Cassazione Civile, Ordinanza n. 01751/2024 del 16/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La società ricorrente aveva convenuto un professionista sostenendo che, quale soggetto incaricato dalla propria cliente di curare gli adempimenti fiscali relativi alla presentazione telematica del Modello Unico 2007 di una società terza, avesse a sua volta affidato l’incarico al resistente. Secondo l’attrice, l’omesso invio della dichiarazione aveva determinato la notifica, anni dopo, di una cartella esattoriale e le conseguenti pretese risarcitorie della società cliente, danno del quale chiedeva di essere rivalersi sul professionista. Il convenuto negava di aver mai ricevuto tale incarico. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello la soccombenza era stata confermata per mancanza di prova dell’incarico professionale. In Cassazione la società ricorrente articolava tre motivi: 1) sosteneva di voler introdurre ulteriore documentazione in giudizio, deducendo che i nuovi documenti rafforzassero la prova del conferimento dell’incarico; 2) denunciava omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. per il mancato ingresso di prove relative a una telefonata intervenuta dopo la sentenza di primo grado, che avrebbe contenuto una dichiarazione confessoria del resistente; 3) lamentava ancora omesso esame di fatto decisivo e violazione dell’art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione, assumendo che la controparte non avesse contestato l’affermazione secondo cui il modello Unico era liberamente scaricabile dal sito dell’Agenzia delle entrate e quindi non idoneo, da solo, a provare la riferibilità dell’incarico al professionista.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo un mero "non motivo", perché non conteneva una censura alla sentenza impugnata ma solo la pretesa di svolgere attività istruttoria nuova in Cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c., perché non erano riportati né localizzati gli atti processuali e i capitoli di prova relativi alla telefonata; inoltre la censura era comunque non decisiva e mirava in sostanza a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, oltre a essere ostacolata dalla doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Il terzo motivo è stato parimenti inammissibile: il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. era precluso dalla doppia conforme e la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. riguardava un profilo marginale e non decisivo della motivazione, senza colpire le ulteriori autonome ragioni poste dalla Corte d’appello a fondamento del rigetto. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascun controricorrente e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma sul procedimento camerale in Cassazione; la causa è stata decisa in adunanza camerale con rituale comunicazione alle parti.
art. 366 n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente il contenuto degli atti e la loro collocazione nel fascicolo; la mancata specificazione comporta inammissibilità del motivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito; inoltre è precluso in caso di doppia conforme nei limiti di legge.
art. 115 c.p.c.
La violazione del principio di non contestazione è scrutinabile solo se incide su profili decisivi della decisione; non è sufficiente colpire un argomento marginale della motivazione.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, la Corte dà atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si risolva nella mera prospettazione di nuova attività istruttoria o nella richiesta di introdurre nuovi elementi di prova, perché il giudizio di cassazione non è un terzo grado di merito.
- Il ricorso per cassazione fondato sull’art. 360, n. 5, c.p.c. deve rispettare rigorosi oneri di specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare il fatto storico decisivo, il suo esatto contenuto, dove sia stato dedotto e in quali atti/prove sia stato veicolato.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura delle prove compiuta dal giudice di merito.
- In presenza di "doppia conforme", il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica specificamente in cosa le ragioni di fatto della sentenza di primo grado differiscano da quelle della sentenza d’appello.
- La dedotta violazione del principio di non contestazione è inammissibile quando investe solo un passaggio marginale della motivazione e non scalfisce le autonome e decisive rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di responsabilità professionale, la prova del conferimento dell’incarico e del nesso tra condotta del professionista e danno allegato resta a carico di chi agisce in giudizio.
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