Cassazione Penale, Sentenza n. 12794/2023 del 27/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di omologa dell'accordo ex art.444 c.p.p., deducendo nullità per vizio della volontà. Il giorno antecedente l'udienza era stata trasmessa telematicamente una richiesta di patteggiamento concordata con il Cassandro per pena di 10 mesi con sospensione condizionale (con richiesta subordinata di giudizio abbreviato). All'udienza, in assenza dell'imputato, uno dei difensori muniti di procura speciale concordava con il P.M. una pena diversa (1 anno e 2 mesi) e senza la sospensione condizionale; il GUP omologava. Il ricorrente denunciava che il procuratore speciale aveva travalicato il mandato/preferenze espresse e che la diversa omologa aveva viziato la sua volontà.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza di applicazione della pena del GUP di Milano, ritenendo che le circostanze (istanza telematica del giorno prima con pena specifica e condizioni, assenza dell'imputato, accordo in udienza per pena e condizioni diverse) costituissero una situazione oggettiva e palese dalla quale poteva derivare un vizio della volontà dell'imputato. Ha disposto la trasmissione degli atti all'Ufficio per le indagini preliminari del Tribunale di Milano per il prosieguo.
Norme richiamate
art.444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte ricorda che l'omologazione di un accordo può essere annullata se la volontà dell'imputato è viziata o se il difensore ha travalicato il mandato ricevuto
art.479 cod. pen.
Norma sostanziale riferita a uno dei reati contestati nell'imputazione (fatti oggetto del patteggiamento)
art.615 ter primo e secondo comma nn.1 e 3 cod. pen.
Norma sostanziale riferita ad altro reato contestato nell'imputazione (fatti oggetto del patteggiamento)
art.61 n.2 cod. pen.
Circostanza aggravante menzionata tra le imputazioni; contestualmente rilevante ai fini della determinazione della pena
art.448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita i motivi di impugnazione in Cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta: sono ammissibili solo vizi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena
legge 23 giugno 2017, n.103
Novellazione che ha introdotto il comma 2-bis dell'art.448 c.p.p., limitando le possibilità di ricorso per cassazione avverso il patteggiamento
art.446 comma 5 cod. proc. pen.
«il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato»
Il giudice ha il potere/dovere di disporre la comparizione dell'imputato quando ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta: ciò consente di accertare se l'accordo omologato rispecchi la volontà libera e consapevole dell'imputato
art.122 cod. proc. pen.
Rilevato in giurisprudenza come criterio per valutare la determinazione dell'oggetto della procura speciale; tuttavia non esime il giudice dall'accertare la volontà reale dell'imputato in presenza di situazioni oggettive e palesi di rischio di vizio
art.173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione invocata in tema di limiti formali dell'impugnazione; citata con riferimento ai limiti dell'atto di ricorso
Massime di principio
- La richiesta di applicazione della pena (patteggiamento) è atto personale e può essere limitata da condizioni o patti specifici: il procuratore speciale non può travalicare i limiti del mandato conferito dall'imputato; se ciò avviene, la sentenza di omologa può essere nulla.
- Se l'imputato è presente in udienza, la sua espressione di volontà prevale su quanto dichiarato dal difensore; se è assente, occorre valutare la presenza di precedenti manifestazioni chiare della volontà (procura speciale esplicita, istanza telematica con termini precisi).
- In presenza di "obiettive e palesi" situazioni che possano far dubitare della volontarietà dell'accordo (per es. cambiamenti sostanziali rispetto a una istanza formale già depositata), il giudice deve verificare la volontarietà dell'imputato, anche disponendo la sua comparizione ai sensi dell'art.446 c.p.p.; la mancata verifica può portare ad annullamento.
- Il ricorso per cassazione avverso il patteggiamento è circoscritto dagli artt. 448 comma 2-bis e dalla legge n.103/2017: i motivi ammissibili comprendono tra l'altro la violazione nella manifestazione della volontà dell'imputato e la difformità tra richiesta e sentenza.
- Prassi difensiva consigliata: ottenere procure speciali chiare e, se possibile, l'autorizzazione scritta dell'imputato per varianti negoziali; far presente al giudice eventuali discrepanze tra istanza depositata e accordo raggiunto in udienza e richiedere la comparizione dell'imputato qualora sussistano dubbi sulla volontà.
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