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Sentenza

Sentenza n. 980/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ammonimento del Questore per condotte di violenza domestica nei confronti dell’ex compagno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ammonimento adottato dalla Questura di Fermo dopo l’intervento della Polizia presso la sua abitazione, ove era insorta una lite con l’ex compagno. Secondo la ricostruzione degli agenti, la ricorrente avrebbe agitato un coltello nei confronti dell’ex compagno per intimidirlo e avrebbe scagliato contro di lui un ventilatore, poi rinvenuto rotto. La vicenda aveva dato luogo anche a un’informativa per i reati di violenza privata e minacce aggravate. Con il primo motivo sono state dedotte violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 119/2003, degli artt. 610 e 612 c.p. e dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, nonché carenza di motivazione e travisamento dei fatti, sostenendo che la ricostruzione della Questura fosse erronea, che la ricorrente fosse la vittima dell’aggressione e che non avesse mai usato il coltello. È stato inoltre evidenziato che il coltello era un normale utensile da cucina, che l’ex compagno non aveva presentato querela e che era stata la ricorrente a chiamare la Polizia. Con il secondo motivo è stata contestata l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, ritenuta non giustificata da specifiche esigenze di urgenza. Con il terzo motivo è stata lamentata la mancata audizione della ricorrente prima dell’adozione dell’ammonimento. Con il quarto motivo è stato dedotto genericamente il difetto di istruttoria e di motivazione. La ricorrente ha anche depositato il dispositivo di una sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste e aveva chiesto il deposito di un video relativo ai fatti, senza tuttavia insistere per l’acquisizione del video né depositare la motivazione della sentenza penale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto attendibile e adeguatamente circostanziata la ricostruzione contenuta nella relazione di servizio degli agenti, formata dopo l’immediata audizione delle quattro persone presenti nell’abitazione. Il giudice ha chiarito che l’ammonimento ha natura cautelare e preventiva e si fonda su una valutazione indiziaria e prognostica, non sull’accertamento definitivo della responsabilità penale: è quindi sufficiente che emergano elementi attendibili dai quali desumere una situazione di violenza domestica, senza necessità della prova della consumazione del reato. Il solo dispositivo penale di assoluzione è stato ritenuto scarsamente rilevante, sia perché privo dell’indicazione del reato, sia perché non accompagnato dalla motivazione; inoltre, le valutazioni amministrative preventive sono autonome rispetto a quelle penali. Il secondo motivo è stato respinto perché l’ammonimento spiegava l’urgenza con la necessità di tutelare l’integrità fisica e psicologica dell’ex compagno e risultava adottato appena tre giorni dopo i fatti e notificato subito dopo. Tale esigenza di interrompere immediatamente condotte persecutorie o violente escludeva la necessità della comunicazione di avvio del procedimento. Il terzo motivo è stato respinto perché la ricorrente era stata ascoltata dagli agenti intervenuti, per prima e nell’immediatezza dei fatti, e aveva già fornito una ricostruzione analitica; non aveva quindi indicato quali ulteriori elementi avrebbe potuto apportare in un successivo contraddittorio. Il quarto motivo, formulato genericamente, è stato disatteso. Le spese di giudizio sono state compensate per ragioni equitative.

Norme richiamate

  • art. 3 legge n. 119/2003

    La disciplina dell’ammonimento è stata interpretata nel senso che il provvedimento può essere adottato sulla base di elementi indiziari sufficientemente attendibili, in funzione preventiva rispetto a situazioni di violenza domestica.

  • art. 610 c.p.

    La norma è richiamata in relazione all’informativa per il reato di violenza privata, senza che il giudice amministrativo debba accertare la responsabilità penale.

  • art. 612, comma 2, c.p.

    La norma è richiamata in relazione all’informativa per il reato di minacce aggravate, nell’ambito della distinta valutazione preventiva dell’autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 8 d.l. n. 11/2009

    La norma è stata richiamata tra quelle applicabili alla disciplina dell’ammonimento.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria quando l’urgenza di interrompere immediatamente condotte persecutorie o violente impone l’adozione tempestiva dell’ammonimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme alla normativa nazionale a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L’ammonimento del Questore per violenza domestica ha funzione cautelare e preventiva e può essere fondato su una valutazione indiziaria e prognostica: non è necessario raggiungere la prova della consumazione di un reato, essendo sufficiente che emergano elementi sufficientemente attendibili dai quali desumere una situazione di violenza domestica e un pericolo di reiterazione.
  • L’autonomia della valutazione amministrativa preventiva rispetto all’accertamento penale comporta che l’ammonimento non venga meno per il solo fatto di una pronuncia penale assolutoria, soprattutto quando il giudice amministrativo non disponga della motivazione della sentenza penale e non possa conoscere la ricostruzione dei fatti posta a base dell’assoluzione.
  • La comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa nell’adozione dell’ammonimento quando l’esigenza di tutelare immediatamente l’integrità fisica e psicologica della persona esposta a condotte violente o persecutorie richiede un intervento tempestivo; l’urgenza deve risultare dal provvedimento e dalle circostanze concrete, inclusa la prossimità temporale tra i fatti e l’adozione della misura.
  • L’obbligo di consentire all’interessato di rappresentare la propria posizione può ritenersi soddisfatto quando, nell’immediatezza dei fatti, gli agenti abbiano raccolto una sua dettagliata ricostruzione e il ricorrente non indichi quali ulteriori elementi avrebbe potuto utilmente apportare mediante una successiva audizione.
  • Nel giudizio sull’ammonimento, la relazione di servizio redatta dagli agenti intervenuti e fondata sull’immediata audizione delle persone presenti può costituire base istruttoria sufficiente, se coerente e circostanziata, per la prognosi amministrativa preventiva.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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