Sentenza n. 2010/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato/ domestico n. D 5204 2025 emesso dall'Ambasciata italiana a New Delhi il 18 settembre 2025 e notificato all'odierno ricorrente il 23 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato domestico
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Ambasciata italiana a New Delhi che aveva negato il visto d'ingresso per lavoro subordinato domestico. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha rilasciato in autotutela il visto richiesto. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'amministrazione alle spese; l'amministrazione ha aderito alla richiesta di cessazione, chiedendo tuttavia la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando l'integrale soddisfacimento della pretesa del ricorrente mediante il rilascio in autotutela del visto richiesto, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, ravvisata in capo all'amministrazione, e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, con refusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente.
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, l'amministrazione adotta un atto o tiene un comportamento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere all'esame del merito dell'originaria domanda di annullamento.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dal soddisfacimento della pretesa del ricorrente mediante autotutela amministrativa, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione quando questa risulti virtualmente soccombente.
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