Cassazione Penale, Sentenza n. 2404/2022 del 20/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca/attenuazione della custodia cautelare in carcere applicata con ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro. Il ricorrente contestava: (1) la mancata valutazione delle deduzioni difensive e la richiesta di derubricazione di taluni reati-fine ex art. 73 d.P.R. 9/10/1990 n.309 per l'impossibilità di accertare tipo e principio attivo della sostanza; (2) la carenza dei presupposti per l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 416 c.p. e connessi), con particolare riferimento alla struttura organizzativa, al ruolo effettivo del ricorrente e alla brevità temporale della condotta; (3) l'assenza dei requisiti di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275 c.p.p., anche in considerazione dell'allontanamento del ricorrente all'estero (Germania) per lavoro. Sono stati poi prodotti motivi nuovi con documentazione riguardante pagamenti contestati e ordinanze riguardanti altro indagato per richiedere un'apprezzamento comparativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e inammissibile nella parte in cui chiedeva una diversa valutazione in fatto. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale di Catanzaro, che aveva compiuto un complessivo esame delle risultanze investigative (in particolare intercettazioni) e aveva evidenziato: l'esistenza di un gruppo organizzato con struttura territoriale e vertici; il ruolo stabile e rilevante del ricorrente (contabilità, rapporti con i pusher, confezionamento e cessione sotto direttive dei vertici e uso come corriere); e la non configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 74 DPR 309/1990 per la complessità e serialità della condotta. La Corte ha altresì ritenuto fondate le esigenze cautelari in ragione della gravità, della reiterazione, del collegamento con fonti di approvvigionamento rilevanti e del rapporto diretto del ricorrente con i vertici. Non ha accolto l'eccezione dell'allontanamento in Germania come elemento idoneo a escludere le esigenze cautelari. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dispone gli adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Riferimento alla normativa sulle fattispecie di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le risultanze investigative fossero sufficienti a sostenere le contestazioni preventive connesse a reati-fine ex art. 73.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Norma sulla partecipazione a consorterie dedite allo spaccio (ipotesi di associazione finalizzata). La Corte ha motivato il non riconoscimento di questa fattispecie per i profili specifici del caso, ma ha comunque ritenuto configurabile l'associazione a delinquere ordinaria dedita al traffico di stupefacenti (valutazione del complesso organizzativo e della serialità delle condotte).
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione di adeguatezza della misura cautelare disposta dal giudice delle indagini preliminari; la Cassazione ha ritenuto che il Tribunale di riesame abbia adeguatamente motivato la persistenza delle esigenze cautelari, lasciando alla difesa l'onere di confutare specificamente questa motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che riguarda la condanna alle spese processuali in Cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese a suo carico.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte dispone gli adempimenti conseguenti alla pronuncia.
Massime di principio
- La valutazione del contenuto delle intercettazioni e l'apprezzamento della gravità indiziaria sono questioni di merito riservate al giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza.
- La brevità del periodo di osservazione delle condotte non esclude, di per sé, la configurabilità di un'associazione a delinquere: è sufficiente che gli elementi raccolti evidenzino un "affectio" soggettiva e il riferimento a un sistema organizzato, anche se il contributo è stato prestato in arco temporale limitato.
- La semplice produzione di elementi comparativi tratti da provvedimenti adottati nei confronti di altri indagati non è di per sé decisiva per alterare la valutazione della gravità indiziaria, salvo che non si dimostri in modo specifico la loro incidenza determinante sul quadro probatorio.
- L'allontanamento temporaneo dal territorio (es. soggiorno all'estero per lavoro) non basta automaticamente a escludere esigenze cautelari; la difesa deve dimostrare in modo concreto e specifico che tale circostanza ha inciso sull'attualità dei rischi cautelari.
- La presunzione di adeguatezza della misura cautelare ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p. richiede una contestazione motivata e circostanziata: semplici deduzioni generiche non sono sufficienti a ottenere la revoca o l'attenuazione della misura.
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