Regolamento (UE) 2020/502
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 della Commissione del 6 aprile 2020 relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua una misura di riequilibrio commerciale dell’Unione nei confronti degli Stati Uniti, in risposta all’aumento dei dazi statunitensi su taluni prodotti derivati dall’alluminio e dall’acciaio. La Commissione sospende, per i prodotti elencati, concessioni tariffarie GATT e introduce dazi addizionali in due fasi, nei limiti e secondo i tempi previsti dall’accordo OMC sulle misure di salvaguardia. La misura è adottata ai sensi del regolamento (UE) n. 654/2014, con applicazione diretta negli Stati membri e con possibilità di modifica in caso di cambiamento delle misure statunitensi.
Misure di politica commerciale dell’UE che sospendono concessioni tariffarie e introducono dazi addizionali su alcuni prodotti originari degli Stati Uniti in risposta a misure di salvaguardia statunitensi.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti originari degli Stati Uniti indicati all’articolo 1, paragrafo 2, classificati con specifici codici NC. La disciplina opera nel quadro della politica commerciale comune e della normativa UE sul riequilibrio commerciale, ed è collegata alle misure di salvaguardia adottate dagli Stati Uniti il 24 gennaio 2020 sui prodotti derivati dall’alluminio e dall’acciaio. L’applicazione è subordinata al permanere o alla riapplicazione, da parte statunitense, delle misure di salvaguardia che penalizzano i prodotti dell’Unione; è inoltre prevista una fase iniziale dal 8 maggio 2020 e una fase successiva dal 8 febbraio 2023, o anticipata in caso di decisione OMC di non conformità. Il regolamento non affronta la conformità delle misure statunitensi al diritto OMC, che resta espressamente impregiudicata.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 della Commissione: misure di politica commerciale su determinati prodotti originari degli Stati Uniti
Il regolamento attua una risposta commerciale dell’Unione alle misure di salvaguardia adottate dagli Stati Uniti il 24 gennaio 2020 su determinati prodotti derivati dall’alluminio e dall’acciaio. La Commissione, richiamando il regolamento (UE) n. 654/2014 e le regole OMC sulle misure di salvaguardia, sospende concessioni tariffarie e introduce dazi addizionali su specifici prodotti originari degli Stati Uniti, in misura ritenuta equivalente agli effetti delle misure statunitensi.
Contesto e presupposti della misura
Secondo i considerando, gli Stati Uniti hanno introdotto aumenti tariffari con decorrenza dall’8 febbraio 2020 e durata illimitata, qualificati formalmente come misure di sicurezza ma considerati, nella sostanza, misure di salvaguardia. Il regolamento rileva che le consultazioni tra Unione e Stati Uniti previste dall’accordo OMC sulle misure di salvaguardia non hanno portato a una soluzione soddisfacente. L’Unione ritiene quindi legittimo esercitare il diritto di sospendere concessioni o altri obblighi sostanzialmente equivalenti, entro i limiti temporali e procedurali previsti dall’OMC.
Base giuridica e criteri di selezione delle misure
La Commissione agisce ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 654/2014, che disciplina l’esercizio dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali. Nella selezione delle misure, la Commissione dichiara di aver applicato criteri oggettivi, tenendo conto della proporzionalità, della capacità di sostenere i settori dell’Unione colpiti e dell’obiettivo di minimizzare gli effetti economici negativi sull’Unione; inoltre, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 654/2014, sono stati consultati i portatori d’interesse.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti originari degli Stati Uniti, individuati mediante codici della nomenclatura combinata. Restano estranee alla misura le altre merci statunitensi non elencate. La disciplina non si pronuncia sulla legittimità delle misure statunitensi rispetto all’accordo OMC, questione che rimane espressamente impregiudicata.
Sospensione delle concessioni tariffarie e dazi addizionali
L’articolo 1, paragrafo 1, dispone che la Commissione notifichi al Consiglio per gli scambi di merci dell’OMC, entro il 7 aprile 2020, la sospensione da parte dell’Unione delle concessioni tariffarie GATT 1994 nei confronti degli Stati Uniti, salvo disapprovazione del Consiglio. La sospensione prende effetto dall’8 maggio 2020.
L’articolo 1, paragrafo 2, prevede due fasi di dazi doganali addizionali:
- prima fase: dall’8 maggio 2020, dazio addizionale ad valorem del 20 % sul codice NC 9613 80 00 e del 7 % sul codice NC 3926 30 00;
- seconda fase: dazio addizionale ad valorem del 4,4 % sul codice NC 9504 40 00, a decorrere dall’8 febbraio 2023 oppure, se anteriore, dal quinto giorno successivo alla decisione dell’organo di risoluzione delle controversie dell’OMC che accerti la non conformità delle misure statunitensi; in tale caso la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Condizione di efficacia e cessazione
L’articolo 2 subordina l’applicazione dei dazi addizionali al fatto che gli Stati Uniti applichino o riapplichino misure di salvaguardia che penalizzino i prodotti dell’Unione. La Commissione deve pubblicare nella Gazzetta ufficiale un avviso con la data in cui gli Stati Uniti hanno cessato di applicare tali misure. La misura, quindi, non è automatica in via permanente, ma resta collegata alla persistenza del comportamento statunitense che l’Unione intende riequilibrare.
Entrata in vigore
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con efficacia immediata nel diritto interno senza necessità di recepimento.
Possibili sviluppi successivi
Il regolamento contempla la possibilità di adattamenti futuri: la Commissione può modificare la misura per tener conto di eventuali variazioni delle salvaguardie statunitensi, anche escludendo determinati prodotti o imprese. Ciò rende il regime dinamico e strettamente dipendente dall’evoluzione della controversia commerciale con gli Stati Uniti.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità di riequilibrio
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (UE) n. 654/2014, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, per esercitare il diritto dell’Unione di riequilibrare concessioni e obblighi commerciali a fronte di misure di salvaguardia di un paese terzo. La misura mira a sospendere concessioni tariffarie in modo sostanzialmente equivalente all’effetto delle misure statunitensi.
Notifica all’OMC e sospensione delle concessioni tariffarie
L’articolo 1, paragrafo 1, impone alla Commissione di informare immediatamente per iscritto e comunque entro il 7 aprile 2020 il Consiglio per gli scambi di merci dell’OMC che, salvo disapprovazione, l’Unione sospende a decorrere dall’8 maggio 2020 l’applicazione delle concessioni tariffarie GATT 1994 nei confronti degli Stati Uniti per i prodotti indicati.
Prima fase dei dazi addizionali
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dall’8 maggio 2020 si applicano dazi addizionali ad valorem del 20 % sul codice NC 9613 80 00 e del 7 % sul codice NC 3926 30 00. La fase dura finché gli Stati Uniti non cessano di applicare le misure di salvaguardia ai prodotti dell’Unione.
Seconda fase dei dazi addizionali
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applica un ulteriore dazio addizionale ad valorem del 4,4 % sul codice NC 9504 40 00 a decorrere dall’8 febbraio 2023 oppure, se anteriore, dal quinto giorno successivo alla decisione dell’organo di risoluzione delle controversie dell’OMC che accerti la non conformità delle misure statunitensi; in tale ipotesi la Commissione deve pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Condizione di applicazione e cessazione
L’articolo 2 prevede che i dazi addizionali si applichino solo finché gli Stati Uniti applichino o riapplichino misure di salvaguardia che penalizzano i prodotti dell’Unione. La Commissione deve pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale con la data in cui gli Stati Uniti hanno cessato di applicare tali misure.
Possibile modifica del regolamento
Il considerando (19) stabilisce che la Commissione può modificare il regolamento per riflettere eventuali cambiamenti delle misure di salvaguardia statunitensi, inclusa l’esclusione di determinati prodotti o imprese.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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