Cassazione Penale, Sentenza n. 41356/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere dal 17/02/2010 al 02/04/2010 e agli arresti domiciliari fino al 28/05/2010. L'imputazione concernente l'indagato riguardava presunte condotte finalizzate all'ingresso illecito di stranieri (art.12, comma 3, d.lgs. 286/98) e illecita detenzione/cessione di stupefacenti (art.73 d.P.R. 309/90). Il ricorrente contestava che le intercettazioni citate in motivazione non dimostrassero accordi illeciti e che il suo esercizio del diritto al silenzio non potesse valere come elemento ostativo al riconoscimento della riparazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rimesso il giudizio alla Corte d'appello di Caltanissetta per un nuovo esame. La suprema Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale carente nel dimostrare una condotta gravemente colposa idonea a ostare al diritto alla riparazione, specialmente in assenza di chiari elementi ulteriori alle conversazioni intercettate e nel considerare rilevante l'avvalersi della facoltà di non rispondere. Ha inoltre richiamato la novella normativa (d.lgs. 8/11/2021, n.188) che esclude l'incidenza del silenzio sul diritto alla riparazione. Al giudice del rinvio è demandata la verifica se esistano altri elementi, diversi dalle conversazioni e non riconducibili al silenzio, che possano integrare la condotta gravemente colposa; spese regolate in sede di rinvio
Norme richiamate
art.314 cod. proc. pen.
Regola il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione salvo l'esistenza di una condotta gravemente colposa dell'interessato che abbia ostato al riconoscimento del diritto
art.12, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998 n.286 (Testo unico sull'immigrazione)
Norma penale richiamata nell'imputazione relativa a atti finalizzati all'ingresso illecito o alla regolarizzazione fittizia di stranieri; rilevanza nel procedimento penale ma per la riparazione occorre valutare se dagli atti emerga una colpa grave
art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n.309
Disciplina i reati in materia di stupefacenti; nel caso in esame intercettazioni con frasi ambigue non sono risultate sufficienti a provare responsabilità penale né, senza ulteriori elementi, a fondare la condotta gravemente colposa ai fini dell'art.314
d.lgs. 8 novembre 2021, n.188, art.4, comma 1, lett. b)
art.4, comma 1, lett. b) d.lgs. n.188/2021
Introduzione della regola secondo cui l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art.64, comma 3, lett. b) (diritto al silenzio) non incide sul diritto alla riparazione; impedisce che il silenzio sia considerato condotta ostativa
Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio
Direttiva 2016/343, Considerando n.24
Fonte sovranazionale richiamata per giustificare l'adeguamento normativo italiano in tema di diritto al silenzio e presunzione di innocenza
Massime di principio
- Intercettazioni e conversazioni ambigue, da sole, non bastano a negare il diritto alla riparazione: il giudice deve individuare elementi concreti e specifici che dimostrino una condotta gravemente colposa dell'interessato
- Dopo il d.lgs. n.188/2021 l'esercizio del diritto al silenzio non può essere considerato comportamento ostativo ai fini del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione
- Nel valutare la grave colpa ostativa al risarcimento il giudice deve motivare espressamente quali atti investigativi o riscontri concreti rendano il contesto delle conversazioni illecito, e non limitarsi a inferenze generiche
- Se l'assoluzione è per insussistenza del fatto, il giudice della riparazione deve verificare se, all'esito delle indagini e del processo, permangano elementi idonei a dimostrare un contributo colposo dell'interessato all'errore dell'autorità giudiziaria
- In situazioni analoghe, difesa e giudice devono curare l'analisi contestuale e la corrispondenza tra fatti contestati e prove raccolte: il mero uso di linguaggio criptico o frasi potenzialmente equivoche richiede riscontri oggettivi prima di escludere il diritto alla riparazione
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