 2, t.u. immigrazione e dell'art. 21-octies L. 241/1990, per asserita inesistenza del decreto per difetto di sottoscrizione del questore; 4) violazione dell'art. 18 d.P.R. 445/2000, per mancanza del certificato di conformità all'originale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché riferito alla convalida del provvedimento questorile nella sua componente coercitiva (accompagnamento alla frontiera e/o trattenimento), che è oggetto di un procedimento giurisdizionale diverso e distinto rispetto a quello di impugnazione del solo contenuto espulsivo del provvedimento di respingimento. Ha ritenuto inammissibili anche gli altri motivi perché fondati su accertamenti di fatto non risultanti dal decreto del Giudice di pace e non effettuabili in sede di legittimità. Non ha pronunciato sulle spese poiché l'intimata non ha svolto difese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, essendo il ricorso esente.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, t.u. immigrazione (D.Lgs. 286/1998)
Delimita il giudizio di opposizione al contenuto espulsivo del provvedimento, distinto dal procedimento relativo alle misure coercitive di accompagnamento alla frontiera o trattenimento.
art. 10, comma 2, t.u. immigrazione (D.Lgs. 286/1998)
È la base normativa del provvedimento di respingimento con accompagnamento alla frontiera impugnato.
art. 2 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla legittimità del provvedimento, ma senza accoglimento.
art. 19 t.u. immigrazione (D.Lgs. 286/1998)
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla legittimità del provvedimento, ma senza accoglimento.
art. 13, comma 7, t.u. immigrazione (D.Lgs. 286/1998)
Invocato per contestare la mancata traduzione integrale del decreto nella lingua conosciuta dallo straniero.
art. 13, comma 2, t.u. immigrazione (D.Lgs. 286/1998)
Invocato per contestare la validità del decreto per difetto di sottoscrizione del questore.
art. 21-octies L. 241/1990
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il vizio denunciato incidesse sulla validità del provvedimento.
art. 18 d.P.R. 445/2000
Invocato per eccepire la mancanza del certificato di conformità all'originale.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione contro il provvedimento di respingimento dello straniero, va distinto il contenuto espulsivo del provvedimento dalle misure coercitive di accompagnamento alla frontiera o trattenimento, che appartengono a un diverso segmento procedurale e non possono essere contestate in quel giudizio.
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che presuppongono nuovi accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito e non desumibili dal provvedimento impugnato.
- Le doglianze sulla mancanza di traduzione, di sottoscrizione o di conformità all'originale sono inammissibili in cassazione quando richiedono verifiche fattuali estranee alla motivazione del provvedimento impugnato.
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