Cassazione Civile, Ordinanza n. 36652/2021 del 25/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (comproprietario)
La controversia
La controversia riguarda una palazzina in comproprietà tra due fratelli, pervenuta per donazione paterna. Uno dei comproprietari ha agito per ottenere: a) l'accertamento che l'altra comproprietaria aveva impedito l'uso del bene comune e la condanna al pagamento di una somma per il mancato godimento; b) la dichiarazione di nullità o inefficacia del contratto di locazione stipulato tra la comproprietaria e il figlio, avente ad oggetto uno degli appartamenti della cosa comune; c) la condanna del figlio al pagamento di un'indennità di occupazione e del maggior danno. Il Tribunale ha rigettato le domande; la Corte d'appello ha dichiarato inefficace il contratto di locazione per difetto di prova del consenso del comproprietario, ma ha negato sia l'indennità sia il risarcimento, ritenendo insussistente il nesso causale tra l'occupazione e la mancata percezione di utilità economiche, sul presupposto che il comproprietario dissenziente fosse contrario a qualunque utilizzazione redditizia del bene comune. Il ricorrente ha denunciato nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la motivazione fosse apparente e contraddittoria rispetto alle risultanze documentali, dalle quali emergeva la sua espressa volontà di locare il bene comune o, quantomeno, di ottenere un'indennità di occupazione dal nipote.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per quanto di ragione. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente e intrinsecamente contraddittoria nella parte in cui escludeva la volontà del comproprietario di trarre utilità economiche dalla cosa comune, nonostante le raccomandate e gli altri documenti richiamati dimostrassero la sua espressa richiesta di un'indennità di occupazione e la volontà di mettere a reddito il bene. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La mancanza di un adeguato percorso argomentativo o una motivazione intrinsecamente contraddittoria integra nullità della sentenza per motivazione apparente, perché non consente il controllo sul ragionamento decisorio.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura è ammissibile quando si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È censurabile l'omesso esame del fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non la sola valutazione dei singoli mezzi di prova.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione/falsa applicazione della norma sostanziale è dedotta, ma la Corte concentra la decisione sul vizio motivazionale.
art. 1102 c.c.
Richiamato dalla parte ricorrente con riferimento all'uso della cosa comune, ma la Corte non sviluppa un'autonoma interpretazione della norma, limitandosi a rilevare il vizio motivazionale della sentenza impugnata.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Le raccomandate e i documenti richiamati nel ricorso sono valorizzati ai fini dell'autosufficienza del ricorso.
art. 111, comma 6 Cost.
La motivazione deve superare la soglia del minimo costituzionale; se non consente il controllo sull'iter logico, è solo apparente.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e dunque nulla, quando non esplicita il criterio logico seguito dal giudice e non consente il controllo sull'esattezza e logicità della decisione, anche se formalmente esistente.
- Il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ricorre quando il giudice omette l'esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non quando si contesta soltanto la valutazione di specifici elementi istruttori.
- Quando le prove documentali dimostrano in modo espresso la volontà di un comproprietario di trarre utilità economica dalla cosa comune, la decisione che ne affermi l'opposto senza adeguata confutazione incorre in contraddizione logica e motivazione apparente.
- Nel giudizio di legittimità, la censura è fondata se la sentenza d'appello assume un dato fattuale incompatibile con il contenuto dei documenti richiamati e tale incompatibilità incide sul nucleo decisorio della controversia.
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