Sentenza del 05/12/2019 n. 31785 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva confermato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2006 e 2007. L'Amministrazione contestava la contabilizzazione e la detrazione di fatture emesse da Costruzioni Rd. s.r.l. e Cv. s.r.l., ritenute relative a operazioni inesistenti. La ricorrente sosteneva che le società emittenti fossero effettivamente operative, che la mancata emissione dei documenti di trasporto (DDT) non dimostrasse l'inesistenza delle operazioni e che la sentenza regionale fosse carente di motivazione e non avesse esaminato la richiesta di annullamento delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, secondo cui, una volta forniti dall'Amministrazione elementi gravi, precisi e concordanti sull'inesistenza delle operazioni, spettava alla contribuente dimostrare l'effettività e la legittimità delle fatture e delle detrazioni. La società non ha fornito elementi sufficienti; inoltre, la mancata emissione dei DDT era rilevante perché la contribuente aveva richiesto la fatturazione differita e tali documenti avrebbero consentito di comprovare data ed effettività delle operazioni. Il terzo motivo sulle sanzioni è stato dichiarato inammissibile, anche perché le sanzioni erano state applicate nella misura minima e dipendevano dall'obbligazione tributaria contestata. La ricorrente è stata condannata a pagare 10.000 euro di spese di lite, oltre alle spese prenotate a debito e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Disciplina l'accertamento analitico-induttivo; nel caso concreto è stata richiamata in relazione alla ricostruzione dell'imponibile sulla base degli elementi acquisiti dall'Amministrazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 54-56
Regolano, rispettivamente, la detrazione IVA e i poteri e le modalità di rettifica e accertamento. In presenza di fatture relative a operazioni inesistenti, la detrazione non è legittima.
D.P.R. n. 472 del 1996, art. 1, comma 3
In caso di fatturazione differita, il documento di trasporto assume rilievo per documentare la data e l'effettività della cessione; la sua mancanza ha contribuito a indebolire la prova della contribuente.
Art. 2697 c.c.
Ripartisce l'onere della prova. Quando l'Amministrazione dimostra con elementi gravi, precisi e concordanti l'inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente fornire la prova contraria dell'effettività e della legittimità delle fatture.
Artt. 2727 e 2729 c.c.
Riguardano presunzioni semplici e requisiti di gravità, precisione e concordanza. Tali presunzioni possono fondare l'accertamento dell'inesistenza delle operazioni.
Art. 109 TUIR
Richiede che i componenti negativi di reddito siano certi, determinati o determinabili e inerenti; costi documentati da fatture relative a operazioni inesistenti non sono deducibili.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Impone alla sentenza tributaria una motivazione sufficiente. La Corte ha ritenuto che la sentenza regionale avesse esposto adeguatamente il percorso logico e valutato gli elementi decisivi.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande proposte. La censura relativa alle sanzioni è stata dichiarata inammissibile per mancata indicazione della sua concreta rilevanza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede il pagamento dell'ulteriore contributo unificato quando il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta fatture per operazioni inesistenti e porta elementi gravi, precisi e concordanti, il contribuente deve dimostrare concretamente l'effettività delle operazioni; non è sufficiente produrre le sole fatture o provare l'esistenza formale del fornitore.
- La verifica deve riguardare la reale esecuzione della prestazione o cessione: sono rilevanti contratti, ordini, pagamenti tracciabili, documenti di trasporto, prove della consegna, beni o servizi ricevuti e coerenza economica dell'operazione.
- La mancata emissione del DDT non prova automaticamente l'inesistenza dell'operazione, ma può diventare un elemento presuntivo significativo, soprattutto quando il contribuente utilizza la fatturazione differita e il documento era necessario a comprovare data e consegna.
- In Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate dai giudici di merito, se la motivazione della sentenza è logica, sufficiente e non contraddittoria.
- Le contestazioni sulle sanzioni devono evidenziare uno specifico vizio e la concreta utilità della pronuncia richiesta; se le sanzioni sono applicate nel minimo e derivano dall'accertamento tributario, una doglianza generica può essere dichiarata inammissibile.
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