Cassazione Penale, Sentenza n. 45037/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna per i reati indicati agli artt. 590 c.p. e 189, commi 1 e 7, cod. strada, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 42 c.p. e 189, commi 1 e 7 cod. strada. Il tema centrale in sede di cassazione è la verifica dell'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione, calcolando i termini massimi e le periodiche sospensioni occorse durante il giudizio (sospensioni complessive pari a mesi 9 e gg. 29) e determinando la data in cui la prescrizione si è perfezionata (30/01/2024).
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che i reati erano estinti per intervenuta prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Il giudice di legittimità ha ritenuto non necessario esaminare ulteriormente le doglianze della difesa: una volta accertata la causa estintiva (prescrizione), eventuali nullità o vizi di motivazione non impediscono l'immediata applicazione della causa estintiva. Non sono state invece riconosciute le condizioni per pronunciare un'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., poiché non era possibile constatare, in modo evidente, l'insussistenza dei fatti o l'estraneità dell'imputata.
Norme richiamate
art. 590 cod. pen.
Norma sostanziale cui erano ascritti i fatti; nel provvedimento la sua rilevanza resta collegata all'accertamento che il reato è prescritto.
art. 189, commi 1 e 7, cod. strada
Norma sostanziale (illecito derivante da condotta stradale) cui erano ricondotti i fatti; è stata considerata estinta per prescrizione unitamente all'art. 590 c.p.
art. 42 cod. pen.
Riferimento normativo posto a fondamento di doglianze sulla responsabilità penale; il giudice di legittimità ha ritenuto inutili ulteriori approfondimenti in presenza della causa estintiva.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di pronuncia assolutoria quando risulti evidente l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato; la Corte ha escluso l'ipotesi perché non sussisteva prova di manifesta inesistenza dei fatti.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U., n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese)
Principio secondo cui, se già risulta una causa di estinzione del reato, le eventuali nullità non impediscono l'immediata applicazione della causa estintiva e non giustificano il rinvio al giudice di merito.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti)
Conferma che, in presenza di causa estintiva, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata poiché il giudice del rinvio sarebbe comunque obbligato a dichiarare la causa estintiva.
Massime di principio
- Se in sede di cassazione risulta compiutamente che il termine di prescrizione del reato si è perfezionato, la Corte può rilevare d'ufficio la causa estintiva e annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
- Nel calcolo della prescrizione devono essere considerate tutte le sospensioni intervenute nel corso del procedimento: la somma delle sospensioni può spostare la data di estinzione oltre il momento processuale rilevante.
- Una volta accertata la causa estintiva (prescrizione), eventuali nullità o vizi di motivazione della sentenza non ostano all'immediata applicazione dell'estinzione e non impongono il rinvio al giudice del merito.
- L'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. richiede la manifesta evidenza dell'insussistenza dei fatti o dell'estraneità dell'imputato; tale pronuncia non è sostitutiva della declaratoria di prescrizione quando i fatti non siano oggettivamente inesistenti.
- Le parti possono proporre questioni processuali, ma quando la prescrizione è già maturata la decisione sul rilievo estintivo prevale e può essere pronunciata d'ufficio dal giudice di legittimità.
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