Cassazione Penale, Sentenza n. 15898/2024 del 16/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava il travisamento della prova con riferimento alla sua risocializzazione e il vizio della motivazione, ritenuta carente e contraddittoria: il Tribunale avrebbe rigettato le istanze di affidamento in prova e detenzione domiciliare nonostante plurimi elementi positivi e la relazione favorevole dell'équipe di osservazione, senza spiegare quali aspetti del processo di revisione critica richiedessero ulteriore approfondimento
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione del Tribunale di sorveglianza sostanzialmente apparente e non comprensibile. Pur riconoscendo che il giudice può legittimamente richiedere ulteriori osservazioni o esperimenti premiali, la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente considerato la relazione dell'équipe e non ha indicato quale elemento concreto dovesse essere approfondito rispetto al processo di revisione critica del detenuto. Per tali ragioni l'ordinanza del 26/05/2023 è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio conforme ai principi enunciati dalla Cassazione
Norme richiamate
Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Rv. 278174
Ricorda che, ai fini delle misure alternative, è necessaria la valutazione della condotta successiva alla condanna; occorre accertare non solo l'assenza di indici negativi ma la presenza di elementi positivi per un giudizio prognostico favorevole
Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Rv. 264602
Conferma la centralità dell'esame dei comportamenti attuali del condannato nella valutazione per le misure alternative
Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Rv. 189375
Indica che una condizione fondamentale per l'affidamento in prova è l'avvio positivo del processo di revisione critica dei disvalori che hanno determinato la condotta deviante
Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037
Afferma che il Tribunale può legittimamente richiedere un ulteriore periodo di osservazione o esperimenti premiali, purché tale scelta sia motivata e fondata sugli elementi di fatto
Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016
Stabilisce che il giudice non è vincolato alle conclusioni dell'équipe di osservazione ma deve comunque valorizzarne le informazioni e motivare la diversa valutazione rispetto agli obiettivi rieducativi e ai profili di pericolosità residua
Massime di principio
- Per le misure alternative la valutazione deve privilegiare la condotta successiva alla condanna: assenza di indici negativi non basta, servono elementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole
- La relazione degli organi di osservazione deve essere presa in considerazione e adeguatamente valutata; il giudice può discostarsene ma deve motivare concretamente le ragioni della diversa valutazione
- Il rifiuto di una misura alternativa per "necessità di ulteriore approfondimento" è legittimo solo se il giudice indica chiaramente quali profili specifici debbano essere osservati e perché gli elementi disponibili non sono sufficienti
- Non è ammissibile rigettare l'istanza per un presunto 'difetto di istruttoria' laddove il giudice stesso avrebbe potuto, nell'ambito del suo potere, colmare la lacuna con adeguata motivazione o ordini istruttori
- La motivazione deve essere comprensibile e non meramente apparente: la Cassazione annulla quando non è possibile comprendere quale elemento concreto abbia portato al rigetto
- In caso di motivazione insufficiente la Corte di Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo giudizio nel quale il Tribunale dovrà applicare i principi di corretta valutazione delle relazioni trattamentali e del processo di revisione critica
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