Cassazione Penale, Sentenza n. 36074/2023 del 29/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di cassazione del 3/5/2022 che aveva dichiarato inammissibili i loro ricorsi avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Palermo, della loro condanna per partecipazione alla famiglia mafiosa di Santa Maria del Gesù (art. 416-bis). La doglianza comune denunciava un errore di fatto della Corte di cassazione nel ritenere generica la censura relativa al riconoscimento dell'aggravante dell'art. 416-bis, sesto comma, nonostante la difesa avesse richiamato la sentenza della Corte d'appello del 4/7/2020 che, nel processo con rito abbreviato, aveva escluso quella circostanza per altri soggetti; i ricorrenti sostenevano che la mancata considerazione di tale elemento imponeva l'annullamento della decisione.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. Ha richiamato l'interpretazione restrittiva e il contenuto eccezionale del rimedio previsto dall'art. 625-bis: può essere rilevato solo un errore di fatto di natura percettiva (svista o omissione materiale) che abbia influenzato decisamente la decisione. La Corte ha ritenuto assente un tale errore percettivo nella pronuncia impugnata: la Suprema Corte aveva correttamente ricostruito le emergenze processuali e confermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, essendo dimostrato il reimpiego di proventi illeciti e un intervento sistematico sul tessuto produttivo locale da parte della famiglia mafiosa. Il richiamo difensivo alla pronuncia del 4/7/2020, riguardante soggetti diversi, non è stato ritenuto idoneo a travolgere la ricostruzione probatoria acquisita. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili con le liquidazioni indicate nella sentenza (Confesercenti e Confcommercio complessivi euro 4.800, Associazione "Antonino Caponnetto" complessivi euro 4.000; Sos Impresa Palermo e Solidaria S.C.S. Onlus complessivi euro 4.800), più accessori di legge.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Rimedio straordinario molto limitato: ammesso solo per errori di fatto percettivi della Corte di legittimità che costituiscono svista o omissione materiale e che abbiano avuto influenza decisiva sulla decisione; non consente sindacato sulle valutazioni probatorie o interpretative.
art. 416-bis cod. pen. (sesto comma)
art. 416-bis, sesto comma, c.p.
L'aggravante sussiste quando l'associazione mafiosa intervenga sistematicamente nel tessuto economico-reddituale (intervento seriale su strutture produttive volte a prevalere nel territorio) e i capitali impiegati costituiscano reinvestimento di utilità derivanti da delitti; ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione, non solo alla condotta del singolo.
art. 616 cod. proc. pen.
Disposizione che prevede il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; qui applicata per condannare i ricorrenti al pagamento di euro 3.000.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att., comma 1, c.p.p.
Non consente di presumere che ogni argomento non riprodotto nella sentenza sia stato non letto: l'onere è del ricorrente di dimostrare che la mancata disamina era dovuta a una svista percettiva e che la censura era decisiva.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Richiamato come parametro di sindacato ordinario: non può essere utilizzato come base per invocare in via straordinaria un errore non percettivo o un diverso apprezzamento delle censure; la mancata accoglienza di un motivo nel ricorso ordinario non giustifica il ricorso straordinario.
art. 6, comma 6, legge 19 aprile 2001, n. 128
art. 6, comma 6, L. 19/04/2001, n.128
Norma che ha introdotto l'art. 625-bis c.p.p.; citata per richiamare la ratio e la limitazione del rimedio straordinario.
art. 12-quinquies L. 356/1992
art. 12-quinquies L. 356/1992
Richiamato nelle risultanze probatorie come elemento che evidenziava intestazioni fittizie di imprese (indizio del reimpiego di proventi illeciti) utile per il riconoscimento dell'aggravante ex art. 416-bis sesto comma.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è un rimedio eccezionale e molto limitato: può fondarsi solo su errori di fatto di natura percettiva (svista/omissione materiale) nella lettura degli atti da parte della Corte di legittimità e non su diverse valutazioni probatorie o interpretative.
- La mera omissione di esame di un motivo nella motivazione della Corte può costituire errore di fatto solo se il ricorrente dimostra che si tratta di una svista materiale e che l'omissione avrebbe inciso necessariamente sulla decisione.
- Non è ammissibile, con il rimedio di cui all'art. 625-bis, invocare la rilevabilità di errori che consistono in un diverso apprezzamento del materiale probatorio o del significato delle risultanze processuali: tali profili vanno dedotti nei rimedi ordinari, non in quello straordinario.
- Per la configurazione dell'aggravante dell'art. 416-bis, sesto comma, è necessario dimostrare una dimensione economica sistematica dell'intervento mafioso (reiterato intervento sul tessuto produttivo locale) e il reinvestimento di utilità derivanti da delitti; singole operazioni o rapporti occasionali non sono sufficienti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza si applicano le conseguenze sanzionatorie previste (spese, versamento alla Cassa delle ammende, rifusione spese parti civili): i ricorrenti devono valutare il rischio economico del ricorso straordinario.
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