Sentenza n. 5774/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima stralcio, -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di rinnovazione dei giudizi di avanzamento al grado superiore e di ricostruzione della carriera dopo la definizione per prescrizione del procedimento penale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’interessato, escluso dal 2005 dalle valutazioni per l’avanzamento a causa della pendenza di un procedimento penale, era cessato dal servizio permanente effettivo per raggiunti limiti di età il 18 settembre 2014. Dopo che la Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio la sentenza d’appello per prescrizione del residuo reato, egli aveva chiesto la rinnovazione dei giudizi di avanzamento ai sensi degli artt. 1051, comma 7, e 1085, comma 1, c.m. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza rilevando che, al momento della cessazione dell’impedimento, il militare non era più in servizio e che non ricorrevano i presupposti dell’art. 1085, commi 2 e 3, c.m., non essendovi stata né assoluzione definitiva né conclusione favorevole di procedimento disciplinare. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello sono stati dedotti tre profili: l’art. 1051, comma 7, c.m. avrebbe imposto l’inserimento nella prima aliquota utile senza richiedere la permanenza in servizio; l’art. 1085, comma 3, c.m. non avrebbe escluso la rinnovazione in caso di prescrizione; la causa impeditiva sarebbe venuta meno già il 19 aprile 2012, data di maturazione del termine prescrizionale, quando l’interessato era ancora in servizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l’art. 1051, comma 7, c.m. disciplini la ripresa dell’ordinario procedimento di avanzamento e presupponga la perdurante appartenenza dell’ufficiale al servizio permanente e al relativo ruolo. La clausola che esclude la ripresa del procedimento quando la causa impeditiva comporti la cessazione dal servizio non attribuisce, a contrario, un diritto alla valutazione a chi sia già cessato per altra ragione. La permanenza in servizio costituisce la regola ordinaria, mentre l’art. 1051-bis c.m. prevede una deroga eccezionale, non applicabile alla fattispecie. L’art. 1085, comma 3, c.m. si riferisce esclusivamente agli ufficiali assolti con sentenza definitiva, non essendo la prescrizione equiparabile all’assoluzione; nel caso concreto la Cassazione aveva escluso la prova evidente dell’insussistenza del fatto. Neppure l’art. 3, comma 57, l. n. 350/2003 era applicabile, perché riguarda formule liberatorie o archiviazione per infondatezza della notizia di reato, mentre il procedimento era terminato per prescrizione dopo condanne nei giudizi di merito. Il motivo sulla retrodatazione della cessazione dell’impedimento al momento di maturazione della prescrizione è stato dichiarato inammissibile perché nuovo ai sensi dell’art. 104, comma 1, c.p.a. e comunque infondato: l’impedimento previsto dall’art. 1051, comma 2, lett. a), c.m. riguarda la situazione processuale del militare rinviato a giudizio e permane fino alla definizione del procedimento con provvedimento giurisdizionale, non cessando per il solo decorso del termine prescrizionale. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00, nonché al pagamento di euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. per la manifesta infondatezza del gravame.
Norme richiamate
art. 1051, comma 2, lett. a) e b), d.lgs. n. 66/2010
ufficiale «rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo»
La causa impeditiva dell’avanzamento è collegata alla situazione processuale del militare e permane sino alla definizione del procedimento penale.
art. 1051, comma 7, d.lgs. n. 66/2010
«salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione»
La disposizione consente la ripresa del procedimento di avanzamento dopo il venir meno dell’impedimento, ma presuppone la perdurante appartenenza dell’ufficiale al servizio permanente e al relativo ruolo.
art. 1085, commi 2 e 3, d.lgs. n. 66/2010
ufficiali «assolti con sentenza definitiva»
La rinnovazione del giudizio con effetti retroattivi richiede l’assoluzione definitiva, salva l’eventuale definizione favorevole del procedimento disciplinare; la prescrizione non è equiparabile all’assoluzione.
art. 1051-bis d.lgs. n. 66/2010
Consente eccezionalmente, a condizioni rigorose, la promozione del personale cessato dal servizio; la sua natura eccezionale conferma che la regola ordinaria richiede la permanenza in servizio.
art. 3, comma 57, l. n. 350/2003
Si applica al dipendente prosciolto con le specifiche formule liberatorie previste dalla norma o destinatario di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, non a chi abbia beneficiato della prescrizione dopo condanne nei giudizi di merito.
art. 104, comma 1, c.p.a.
Vieta la proposizione in appello di motivi nuovi che modifichino il fatto costitutivo dell’illegittimità dedotta e investano autonome ragioni del provvedimento non contestate in primo grado.
art. 129, comma 1, c.p.p.
La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non costituisce assoluzione nel merito e non elimina retroattivamente la pendenza del procedimento penale.
art. 26, commi 1 e 2, c.p.a.
Le spese seguono la soccombenza; in presenza di ragioni manifeste che fondano la reiezione, il giudice può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma ulteriore.
Massime di principio
- Nel regime ordinario dell’avanzamento degli ufficiali, l’inclusione nella prima aliquota utile o la sottoposizione a valutazione dopo il venir meno di una causa impeditiva presuppongono che l’interessato sia ancora in servizio permanente e appartenga al relativo ruolo; la cessazione dal servizio per una causa diversa da quella impeditiva non attribuisce un diritto a una valutazione retroattiva o "ora per allora".
- La deroga che consente la promozione o la valutazione del personale militare cessato dal servizio opera esclusivamente nei casi e alle condizioni espressamente previste dalla legge, essendo norma eccezionale di stretta interpretazione.
- La rinnovazione del giudizio di avanzamento prevista per l’ufficiale coinvolto in un procedimento penale richiede una sentenza definitiva di assoluzione o, secondo i casi previsti dalla legge, la conclusione favorevole del procedimento disciplinare; la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non è equiparabile all’assoluzione.
- La causa impeditiva dell’avanzamento collegata al rinvio a giudizio per delitto non colposo permane fino alla definizione del procedimento penale mediante provvedimento giurisdizionale e non cessa per il solo decorso del termine prescrizionale.
- In appello è inammissibile la censura che, prospettando per la prima volta una diversa data di cessazione della causa impeditiva, introduca un nuovo fatto costitutivo dell’illegittimità e investa una specifica ragione motivazionale non contestata in primo grado.
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