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Sentenza

Sentenza del 23/05/2018 n. 2354 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Agevolazioni - Piccola proprietà contadina - Mancata coltivazione per contratto di affitto a terzi - Comportamento diligente - Decadenza - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione riteneva che il contribuente fosse decaduto dalle agevolazioni previste dall'art. 7 della legge n. 604/1954 perché non aveva coltivato direttamente il terreno entro il quinquennio successivo all'acquisto, essendo il fondo occupato da un affittuario. Il contribuente sosteneva invece di non aver volontariamente cessato o omesso la coltivazione: al momento dell'aggiudicazione il terreno era già concesso in affitto e, dopo l'acquisto, egli aveva diligentemente promosso e seguito il giudizio per ottenere la risoluzione del contratto e il rilascio del bene.

La decisione

La decadenza è stata esclusa. La causa di decadenza presuppone la cessazione volontaria della coltivazione diretta nel quinquennio successivo all'acquisto e un comportamento di disinteresse o di rottura del rapporto con il bene. Non ricorre invece quando l'impossibilità iniziale di coltivare direttamente dipende dall'occupazione del terreno da parte di terzi e l'acquirente dimostra di essersi attivato con diligenza per conseguire il rilascio e iniziare la coltivazione. La condotta diligente del contribuente esclude l'elemento volontario e soggettivo richiesto dalla norma.

Norme richiamate

  • Art. 7 della legge n. 604/1954

    La disposizione prevede la decadenza dalle agevolazioni in caso di mancata coltivazione diretta del terreno agricolo nel periodo rilevante.

    La decadenza non opera automaticamente per la sola mancata coltivazione materiale del fondo. Deve risultare una cessazione o omissione volontaria della coltivazione diretta, riconducibile a disinteresse dell'acquirente e verificatasi nel quinquennio successivo all'acquisto. L'impossibilità iniziale dovuta a un contratto di affitto preesistente non determina decadenza quando il contribuente si attiva diligentemente per ottenere il rilascio del terreno.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali collegate alla coltivazione diretta possono essere revocate solo se la mancata coltivazione dipende da una scelta volontaria o da inerzia imputabile all'acquirente.
  • Quando il bene acquistato è occupato da un terzo, l'acquirente deve dimostrare di aver intrapreso tempestivamente tutte le iniziative necessarie per ottenere la disponibilità del terreno, inclusi eventuali procedimenti giudiziari.
  • La mera impossibilità temporanea di coltivare direttamente, se non dipende dalla volontà del contribuente e viene affrontata con comportamento diligente, non equivale automaticamente a decadenza.
  • È essenziale conservare la documentazione delle iniziative intraprese, come diffide, domande giudiziali, provvedimenti di risoluzione ed esecuzioni per il rilascio, perché tali elementi dimostrano l'assenza di disinteresse e la volontà di rispettare i requisiti dell'agevolazione.
  • La valutazione deve concentrarsi non solo sul risultato immediato, ma anche sulla condotta complessiva e diligente tenuta dal contribuente nel periodo successivo all'acquisto.

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