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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08504/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica con cui veniva richiesta una maggiore imposta comunale sugli immobili per l'annualità 2010, sulla base di provvedimenti di classamento catastale che la contribuente assumeva non esserle stati validamente notificati. La società impugnava l'atto deducendo, in sintesi, la nullità della pretesa per mancata notifica degli atti di classamento posti a base del maggior prelievo, l'assenza dei presupposti oggettivi dell'imposizione e la conseguente non debenza delle sanzioni. In appello la CTR accoglieva il gravame della contribuente e respingeva quello incidentale del Comune, ritenendo tempestivo il ricorso originario e ponendo a carico dell'ente l'onere di provare il contenuto del plico raccomandato spedito dall'Agenzia. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate deduceva violazione delle norme sulla notificazione e sull'onere della prova, sostenendo che, una volta provato l'arrivo della raccomandata, spettava al destinatario dimostrare che il plico non contenesse gli atti asseritamente notificati. Il Comune, con ricorso incidentale, contestava invece la statuizione sulla tempestività del ricorso introduttivo, assumendo che il verbale relativo all'accertamento con adesione non interrompesse la sospensione dei termini per impugnare e che, dunque, il ricorso della società fosse tardivo. La società resisteva con controricorso.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi perché proposti avverso la stessa sentenza. Ha dichiarato infondato il primo motivo del ricorso incidentale del Comune sulla tempestività del ricorso originario, affermando che il verbale di mancato accordo nell'accertamento con adesione non equivale a rinuncia all'istanza e non fa cessare anticipatamente la sospensione di novanta giorni del termine di impugnazione. Ha invece accolto il ricorso principale dell'Agenzia e il secondo motivo del ricorso incidentale del Comune, ricondotti entrambi al tema della prova del contenuto del plico raccomandato contenente più atti: secondo la Corte, quando il mittente affermi di aver inserito più atti in un unico plico e il destinatario contesti tale circostanza, l'onere di provare che il plico contenesse effettivamente gli atti spediti grava sul destinatario che neghi la ricezione o la completezza del contenuto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    impone la riunione delle impugnazioni proposte contro la stessa sentenza

  • artt. 370 e 371 c.p.c.

    regolano la proposizione del ricorso incidentale nel giudizio di cassazione e il relativo termine

  • art. 160 c.p.c.

    invocato per la nullità della notificazione

  • art. 149 c.p.c.

    invocato per la notificazione a mezzo posta

  • artt. 3 e 4 L. 890/1982

    richiamati in tema di notificazioni a mezzo posta

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazione di norme di diritto

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    utilizzato per censurare l'omesso esame o l'omessa decisione su punti controversi

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati in tema di presunzioni semplici

  • art. 1335 c.c.

    la ricezione del plico fa presumere la conoscenza dell'atto da parte del destinatario

  • art. 12 d.lgs. 218/1997

    richiamato dal Comune per sostenere la sospensione dei termini nell'accertamento con adesione

  • art. 6 d.lgs. 218/1997

    la presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende il termine di impugnazione per novanta giorni

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    disciplinerebbe il termine per proporre ricorso nel processo tributario

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento con adesione, il verbale che attesta il mancato raggiungimento dell'accordo non equivale a rinuncia all'istanza e non fa cessare anticipatamente la sospensione di novanta giorni del termine per impugnare.
  • La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione sospende il termine di impugnazione, ma non rende inefficace l'avviso; decorso il termine sospensivo senza definizione, il contribuente deve comunque rispettare il termine residuo per ricorrere.
  • In tema di notificazioni a mezzo raccomandata, la prova dell'arrivo del plico fa presumere la conoscenza dell'atto da parte del destinatario ex art. 1335 c.c.
  • Se è contestato non solo il ricevimento del plico, ma anche il suo contenuto, e il mittente afferma di aver inserito più atti in un unico invio, l'onere di provare che il plico contenesse effettivamente quegli atti grava sul destinatario che neghi la circostanza.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che cumuli in modo confuso violazione di legge e vizio motivazionale senza distinguere chiaramente i relativi profili censori.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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