Cassazione Penale, Sentenza n. 7367/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma da parte della Corte d'appello di Napoli della condanna per violazione degli obblighi accessori della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 9, commi 1 e 2, L. n. 1423/1956): il fatto contestato è l'assenza dall'abitazione senza giustificato motivo e senza tempestiva comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza, accertata in un controllo di polizia la notte del 31 agosto 2007. Il ricorso proponeva più motivi: (1) estinzione del reato per prescrizione, in ragione degli aumenti dovuti alla recidiva e di un periodo di sospensione di sei mesi; (2) vizio di motivazione e contestazione dei fatti: si sosteneva che gli agenti non poterono constatare l'assenza perché il nucleo familiare non sentì il campanello per sonno profondo; (3) vizio di motivazione e applicazione errata della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: (1) sulla prescrizione, ha motivato che, avendo il giudice di merito applicato la recidiva qualificata, va aumentato di due terzi il periodo corrispondente al massimo edittale e di pari misura il prolungamento del termine di prescrizione conseguente all'interruzione; tenuto conto anche dei sei mesi di sospensione, il termine prescrizionale non risultava completamente decorso alla data della sentenza di appello del 12/10/2021; (2) sul fatto, la Corte ha ritenuto logica e sufficiente la motivazione della Corte d'appello secondo cui il campanello era stato avvertibile e nessuno aprì intenzionalmente, mentre l'asserzione difensiva del "sonno profondo" non era concretamente dimostrata; (3) sulla recidiva, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha fatto riferimento alle plurime condanne anteriori e alla discrezionalità del giudice nel ritenere la personalità incline al delitto. Conseguenze: confermata la condanna di merito; dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L. 24 giugno 1956, n. 1423, art. 9, commi 1 e 2
La norma è stata interpretata come configurante l'obbligo di soggiorno e gli obblighi accessori della misura di prevenzione della sorveglianza speciale; la violazione (assenza dall'abitazione e mancata tempestiva comunicazione) integra il reato contestato. In sede di valutazione della prescrizione, la Corte ha ritenuto che l'applicazione della recidiva qualificata comporti l'aumento di due terzi del massimo edittale e, conseguentemente, l'incremento del termine prescrizionale nella stessa misura
Massime di principio
- Nella verifica della prescrizione in presenza di recidiva qualificata occorre aumentare il trattamento sanzionatorio (massimo edittale) e, nella stessa misura, il termine di prescrizione; vanno inoltre computati eventuali periodi di sospensione e gli effetti dell'interruzione.
- Gli accertamenti di polizia (controlli domiciliari) possono fondare inferenze logiche: se il campanello è udibile e non si ottiene risposta, il giudice può ritenere che chi era in casa non abbia voluto aprire per impedire la verifica; affermazioni difensive non provate (es. "sonno profondo") sono deboli rispetto alla valutazione probatoria degli agenti.
- L'applicazione della recidiva resta soggetta alla valutazione discrezionale del giudice del merito in presenza di pregresse condanne; la Cassazione tende a non rimettere in discussione tale valutazione se adeguatamente motivata.
- I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna per spese processuali e somme alla Cassa delle ammende; è fondamentale contestare con elementi concreti le deduzioni di fatto e produrre calcoli precisi e documentati sul decorso della prescrizione.
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