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Sentenza

Sentenza n. 3601/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S., filiale di Napoli Vomero, (atto n. 3493 del 19 gennaio 2023) nella parte in cui non attribuisce allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonche' per l'accertamento - del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202402163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto valida la rinuncia, in quanto conforme ai requisiti formali previsti dall’art. 84 c.p.a. e previamente notificata e depositata. Di conseguenza, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: prospetto INPS di liquidazione del trattamento di fine servizio, nella parte in cui non include i sei scatti stipendiali

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall’INPS, chiedendone l’annullamento nella parte in cui non riconosceva i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento, con inclusione dei sei scatti, oltre interessi e rivalutazione. Prima dell’udienza pubblica, il ricorrente ha notificato e depositato un atto di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso produce l’estinzione del giudizio quando presenta i requisiti formali previsti dalla disposizione ed è ritualmente notificata e depositata.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso determina la declaratoria di estinzione del giudizio.

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Norma invocata dal ricorrente quale fondamento del diritto ai sei scatti stipendiali da includere nel trattamento di fine servizio; il TAR non ne ha esaminato il merito.

  • art. 21 legge n. 232/1990

    Norma invocata dal ricorrente quale ulteriore fondamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio; il TAR non ne ha esaminato il merito.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando rispetta i requisiti formali previsti dall’art. 84 c.p.a. ed è ritualmente notificata e depositata, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, le spese possono essere compensate tra le parti quando ciò risulti equo secondo la valutazione del giudice.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

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