Sentenza n. 1618/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti: - della determinazione dirigenziale di Roma Capitale, prot. n. 92123 del 26 giugno 2023, trasmessa a mezzo PEC in data 4 luglio 2023, recante “divieto di prosecuzione attività di somministrazione di alimenti e bevande sita in Via Salaria, 1157- 1159, esercitata con SCIA/Somministrazione – Ampliamento/riduzione dell’esercizio prot. CD/2022/27524 del 10 marzo, nei confronti della Soc. Caffè Nazionale 67 S.r.l. e p.e. Ponzuoli Chiara”; - della nota di Roma Capitale, prot. 9720 del 23 gennaio 2023, recante “avvio del Procedimento di divieto di prosecuzione attività di somministrazione ai sensi degli artt. 7 e i L. 241/1990”; - del verbale di ispezione di esercizio di somministrazione alimenti e bevande eseguito in data 19 gennaio 2023 presso l’esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande ubicato a Roma in Via Salaria n. 1159; - della determinazione dirigenziale di Roma Capitale, prot. n. 82692 dell’8 giugno 2023, ivi inclusa la nota di trasmissione di Roma Capitale prot. 88485 del 19 giugno 2023, recante “ingiunzione a demolire per rimettere in pristino, ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale Lazio n. 15/08 e l’art. 52, comma 11 delle NTA del PRG, le opere e gli interventi abusivamente realizzati a Roma, in Via Salaria n. 1157”; - della nota di Roma Capitale, prot. n. 41116 del 20 marzo 2023 recante “riscontro nota prot. CD/16478/23_Via Salaria 1157”; - della nota di Roma Capitale, prot. n. 13417 del 30 gennaio 2023 recante “Comunicazione di Avvio del Procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, finalizzato alla repressione dell’abuso edilizio mediante l’ingiunzione a demolire/rimuovere, per quanto accertato in Roma – Via Salaria n. 1157”; - della nota di Roma Capitale, prot. n. 149622 del 23 novembre 2022 recante “relazione relativa al sopralluogo eseguito nell’immobile ad uso pubblico esercizio sito in Via Salaria km 1157 – fabbricato posto nell’area di distribuzione carburante”; - del verbale di sopralluogo eseguito dall’Ufficio Ispettorato Edilizio del Municipio Roma III il 18 marzo 2022 “nell’immobile ad uso pubblico esercizio sito in Via Salaria km 1157 – fabbricato posto nell’area di distribuzione carburante”; - dell’art. 52 delle Norme Tecniche di attuazione del PRG di Roma Capitale, ivi inclusi tutti gli allegati anche tecnici, laddove inteso come ostativo all’installazione di attività commerciali e di bar/ristoro a corredo di impianti di distribuzione carburanti da ubicarsi nelle aree appartenenti ai “Tessuti prevalentemente per attività”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione, ingiunzione a demolire e rimettere in pristino opere edilizie abusive, nonché gli atti presupposti e l’art. 52 delle NTA del PRG di Roma Capitale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato gli atti con cui Roma Capitale aveva vietato la prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata in un fabbricato posto nell’area di un impianto di distribuzione carburanti, nonché l’ingiunzione a demolire e rimettere in pristino le opere ritenute abusivamente realizzate. Sono stati inoltre impugnati gli atti di avvio dei procedimenti, i verbali e le relazioni di sopralluogo, le comunicazioni dell’amministrazione e l’art. 52 delle NTA del PRG, nella parte ritenuta ostativa all’installazione di attività commerciali e di bar o ristoro a corredo di impianti di distribuzione carburanti nelle aree appartenenti ai “Tessuti prevalentemente per attività”. Il testo della sentenza non riporta analiticamente le singole doglianze di merito. In sede cautelare, il TAR aveva respinto la domanda per difetto di fumus boni iuris; il Consiglio di Stato, pur confermando la correttezza della valutazione sul fumus, aveva disposto la sospensione degli effetti degli atti impugnati re adhuc integra.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In corso di giudizio la ricorrente aveva comunicato a Roma Capitale la cessazione dell’attività; successivamente un altro soggetto aveva presentato una SCIA di subingresso per le medesime aree e per lo svolgimento della medesima attività. Il Collegio ha ritenuto che la cessazione dell’attività avesse frustrato l’interesse della società alla decisione di merito, poiché essa non avrebbe ottenuto alcun vantaggio concreto dall’eventuale accoglimento del ricorso. Ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della complessità della vicenda e della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
La sopravvenuta cessazione dell’attività esercitata dalla ricorrente, con conseguente venir meno di un’utilità concreta conseguibile mediante l’eventuale accoglimento del ricorso, determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità della domanda di annullamento.
art. 52 NTA del PRG di Roma Capitale
La disposizione è stata impugnata nella parte in cui sarebbe stata interpretata come ostativa all’installazione di attività commerciali e di bar o ristoro a corredo di impianti di distribuzione carburanti, ma il TAR non ne ha esaminato il merito a causa dell’improcedibilità del ricorso.
art. 15 legge regionale Lazio n. 15/2008
La disposizione è stata richiamata quale base dell’ingiunzione a demolire e rimettere in pristino, senza che il TAR ne abbia esaminato il merito.
Massime di principio
- La sopravvenuta cessazione dell’attività oggetto degli atti impugnati determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente non possa più conseguire, mediante l’eventuale annullamento, un’utilità concreta e attuale.
- L’interesse alla decisione deve permanere fino alla definizione del giudizio; la sopravvenienza di fatti che privino il ricorrente di ogni vantaggio pratico derivante dall’accoglimento impone la definizione in rito, senza esame dei motivi di merito.
- La presentazione di una SCIA di subingresso da parte di un diverso soggetto, relativa alle medesime aree e alla medesima attività, costituisce elemento idoneo a confermare il venir meno dell’utilità concreta perseguita dal precedente gestore che abbia cessato l’attività.
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