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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29397/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di euro 442.761,54 disposto dal G.I.P. come profitto del reato previsto dall'art. 603-bis cod. pen., in relazione a presunte condotte di sfruttamento di manodopera da parte della Solemare S.r.l. e dei suoi amministratori. I motivi di ricorso denunciavano: errata riqualificazione del sequestro (diretto vs per equivalente), assenza del nesso di pertinenzialità tra somme sequestrate e reato, illegittimità della confisca dei cosiddetti risparmi di spesa (mancati pagamenti retributivi), insufficienza del fumus commissi delicti sulla base delle prove, e soprattutto carenza di motivazione circa il periculum in mora richiesto per il sequestro preventivo

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i primi quattro motivi, ritenendo corretta la qualificazione del denaro come profitto confiscabile direttamente, l'esistenza del nesso di pertinenzialità inteso come accrescimento patrimoniale e la configurabilità del risparmio di spesa come profitto. Ha però accolto l'ultimo motivo relativo alla carenza della motivazione sul periculum in mora: l'ordinanza del Tribunale del riesame è stata annullata per questo vizio e la causa è rinviata al Tribunale di Palermo per un nuovo giudizio con espressa valutazione e motivazione, conformemente ai parametri indicati dalle Sezioni Unite in materia di motivazione del periculum

Norme richiamate

  • art. 603-bis cod. pen.

    Norma che punisce il reato di caporalato; la Corte ha interpretato che il profitto derivante da tali condotte comprende anche il risparmio di spesa determinato dalla mancata corresponsione di retribuzioni e può essere oggetto di confisca

  • art. 603-bis.2 cod. pen.

    Norma che disciplina la confisca del profitto del reato nei casi di caporalato; la Corte ha richiamato l'applicazione della confisca diretta del denaro quale profitto fungibile, conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Dispositivo che consente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la Corte ricorda l'obbligo di motivare espressamente il periculum in mora, in termini concreti e collegati all'esigenza anticipatoria della confisca

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Limite del sindacato in Cassazione sulle ordinanze cautelari: il ricorso è ammesso per vizio di violazione di legge, comprensivo di gravi vizi motivazionali

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura relativa alla motivazione del periculum; attiene ai principi di motivazione degli atti giurisdizionali

  • art. 240 cod. pen.

    Norma citata a titolo di parallelo rispetto alla confisca prevista per altri reati che richiedono la condanna per realizzare l'effetto ablativo; la Corte richiede analoghe cautele motivazionali quando la confisca è condizionata alla sentenza

Massime di principio

  • Il sequestro di somme di denaro ritenute profitto del reato va, di regola, qualificato come sequestro diretto finalizzato alla confisca: per il denaro, in ragione della sua natura fungibile, non è necessario dimostrare che le specifiche banconote sequestrate derivino materialmente dal reato
  • Il concetto di profitto del reato può comprendere il risparmio di spesa derivante da condotte illecite (es. mancati pagamenti retributivi); tale risparmio può costituire incremento patrimoniale confiscabile
  • Il nesso di pertinenzialità tra reato e somma sequestrata va valutato in termini di accrescimento patrimoniale complessivo riconducibile all'attività illecita, non in termini di causalità banconota per banconota
  • Per disporre un sequestro preventivo ai fini di confisca l'autorità giudicante deve motivare, in modo concreto e specifico, il periculum in mora: è necessario spiegare perché, nelle more del processo, il bene fungibile rischierebbe di essere disperso, utilizzato o reso inattuabile la successiva confisca
  • In sede di Cassazione il sindacato sulle ordinanze cautelari è limitato a vizi di legge o a gravi carenze motivazionali; contestazioni di merito sulla valutazione degli elementi indiziari sono, di norma, meno agevolmente ammesse
  • In situazioni analoghe alla presente, la difesa dovrebbe contestare non solo il calcolo del profitto e il nesso di pertinenzialità, ma soprattutto richiedere una specifica e dettagliata motivazione del periculum in mora e fornire elementi che attestino l'assenza di concreto rischio di dispersione delle somme

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