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Sentenza

Sentenza n. 399/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 3498 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 1098/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 7187/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.04.2024, notificata il 08.05.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3526 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 124/2025 , emessa nel giudizio R.G. n. 611/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.03.2025 , notificata il 19.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00 , quale contributo per la formazione del docente.. quanto al ricorso n. 3553 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 815/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 4905/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 27.03.2024, notificata il 03.04.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3554 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 7/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 446/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data14.01.2025, notificata il 22.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3555 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 913/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 9888/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 03.04.2025, notificata il 09.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3556 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 433/2023, emessa nel giudizio R.G. n. 288/2023 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.11.2023, notificata il 10.11.2023 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3558 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 260/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 136/2025 del Tribunale di Asti Sezione Lavoro, pubblicata in data 02.05.2025, notificata il 14.05.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3559 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 215/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 6089/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 23.01.2025, notificata il 31.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3560 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3149/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 3719/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3569 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 823/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 3693/2051 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.03.2025, notificata il 02.04.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3570 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 74/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 5886/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.01.2025, notificata il 22.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3575 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 118/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 136/2023 del Tribunale di Biella Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.05.2024, notificata il 04.06.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3577 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 3449/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 4186/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.12.2024, notificata il 17.01.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3578 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 755/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 6705/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 20.03.2025, notificata il 26.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3581 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 80/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 488/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.02.2025, notificata il 26.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3594 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 375/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 4940/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 14.02.2024, notificata il 19.02.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 500,00, quale contributo per la formazione del docente.. quanto al ricorso n. 3595 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 88/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 483/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 03.03.2025, notificata il 25.06.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente.. quanto al ricorso n. 3596 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 688/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 208/2024 del Tribunale di Ivrea Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.11.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.000,00, quale contributo per la formazione del docente. . quanto al ricorso n. 3597 del 2025: Per l'ottemperanza della sentenza n. 931/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 7938/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 10.04.2024, notificata il 15.04.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00, quale contributo per la formazione del docente. .

Giustizia amministrativa202503595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione, al momento della proposizione dei ricorsi, di sentenze passate in giudicato del giudice del lavoro che imponevano l'accredito sulla Carta elettronica del docente di somme comprese tra 500 e 2.500 euro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso distinti giudizi di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di sentenze passate in giudicato emesse da diverse sezioni lavoro dei Tribunali di Torino, Ivrea, Asti e Biella. Ciascun titolo condannava il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta elettronica del docente una somma determinata quale contributo per la formazione. Nel corso del giudizio, con memoria depositata prima della camera di consiglio, i ricorrenti hanno dichiarato che l'Amministrazione aveva adempiuto alle statuizioni giudiziali. I ricorsi, aventi motivazione e oggetto omogenei, sono stati previamente riuniti ai soli fini della trattazione e della redazione del provvedimento, senza alterare l'autonomia delle singole decisioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere per tutti i ricorsi riuniti, rilevando che l'Amministrazione aveva eseguito i titoli giudiziali oggetto dell'ottemperanza. La cessazione è stata pronunciata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico del Ministero perché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione dei ricorsi. Per ciascun ricorso il Ministero è stato condannato a rifondere 800 euro complessivi a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, nonché il contributo unificato alle condizioni di legge. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere

    La sopravvenuta esecuzione, da parte dell'Amministrazione, delle statuizioni contenute nei titoli giudiziali oggetto dell'ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile al giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione da parte dell'Amministrazione del titolo giudiziale dopo la proposizione del ricorso determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., anziché il rigetto della domanda per infondatezza.
  • Quando l'Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite, poiché la necessità del giudizio è stata determinata dal precedente inadempimento.
  • Ricorsi di ottemperanza distinti, aventi oggetto e motivazione omogenei, possono essere riuniti per esigenze di trattazione e redazione del provvedimento, purché la riunione non alteri l'autonomia delle singole decisioni né incida sulla liquidazione delle spese relativa a ciascun ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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