Sentenza del 22/01/2016 n. 1158 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza d'appello che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della società contro un avviso di accertamento Irap relativo all'anno 2002. Il motivo decisivo ha riguardato la violazione del litisconsorzio necessario originario: trattandosi di una società di persone, l'accertamento del reddito sociale incide, per trasparenza, anche sui redditi imputati ai soci ai fini Irpef. Pertanto, la controversia avrebbe dovuto coinvolgere necessariamente la società e tutti i soci, salvo questioni esclusivamente personali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, rilevando d'ufficio la nullità assoluta dell'intero giudizio, poiché si era svolto senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, affinché il giudizio fosse nuovamente trattato con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti necessari. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2
La norma è richiamata in relazione all'imputazione, per trasparenza, ai soci del reddito accertato in capo alla società di persone.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
Il reddito delle società di persone viene imputato ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla sua effettiva percezione; l'accertamento del reddito sociale incide quindi anche sulle posizioni fiscali dei soci.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
Quando la controversia riguarda inscindibilmente più soggetti, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. La mancata partecipazione di uno di essi determina la nullità del processo.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29
È richiamata la possibilità di riunire procedimenti connessi, quale alternativa organizzativa rispetto alla trattazione unitaria, purché siano salvaguardate le esigenze di partecipazione di tutti i soggetti interessati.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 14815/2008
In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento [...] comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci.
Nelle controversie relative all'accertamento del reddito di una società di persone e alla conseguente imputazione ai soci, sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti è nullo in modo assoluto e la nullità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
Massime di principio
- Quando un accertamento fiscale riguardante una società di persone incide automaticamente anche sui redditi dei soci, società e soci devono partecipare allo stesso processo, salvo che siano dedotte questioni esclusivamente personali.
- La mancata integrazione del contraddittorio non costituisce una semplice irregolarità: determina la nullità dell'intero giudizio, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi fase del processo.
- Se il giudizio è stato deciso senza tutti i litisconsorti necessari, il giudice di legittimità deve cassare la decisione e rinviare la causa al primo giudice per consentire la partecipazione di tutti gli interessati.
- L'accoglimento del ricorso per un vizio processuale non equivale necessariamente alla vittoria definitiva sul merito dell'accertamento: in questo caso la controversia deve essere nuovamente esaminata dopo la corretta instaurazione del contraddittorio.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare già all'inizio del giudizio se l'atto fiscale produce effetti inscindibili nei confronti di più soggetti e, in tal caso, chiedere o disporre tempestivamente l'integrazione del contraddittorio.
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