Sentenza del 05/06/2023 n. 548 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva aderito alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) e il 21.07.2016 aveva pagato quanto dovuto. Contestava che l'Ufficio, nella liquidazione, non avesse scomputato l'euro-ritenuta trattenuta da una banca svizzera sugli interessi relativi agli anni 2010-2013. Ha quindi chiesto il rimborso di euro 9.588,33 (euro-ritenuta), istanza presentata il 19.08.2018 e rimasta implicitamente respinta (silenzio-rifiuto). L'Amministrazione ha ritenuto il diritto decaduto e ha sostenuto che la voluntary disclosure esclude il rimborso; il contribuente ha impugnato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del contribuente e ha riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che il termine di decadenza quadriennale (art. 38 DPR n. 602) decorre dal momento del pagamento operato nell'ambito della voluntary disclosure (21.07.2016) e non dalle singole ritenute riferite agli anni 2010-2013; pertanto la richiesta del 19.08.2018 era tempestiva. Sul merito ha seguito la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, in applicazione della direttiva 2003/48/CE recepita dal d.lgs. 18.4.2005 n.84 (e dell'art.165 TUIR), va riconosciuto il diritto al rimborso dell'euro-ritenuta anche quando il contribuente abbia sanato la propria posizione mediante voluntary disclosure, per evitare la doppia imposizione. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare euro 9.588,33 più interessi; spese compensate per entrambi i gradi.
Norme richiamate
Legge 15.12.2014, n.186 (voluntary disclosure)
Disciplina la procedura speciale di collaborazione volontaria che consente la regolarizzazione mediante pagamento delle imposte, sanzioni ridotte e senza compensazione; non impedisce di per sé l'azione per il rimborso dell'euro-ritenuta quando ricorra il divieto comunitario di doppia imposizione.
D.lgs. 18.4.2005, n.84 (attuazione direttiva 2003/48/CE, euro-ritenuta)
Regola il riconoscimento del credito d'imposta e prevede la possibilità di istanza di rimborso dell'euro-ritenuta quando la ritenuta ecceda il credito d'imposta previsto dall'art.165 TUIR o quando quest'ultimo non sia applicabile; norma di carattere speciale prevalente sul diritto interno ai fini del rimborso.
Art. 165 T.U.I.R.
Norma interna sul credito d'imposta per imposte pagate all'estero; deve essere coordinata con la disciplina sull'euro-ritenuta e con la normativa comunitaria per evitare la doppia imposizione.
D.P.R. 24.9.1973, n.602
Stabilisce il termine di decadenza di 48 mesi per proporre domande di rimborso di versamenti diretti; il Collegio ha ritenuto che il termine decorre dalla data in cui il contribuente ha effettivamente pagato nell'ambito della voluntary disclosure (21.07.2016), non dalla data della ritenuta estera riferita a esercizi antecedenti.
Giurisprudenza di legittimità
Cass. civ., sez. V, 12.1.2023 n.738; 16.1.2023 n.1002; 1.2.2023 n.2964
La Corte di Cassazione ha chiarito che, in applicazione della direttiva 2003/48/CE (art.14) e del relativo recepimento, va riconosciuto il diritto al rimborso dell'euro-ritenuta anche per contribuenti che hanno sanato la propria posizione con voluntary disclosure, per evitare la doppia imposizione.
Massime di principio
- La richiesta di rimborso dell'euro-ritenuta non è automaticamente esclusa dall'adesione alla voluntary disclosure: se la normativa comunitaria e il relativo recepimento italiano riconoscono il rimborso per evitare la doppia imposizione, il contribuente può pretenderlo.
- Il termine di decadenza quadriennale per richiedere il rimborso (art.38 DPR 602/1973) decorre dalla data del pagamento effettivo delle imposte nell'ambito della procedura di voluntary disclosure, non dalla data in cui le ritenute estere sono state operate nei singoli anni di riferimento.
- Per ottenere il rimborso è utile documentare chiaramente l'avvenuta ritenuta estera, l'importo complessivamente versato in Italia nella voluntary disclosure e l'eventuale eccedenza rispetto al credito d'imposta: tali elementi sono decisivi per l'applicazione della disciplina sull'euro-ritenuta.
- In presenza di recenti pronunce della Corte di Cassazione che favoreggiano il contribuente, è possibile ottenere non solo il rimborso ma anche la compensazione delle spese tra le parti; tuttavia occorre valutare caso per caso e considerare possibili orientamenti amministrativi differenti.
- Se si intende chiedere il rimborso, è opportuno agire tempestivamente e calcolare la decorrenza del termine dalla data di pagamento nella voluntary disclosure; in caso di silenzio-rifiuto, va esperito il ricorso nei termini processuali previsti.
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