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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36074/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di cassazione del 3/5/2022 che aveva dichiarato inammissibili i loro ricorsi avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Palermo, della loro condanna per partecipazione alla famiglia mafiosa di Santa Maria del Gesù (art. 416-bis). La doglianza comune denunciava un errore di fatto della Corte di cassazione nel ritenere generica la censura relativa al riconoscimento dell'aggravante dell'art. 416-bis, sesto comma, nonostante la difesa avesse richiamato la sentenza della Corte d'appello del 4/7/2020 che, nel processo con rito abbreviato, aveva escluso quella circostanza per altri soggetti; i ricorrenti sostenevano che la mancata considerazione di tale elemento imponeva l'annullamento della decisione.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. Ha richiamato l'interpretazione restrittiva e il contenuto eccezionale del rimedio previsto dall'art. 625-bis: può essere rilevato solo un errore di fatto di natura percettiva (svista o omissione materiale) che abbia influenzato decisamente la decisione. La Corte ha ritenuto assente un tale errore percettivo nella pronuncia impugnata: la Suprema Corte aveva correttamente ricostruito le emergenze processuali e confermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, essendo dimostrato il reimpiego di proventi illeciti e un intervento sistematico sul tessuto produttivo locale da parte della famiglia mafiosa. Il richiamo difensivo alla pronuncia del 4/7/2020, riguardante soggetti diversi, non è stato ritenuto idoneo a travolgere la ricostruzione probatoria acquisita. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili con le liquidazioni indicate nella sentenza (Confesercenti e Confcommercio complessivi euro 4.800, Associazione "Antonino Caponnetto" complessivi euro 4.000; Sos Impresa Palermo e Solidaria S.C.S. Onlus complessivi euro 4.800), più accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Rimedio straordinario molto limitato: ammesso solo per errori di fatto percettivi della Corte di legittimità che costituiscono svista o omissione materiale e che abbiano avuto influenza decisiva sulla decisione; non consente sindacato sulle valutazioni probatorie o interpretative.

  • art. 416-bis cod. pen. (sesto comma)

    art. 416-bis, sesto comma, c.p.

    L'aggravante sussiste quando l'associazione mafiosa intervenga sistematicamente nel tessuto economico-reddituale (intervento seriale su strutture produttive volte a prevalere nel territorio) e i capitali impiegati costituiscano reinvestimento di utilità derivanti da delitti; ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione, non solo alla condotta del singolo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che prevede il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; qui applicata per condannare i ricorrenti al pagamento di euro 3.000.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att., comma 1, c.p.p.

    Non consente di presumere che ogni argomento non riprodotto nella sentenza sia stato non letto: l'onere è del ricorrente di dimostrare che la mancata disamina era dovuta a una svista percettiva e che la censura era decisiva.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Richiamato come parametro di sindacato ordinario: non può essere utilizzato come base per invocare in via straordinaria un errore non percettivo o un diverso apprezzamento delle censure; la mancata accoglienza di un motivo nel ricorso ordinario non giustifica il ricorso straordinario.

  • art. 6, comma 6, legge 19 aprile 2001, n. 128

    art. 6, comma 6, L. 19/04/2001, n.128

    Norma che ha introdotto l'art. 625-bis c.p.p.; citata per richiamare la ratio e la limitazione del rimedio straordinario.

  • art. 12-quinquies L. 356/1992

    art. 12-quinquies L. 356/1992

    Richiamato nelle risultanze probatorie come elemento che evidenziava intestazioni fittizie di imprese (indizio del reimpiego di proventi illeciti) utile per il riconoscimento dell'aggravante ex art. 416-bis sesto comma.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è un rimedio eccezionale e molto limitato: può fondarsi solo su errori di fatto di natura percettiva (svista/omissione materiale) nella lettura degli atti da parte della Corte di legittimità e non su diverse valutazioni probatorie o interpretative.
  • La mera omissione di esame di un motivo nella motivazione della Corte può costituire errore di fatto solo se il ricorrente dimostra che si tratta di una svista materiale e che l'omissione avrebbe inciso necessariamente sulla decisione.
  • Non è ammissibile, con il rimedio di cui all'art. 625-bis, invocare la rilevabilità di errori che consistono in un diverso apprezzamento del materiale probatorio o del significato delle risultanze processuali: tali profili vanno dedotti nei rimedi ordinari, non in quello straordinario.
  • Per la configurazione dell'aggravante dell'art. 416-bis, sesto comma, è necessario dimostrare una dimensione economica sistematica dell'intervento mafioso (reiterato intervento sul tessuto produttivo locale) e il reinvestimento di utilità derivanti da delitti; singole operazioni o rapporti occasionali non sono sufficienti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza si applicano le conseguenze sanzionatorie previste (spese, versamento alla Cassa delle ammende, rifusione spese parti civili): i ricorrenti devono valutare il rischio economico del ricorso straordinario.

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