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Sentenza

Sentenza n. 2119/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di insufficienza, pari a 15/30, nella prova scritta dell'esame di abilitazione forense e conseguente non ammissione alla prova orale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il voto di 15/30 attribuito all'elaborato in materia penale, il verbale di valutazione, l'elenco degli ammessi agli orali e gli atti presupposti. Ha dedotto: violazione dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 4, comma 6, d.l. 31/2021 e dei criteri di valutazione, sostenendo l'insufficienza della motivazione costituita dal solo voto numerico, anche in considerazione del mutato contesto normativo e del minor numero di elaborati; in subordine, l'illegittimità costituzionale della disciplina transitoria per violazione dell'art. 3 Cost.; eccesso di potere per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, violazione dei criteri di valutazione e disparità di trattamento, attraverso il confronto con altro elaborato valutato 18/30; violazione del principio di collegialità, dei principi di trasparenza e buon andamento e difetto di motivazione; illegittimità costituzionale della disciplina relativa alla composizione delle sottocommissioni, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché violazione della normativa sulle commissioni esaminatrici. L'amministrazione ha sostenuto la sufficienza del voto numerico e ha prodotto una scheda interna contenente le criticità dell'elaborato.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, decidendo con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il voto numerico, se espresso sulla base di criteri predeterminati e all'interno di una scala con soglia di sufficienza, costituisca motivazione sufficiente, anche senza annotazioni grafiche o spiegazioni analitiche. La correzione ha funzione valutativa e selettiva, non didattica, e il numero consente di rappresentare in modo standardizzato e graduato il livello dell'elaborato. Il mutato numero dei candidati o delle prove non incide su tale conclusione. La questione di costituzionalità prospettata è stata ritenuta manifestamente infondata, anche perché la proroga del regime transitorio rientra nella discrezionalità legislativa e non risulta manifestamente irragionevole. Il secondo motivo è stato respinto perché le valutazioni della commissione costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di manifesta abnormità, errore di fatto, sviamento o contraddittorietà immediatamente rilevabile. Il giudice non può sostituire la propria valutazione o quella di un professionista esterno a quella della commissione; il parere pro veritate, peraltro non depositato, è irrilevante. Il confronto con altro elaborato non dimostra disparità di trattamento, poiché gli elaborati presentavano struttura, forma e contenuto differenti e la disparità presuppone l'assoluta identità delle situazioni. È stata inoltre esclusa la rilevanza dell'asserito errore di abbinamento relativo a elaborati di altri candidati, sia perché non incidente sulla posizione della ricorrente sia perché riferito a un'attività materiale diversa dalla valutazione contestata. Il terzo motivo è stato respinto: la disposizione che assegna a ciascun commissario un determinato numero di punti quantifica il contributo individuale, ma non impone di esternare separatamente i voti dei singoli commissari né di rendere controllabile il calcolo aritmetico interno. Il quarto motivo è stato respinto: la questione sulla composizione della sottocommissione è stata ritenuta anzitutto genericamente dedotta e di dubbia rilevanza, non essendo indicato come la composizione avrebbe concretamente inciso sulla valutazione; nel merito, la scelta legislativa di includere due avvocati e, alternativamente, un magistrato o un professore non è manifestamente irragionevole né incompatibile con imparzialità e buon andamento. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 1.000 euro.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata in camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 74 c.p.a.

    Il Collegio rinvia, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a., agli specifici precedenti resi da questa sezione.

    Consente la motivazione mediante richiamo a precedenti conformi quando non occorre una motivazione più estesa.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del giudizio di insufficienza è stata ritenuta adeguatamente esternata dal voto numerico, in presenza di criteri predeterminati.

  • art. 4, comma 6, d.l. 13 marzo 2021, n. 31

    La disposizione è stata richiamata tra quelle invocate dalla ricorrente, ma il giudice ha escluso i dedotti vizi della valutazione.

  • art. 10, comma 2-ter, d.l. 27 dicembre 2024, n. 202

    La questione di legittimità costituzionale prospettata rispetto alla disciplina transitoria è stata ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 4-quater d.l. n. 51/2023, convertito dalla l. n. 87/2023

    Il comma 4 quantifica il punteggio attribuibile da ciascun commissario senza imporre l'indicazione separata dei voti individuali; il comma 8 disciplina la composizione delle sottocommissioni, ritenuta non manifestamente irragionevole.

  • art. 10, comma 1, d.m. Giustizia 30 giugno 2025

    È stato invocato in relazione al principio di collegialità, ma il giudice ha escluso che la disciplina imponesse l'esternazione dei singoli voti dei commissari.

  • art. 47, comma 1, l. n. 247/2012

    È stato richiamato in relazione alla composizione della commissione esaminatrice, senza che il giudice ravvisasse una violazione.

  • art. 22, comma 4, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578

    È stato richiamato dalla ricorrente in tema di composizione della commissione; la censura è stata respinta.

  • art. 3 Cost.

    Il giudice ha escluso la violazione del principio di uguaglianza e ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate.

  • art. 97 Cost.

    Il giudice ha escluso che la disciplina della composizione delle sottocommissioni violi imparzialità e buon andamento.

Massime di principio

  • Nelle prove concorsuali o abilitanti, il voto numerico è sufficiente a motivare il giudizio della commissione quando sia espresso sulla base di criteri di valutazione predeterminati e all'interno di una scala graduata con soglia di sufficienza; non sono necessarie annotazioni o spiegazioni analitiche delle singole carenze, poiché la correzione ha funzione valutativa e selettiva, non didattica.
  • Le valutazioni delle commissioni esaminatrici costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta abnormità, errore di fatto, sviamento, illogicità o contraddittorietà immediatamente rilevabile; non è consentito sostituire alla valutazione della commissione quella del candidato, del giudice o di un professionista esterno.
  • La disparità di trattamento tra elaborati valutati diversamente può essere riconosciuta solo in presenza di situazioni assolutamente identiche; la mera individuazione della medesima soluzione giuridica non rende identici gli elaborati, potendo rilevare struttura, completezza, chiarezza, forma sintattica, logica interna e capacità argomentativa.
  • Il confronto con un parere pro veritate non può sostituire la valutazione della commissione esaminatrice, alla quale spetta in via esclusiva il giudizio tecnico sugli elaborati, salvo che emerga una manifesta abnormità o illogicità.
  • La previsione normativa che attribuisce a ciascun commissario una quota del punteggio complessivo non impone, in assenza di una specifica disposizione, l'indicazione separata dei voti individuali né la verbalizzazione del calcolo aritmetico interno, purché sia espresso il giudizio collegiale finale.
  • Una questione di legittimità costituzionale sulla composizione di una commissione esaminatrice è irrilevante o genericamente dedotta se il ricorrente non indica in concreto come la composizione dell'organo abbia inciso sulla propria valutazione; la diversa composizione legislativamente prevista non è incostituzionale se non risulta manifestamente irragionevole o arbitraria.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEsami di abilitazioneDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneQuestione di legittimità costituzionaleProporzionalità e ragionevolezza

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