Cassazione Civile, Ordinanza n. 09635/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società subappaltatrice, inizialmente inserita nell'elenco dei soggetti ammessi al cd. Fondo salva opere istituito dall'art. 47 del d.l. n. 34/2019, è stata poi estromessa dall'amministrazione con decreto direttoriale e relazione istruttoria, sul presupposto che i propri crediti fossero stati già soddisfatti nella procedura concorsuale della società appaltatrice mediante attribuzione di azioni/SFP. La società ha impugnato gli atti davanti al giudice amministrativo sostenendo che l'esclusione fosse il frutto di una valutazione discrezionale dell'amministrazione e che, quindi, la posizione fosse di interesse legittimo e la giurisdizione appartenesse al giudice amministrativo. Avverso la sentenza del Consiglio di Stato che ha invece confermato la giurisdizione del giudice ordinario, la società ha proposto ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, denunciando la violazione degli artt. 111, comma 8, Cost., 110 c.p.a. e 362 c.p.c., nonché degli artt. 7 e 1 c.p.a., per avere il giudice amministrativo negato la propria giurisdizione malgrado, a dire della ricorrente, il Ministero avesse esercitato un potere autoritativo e discrezionale di revoca del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la decisione del Consiglio di Stato sul riparto di giurisdizione. Ha affermato che la controversia riguarda un beneficio riconosciuto direttamente dalla legge, rispetto al quale all'amministrazione compete solo una verifica dell'effettiva esistenza dei presupposti previsti normativamente, senza apprezzamento discrezionale dell'an, del quid o del quomodo dell'erogazione. Poiché il provvedimento di esclusione è stato adottato per ritenuto venir meno del requisito legale del credito insoddisfatto, la posizione azionata è di diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate per la non uniformità dei precedenti in sede amministrativa ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
consente il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione contro le decisioni del Consiglio di Stato.
art. 110 c.p.a.
richiamato come norma processuale di contesto nel ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice amministrativo.
art. 362 c.p.c.
richiamato quale base del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
art. 7 c.p.a.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a interessi legittimi.
art. 1 c.p.a.
richiamato dalla ricorrente in relazione all'ambito della giurisdizione amministrativa.
art. 133 c.p.a.
la Corte esclude che ricorra una ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 47 d.l. n. 34/2019
istituisce il Fondo salva-opere e prevede che il Ministero eroghi le risorse previa verifica della sussistenza dei presupposti legali, in favore dei crediti insoddisfatti dei subappaltatori/subfornitori entro il limite massimo del 70%.
l. n. 58/2019
ha convertito il d.l. n. 34/2019, rendendo vigente la disciplina del Fondo salva-opere.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Quando un beneficio o finanziamento pubblico è riconosciuto direttamente dalla legge e l'amministrazione deve solo verificare l'esistenza di presupposti puntualmente predeterminati, la posizione del richiedente è di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
- La giurisdizione amministrativa si configura, in materia di sovvenzioni e finanziamenti pubblici, solo se la pubblica amministrazione esercita una vera valutazione discrezionale sull'an, sul quid o sul quomodo dell'erogazione, oppure se la controversia attiene alla fase procedimentale anteriore all'attribuzione del beneficio discrezionale o a una revoca fondata su ragioni di legittimità/autotutela pubblicistica.
- L'istruttoria amministrativa finalizzata ad accertare se i presupposti legali del beneficio sussistano non equivale, di per sé, a esercizio di discrezionalità amministrativa idoneo a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo.
- La revoca o esclusione di un beneficio previsto ex lege per sopravvenuto difetto del requisito legale non trasforma la posizione del beneficiario in interesse legittimo, se l'amministrazione si limita a prendere atto dell'insussistenza del presupposto normativo senza comparare interessi pubblici contrapposti.
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