Cassazione Penale, Sentenza n. 43987/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la decisione della Corte d'appello che aveva rigettato l'eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio di primo grado. Lamentava la violazione degli artt. 148, 156, 157 e 158 c.p.p., sostenendo che essendo detenuto la notifica avrebbe dovuto essere eseguita a mani proprie nel luogo di detenzione e non mediante consegna di copia al difensore presso il domicilio eletto, per cui egli non aveva avuto contezza del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, sebbene esista il principio generale per cui le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna a persona, nella specie la Corte d'appello ha correttamente ritenuto regolare la notifica eseguita il 20 luglio 2016 mediante invio di copia all'avv. difensore domiciliatario, perché al momento del procedimento di appello non risultava dagli atti lo stato di detenzione del ricorrente (il quale era stato detenuto per altra causa dal 2 maggio 2015 ma tale informazione non era a disposizione della Corte di appello). Pertanto la decisione impugnata è stata confermata nei suoi effetti e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma a favore della cassa delle ammende; inoltre è stata disposta la confisca della sostanza sequestrata come deciso in grado di appello.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Disciplina la fattispecie di illecita detenzione di sostanze stupefacenti; norma di merito cui si riferisce la condanna per il possesso di 103,40 grammi di marijuana
Codice di procedura penale, art. 148
Riguarda le notificazioni in mani proprie del destinatario; quadro generale del modello di notifica "in mano"
Codice di procedura penale, art. 156
Stabilisce che le notificazioni all'imputato detenuto vanno eseguite nel luogo di detenzione a norma dell'art. 157, segnalando il regime speciale per lo status detentionis
Codice di procedura penale, art. 157
Regola le modalità esecutive della notifica compatibili con lo status di detenuto (es. consegna di copia alla persona o a conviventi/portiere se assente)
Codice di procedura penale, art. 158
Parte del corpo normativo sulle notificazioni; inserito nel ragionamento sistematico relativo ai diversi moduli di notificazione
Codice di procedura penale, art. 161
Prevede la possibilità di notificare presso il domicilio eletto/dichiarato; la Corte ha ritenuto che tale modalità sia operativa quando l'imputato non sia detenuto, e la Corte territoriale ha fatto riferimento a questa norma in assenza di conoscenza documentale della detenzione
Codice di procedura penale, art. 164
Stabilisce che la dichiarazione o elezione di domicilio effettuata anteriormente alla detenzione non ha efficacia se l'imputato è detenuto, indicando la sospensione dell'efficacia dell'elezione durante la detenzione
Codice di procedura penale, art. 180
Indica i termini per la rilevazione delle nullità; la notificazione eseguita secondo modello non corretto configura una nullità a regime intermedio rilevabile nei termini previsti
Codice di procedura penale, art. 184
Prevede la possibile sanatoria delle nullità a regime intermedio; difetto di notifica può essere sanato se ricorrono le condizioni previste
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 commi 8 e 9
art. 23, commi 8 e 9, D.L. n.137/2020 (con successive proroghe)
Norme emergenziali che hanno disciplinato modalità di svolgimento delle udienze (es. forme particolari di camera di consiglio) utilizzate nel procedimento di cassazione
Sezioni Unite, sentenza n. 12778 del 27/02/2020
Giurisprudenza di legittimità che ha chiarito il principio secondo cui le notificazioni all'imputato detenuto vanno eseguite nel luogo di detenzione e ha delimitato il regime di nullità e la possibilità di sanatoria; principio richiamato e applicato dalla Corte
Massime di principio
- La regola generale è che le notificazioni rivolte a un imputato detenuto devono essere eseguite nel luogo di detenzione, consegnando copia direttamente alla persona, salvo casi tassativi previsti dalla legge.
- Se lo stato di detenzione dell'imputato risulta dagli atti, la notifica presso il domicilio eletto è inefficace e comporta una nullità rilevabile nei termini previsti; tale nullità è di regime intermedio e può essere sanata ai sensi dell'art. 184 c.p.p. se ricorrono le condizioni.
- Se la detenzione per altra causa non risulta dagli atti del procedimento, il giudice di merito può ritenere valida la notifica effettuata al domicilio eletto o al difensore domiciliatario; il ricorrente che successivamente prova la detenzione deve tuttavia tener conto dei termini e dei rimedi per far valere la nullità.
- Il giudice di merito non è tenuto a svolgere accertamenti autonomi sulla sussistenza di una detenzione per altra causa se detta informazione non emerge dagli atti; pertanto la correttezza formale della notifica va valutata rispetto alla documentazione disponibile al momento.
- In casi analoghi, per non compromettere i diritti della difesa, è consigliabile annotare e verificare tempestivamente lo stato detentivo dell'imputato e, se noto, procedere alle notifiche nel luogo di detenzione per evitare il rischio di nullità e contestuali impugnazioni.
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