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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34879/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza dell'11/11/2021 con cui il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, affidamento terapeutico e detenzione domiciliare. Il Tribunale aveva motivato il rigetto osservando che il condannato si era reso irreperibile per l'U.E.P.E., non aveva dimostrato interesse a coltivare le istanze e la documentazione per l'affidamento terapeutico risultava incompleta (mancanza del certificato di idoneità del programma terapeutico). Il ricorrente ha dedotto di essersi soltanto trasferito temporaneamente in provincia di Como per cercare lavoro e poi essere rientrato a Manfredonia, e ha contestato la completezza della documentazione per l'affidamento terapeutico.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che dall'istruttoria emergeva che l'U.E.P.E. aveva tentato di convocare il condannato all'indirizzo indicato a Manfredonia e che risultava poi il trasferimento in Comazzo (LO) con successivi tentativi di reperimento senza esito. Pur essendo presente contatto del ricorrente con il Ser.D., non vi era collaborazione con l'U.E.P.E.; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione negativa del Tribunale sulla mancata cooperazione e ha considerato irrilevante la questione sulla documentazione, poiché il provvedimento si fondava già sulla mancata collaborazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per i limiti di enunciazione dei motivi di ricorso; impone che il motivo venga esposto nei limiti strettamente necessari. Usata dalla Corte per inquadrare la deduzione difensiva.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, Sentenza n. 50169 del 25/05/2017 (Erbo), Rv. 271296

    Sez. 1, Sentenza n. 50169 del 25/05/2017, Erbo, Rv. 271296

    Principio secondo cui il condannato che domanda misure alternative deve fornire notizie esatte sulla sua situazione sociale, familiare e lavorativa e collaborare con l'U.E.P.E.; la mancata collaborazione può legittimamente essere valutata negativamente e giustificare il diniego della misura alternativa.

Massime di principio

  • Chi chiede una misura alternativa ha l'obbligo di indicare con precisione il domicilio e fornire informazioni utili agli operatori dell'U.E.P.E.; la mancata reperibilità o la mancata collaborazione può portare al rigetto dell'istanza.
  • La presenza di contatti con servizi terapeutici (es. Ser.D.) è rilevante ma non sostituisce l'obbligo di collaborazione specifica con l'U.E.P.E. per la predisposizione del programma personalizzato.
  • Un trasferimento temporaneo non comunicato può essere considerato come sottrazione al contatto con l'Autorità; chiunque si sposti deve darne tempestiva comunicazione per non compromettere le istanze a favore di misure alternative.
  • La carenza documentale può giustificare il rigetto dell'istanza, ma se è dimostrata una mancata collaborazione con l'U.E.P.E. tale carenza diventa spesso irrilevante rispetto al difetto di collaborazione.
  • Le note e gli accertamenti dell'U.E.P.E. e degli uffici locali (es. polizia locale) costituiscono elementi probatori significativi per valutare la reperibilità e la collaborazione del richiedente.

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