Cassazione Penale, Sentenza n. 18894/2024 del 14/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza ex art. 324 c.p.p. contro i decreti di perquisizione e sequestro. Deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 517 c.p. sostenendo che dalla querela risulterebbe che egli aveva venduto stick originali prodotti dalla società querelante e non imitazioni, quindi mancherebbero gli elementi costitutivi del reato (assenza dell'idoneità a trarre in inganno il consumatore). Lamenta inoltre carenza o apparente motivazione dell'ordinanza, lamentando travisamento dei fatti e mancata trattazione dell'ipotesi alternativa ex art. 517-ter c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo perché il Duchi, agendo in proprio come persona fisica, non ha provato un interesse concreto e attuale alla restituzione dei beni sequestrati (i beni erano della società "Trasimeno Global Service s.r.l.", per la quale egli era legale rappresentante); pertanto non possedeva la legittimazione a proporre il riesame e la successiva impugnazione in Cassazione. In ogni caso la Corte ha deciso anche nel merito: ha ritenuto adeguata e sufficiente la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha ricostruito indagini indicanti produzione e commercializzazione di stick con marchio "Beccari" senza autorizzazione, e ha condiviso la necessità del sequestro probatorio per accertamenti tecnici e documentali. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 517 cod. pen.
Norma penale rilevante in ordine alla condotta di produzione/commercializzazione di beni tali da trarre in inganno il consumatore; la Corte ha ritenuto che, nelle fasi cautelari, risultassero elementi indiziari di uso non autorizzato del marchio tali da giustificare il sequestro probatorio
art. 517-ter cod. pen.
Ipotesi alternativa di reato evocata dal ricorrente; la Corte osserva che l'ordinanza ha affrontato la fattispecie principale e che le questioni di merito sull'esatta qualificazione delle condotte non possono essere decise in sede di legittimità cautelare
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce il requisito dell'interesse per proporre impugnazione: la Corte interpreta la disposizione richiedendo un interesse concreto e attuale, non una mera aspirazione a correggere un errore di diritto
art. 322 cod. proc. pen.
Individua i soggetti legittimati ad impugnare i provvedimenti cautelari reali (imputato, difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione); la Corte ha applicato questa regola per affermare che solo la società, titolare dei beni, avrebbe potuto proporre il riesame
art. 325 cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare gli stretti ambiti di intervento della Corte in materia di sequestro: questioni di merito e valutazioni probatorie non sono sindacabili in sede di legittimità cautelare
art. 616, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede l'onere delle spese e altre conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; applicato dalla Corte per disporre la condanna alle spese e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per affermare che nell'ipotesi non sussistano elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si applicano le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Per impugnare un decreto di perquisizione/sequestro in sede di riesame e in Cassazione è necessario dimostrare un interesse concreto e attuale alla restituzione dei beni: il legale rappresentante che agisca in proprio difficilmente avrà legittimazione se i beni appartengono alla società
- In materia di provvedimenti cautelari reali la Cassazione interviene solo per vizi di legge o per gravi carenze motivazionali; le valutazioni di merito e le questioni probatorie sulla reale natura dei beni o sulla titolarità dei diritti sono tipicamente riservate alle fasi di merito
- Se il sequestro è finalizzato ad accertamenti tecnici e documentali, è sufficiente alla fase cautelare la presenza di indizi che collochino la fattispecie nella sfera di una presunta violazione (es. produzione o uso non autorizzato di un marchio): la proporzione della misura e l'esame delle prove sostanziali spettano alla cognizione piena
- Chi ritiene illegittimo un sequestro relativo a beni societari deve far valere i propri diritti mediante la società (con procura speciale al difensore) o dimostrare il proprio titolo diretto sui beni per acquisire la legittimazione ad impugnare
- Le censure sulla carenza motivazionale richiedono che si evidenzi un vero e proprio vuoto argomentativo o un apparato motivazionale privo dei requisiti minimi di coerenza e ragionevolezza; critiche di merito alla ricostruzione fattuale non sono sufficienti a fondare la cassazione
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